Fisac, Cgil e Federconsumatori fanno causa alla Consob

Causa civile (guarda i video della conferenza stampa) contro la Consob per omessa vigilanza sui derivati Santorini e Alexandria, stipulati da Mps con Nomura e Deutsche Bank. La ricchezza delle famiglie, accumulata attraverso il lavoro, è un bene nazionale che deve essere preservato e tutelato. Il Sindacato è schierato a difesa del pubblico risparmio da realizzarsi attraverso un’efficace vigilanza sulla trasparenza e correttezza delle banche da parte della CONSOB in attuazione delle norme costituzionali che tutelano il risparmio (art.47 Cost.), l’uguaglianza sostanziale (art. 3, c.2 Cost.), la democrazia economica (art. 41 Cost.).

Ciò è di particolare rilevanza soprattutto in una fase economica recessiva e di profonda crisi come l’attuale. E’ in questi momenti che il Sindacato è chiamato a vigilare sul corretto funzionamento dei presidi che il Legislatore ha posto a tutela e a garanzia dell’ordinato svolgimento delle relazioni economiche e dello sviluppo dei soggetti che vi partecipano e, per il loro tramite, dell’economia e del benessere nazionale. Sono questi obiettivi che, a loro volta, divengono strumenti indispensabili per consentire un più efficace e pieno perseguimento del primo tra i fini istituzionali di ogni Sindacato: il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei livelli di occupazione.
Da mesi la FISAC e la CGIL esprimono forte preoccupazione per le scelte organizzative volute dal Presidente Vegas sin dal suo insediamento in Consob. Sono state scelte che hanno accentrano i poteri in seno al Presidente, ledendo la collegialità della Commissione, interrompendo la circolarità delle informazioni all’interno dell’Autorità e minando l’autonomia tecnica dei suoi Uffici. L’inadeguatezza e, in alcuni casi, l’illegittimità, di questo modello organizzativo è stata denunciata anche attraverso la presentazione di ricorsi al TAR nei quali si è richiamata l’attenzione anche sull’introduzione di uno spoil system strisciante, attribuzioni di incarichi e assunzioni a chiamata diretta non conformi ai vincoli imposti dalla legge istitutiva (Legge 216 del 1974).
A tali scelte organizzative ha fatto da contraltare l’inerzia della CONSOB di fronte a comportamenti dei soggetti vigilati che violano le norme sulla trasparenza del mercato ed inducono i risparmiatori a scelte sbagliate e pregiudicano le risorse accantonate lungo l’intero arco della vita lavorativa. Risparmiatori che non sono grandi investitori, i quali possono eventualmente colmare le lacune informative con propri mezzi e saperi, bensì lavoratori, pensionati, piccoli azionisti che confidano nel ruolo della CONSOB per disporre delle informazioni necessarie ad orientare le loro scelte. Una situazione inaccettabile per la FISAC e la CGIL di cui la vicenda MPS ne è un esempio.
A fine luglio del 2011 la Consob ha ricevuto un esposto che illustrava nel dettaglio le spericolate operazioni che MPS aveva posto in atto. Ma la Commissione non ha adottato alcun provvedimento.
E’ trascorso (inutilmente) più di un anno (ottobre 2012) prima che MPS presentasse alla CONSOB le problematiche per la “salute” della banca operazioni in derivati (denominate “Alexandria” e “Santorini”) che aveva posto in essere con Nomura e Deutche Bank. Purtroppo però, anche in quel frangente, la Consob non ha ritenuto opportuno di chiedere a MPS di informare il mercato (i risparmiatori) né ha attivato i suoi pervasivi ed unici poteri di indagine nel panorama della vigilanza sulle banche.
La perdurante assenza di una corretta informativa al mercato è continuata sino a fine gennaio 2013 quando per la prima volta MPS ha iniziato ad ammettere pubblicamente le perdite su questi derivati.
Ciò non di meno, il bilancio presentato da MPS a fine marzo 2013 ancora non rappresenta correttamente, come le stesse regole CONSOB imporrebbero, le operazioni in derivati. La CONSOB, anche in questo caso, non ha attivato i suoi poteri, e non ha imposto a MPS alcuna rettifica al bilancio né il rilascio di altre informative aggiuntive.
In altre parole, la CONSOB, con la sua persistente inazione, consente il perdurare di asimmetrie informative (mancanza di trasparenza), che di fatto falsano i prezzi delle azioni MPS (turbativa del mercato), recando danno agli ignari risparmiatori che acquistano i titoli senza essere informati circa il reale stato dei conti di MPS.
Il Legislatore italiano e quello comunitario hanno attribuito alla Consob precisi poteri di intervento in conformità all’esigenza di assicurare a ciascun investitore l’informazione necessaria per effettuare un investimento consapevole. E ciò in base alla convinzione ormai pacifica, in dottrina ed in giurisprudenza, che l’assenza di informazioni sufficienti e corrette incida in maniera significativa sull’effettiva tutela del risparmiatore-investitore.
Ecco quindi che l’inerzia della CONSOB tradisce il mandato che le è stato dato. Essa dovrebbe operare ex officio, senza la necessità di un input da parte di un soggetto interessato, non assistere passivamente come invece sta facendo.
La necessità di non consentire oltre il protrarsi di questa assurda situazione in cui il controllore conosce ma non ritiene di intervenire, la FISAC, la CGIL e la Federconsumatori hanno presentato al Tribunale Civile di Roma, in sostegno di due risparmiatori, una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Commissione che chiede anche al Giudice di emettere un provvedimento d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., per obbligare la Consob ad attivare tutti i suoi poteri di vigilanza e intervento al fine di evitare che la perdurante assenza di una corretta informativa al mercato da parte di MPS produca ulteriori pregiudizi ai due ricorrenti e a tutti gli altri risparmiatori.
Nel concreto, i due risparmiatori ricorrenti, avendo investito in MPS capitali nell’ordine di Euro 25.000/30.000, hanno realizzato perdite nell’ordine di Euro 9.000/10.500 che avrebbero potuto essere evitate (o, quantomeno, ridotte) se avessero avuto a disposizione quell’informativa (corretta) di cui la Consob era a conoscenza (attraverso l’esposto)ma che non ha imposto a MPS di divulgare, come invece i poteri che le sono attribuiti le avrebbero consentito di fare.
In altre parole, molti risparmiatori se avessero avuto le informazioni sulle perdite da derivati non avrebbero affatto comprato il titolo MPS nel periodo agosto 2011-gennaio 2013 o lo avrebbero fatto a ben altri prezzi rispetto a quelli a cui sono stati invece conclusi i contratti in quel periodo. E’ una situazione (e un danno) destinato a ripetersi sino a che le operazioni in derivati non saranno completamente e correttamente contabilizzate in bilancio.
Peraltro, se già a settembre 2011 la Consob avesse obbligato MPS a dare al mercato la corretta informativa, i ricorrenti, edotti delle perdite su derivati, avrebbero potuto impiegare i loro risparmi verso altre forme d’investimento. Ad esempio, se avessero investito in Titoli di Stato i capitali invece impiegati per l’acquisto di titoli MPS, ad oggi non avrebbero realizzato praticamente alcuna perdita se non addirittura un guadagno di un migliaio di Euro.

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