La facoltà di riprendere l’attività lavorativa in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza è riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno. La ripresa del lavoro è possibile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata. La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. La lavoratrice che riprenda il lavoro deve presentare all’Inps:
a) certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza
b) dichiarazione sostitutiva di fatto notorio attestante la data di ripresa dell’attività.
Dalla data della ripresa dell’attività lavorativa viene meno il diritto all’indennità di maternità. Nell’ipotesi di decesso del bambino verificatosi al momento del parto oppure durante il periodo di congedo post partum, la lavoratrice che intenda riprendere il lavoro deve presentare all’Inps:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il decesso del neonato
b) dichiarazione sostitutiva di fatto notorio attestante l’avvenuta presentazione al datore di lavoro delle attestazioni mediche comprovanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro (comma 1 bis dell’art. 16 del decreto legislativo n. 151/2001, T.U. maternità/paternità) e la data di ripresa dell’attività lavorativa
Dalla data della ripresa dell’attività lavorativa viene meno il diritto all’indennità di maternità.