Banco Popolare: Giornate di solidarietà, approfondimenti

Il regolamento del Fondo di solidarietà, che eroga il 60% della mancata retribuzione, prevede il riconoscimento di 1/360 della retribuzione lorda annua per ogni giornata di sospensione. Questo comporta che le giornate di solidarietà vengano calcolate col principio della continuità dell’assenza e quindi il calcolo sarà – di fatto – basato sui giorni di calendario. Esempi: – 4 giornate di solidarietà dal mercoledì al lunedì (mercoledì, giovedì, venerdì e lunedì). Il fondo erogherà il contributo su una assenza di 6 giornate, inglobando anche il sabato e la domenica: la trattenuta sarà quindi calcolata per 6 giorni; – 3 giornate di solidarietà contigue, dal lunedì al mercoledì (lunedì, martedì e mercoledì). Trattenuta e contributo vengono calcolati per le 3 giornate effettive; – 2 settimane di solidarietà, dal lunedì al venerdì della settimana seguente. Il weekend compreso tra le due settimane viene compreso, quindi le giornate di solidarietà calcolate sono 12 (5 giornate lavorative della prima settimana + 2 giorni del weekend + 5 cinque giornate lavorative della seconda settimana); – Giornate di solidarietà fissate al rientro di una periodo di ferie. Ad esempio: il venerdì termina un periodo di ferie e i successivi lunedì, martedì e mercoledì sono giornate di solidarietà. Il conteggio prevede solamente le 3 effettive giornate di solidarietà; – Giornate di solidarietà fissate prima di un periodo di ferie. Ad esempio: mercoledì, giovedì e venerdì di solidarietà e il lunedì successivo parte un periodo di ferie. Vengono calcolate 3 giornate di sospensione. Rimane fermo il principio della volontarietà, pertanto se per motivi organizzativi il periodo richiesto non viene accolto dalla banca e non è possibile concordarne un altro, il richiedente avrà la facoltà di ritirare la domanda. Le domande che fossero già state presentate e che includessero fine settimana, come sopra esemplificati, potranno essere rimodulate alla luce degli approfondimenti amministrativi compiuti congiuntamente con l’azienda. L’accordo sottoscritto prevede la possibilità di fruire volontariamente di giornate di solidarietà in misura compresa fra 3 e 20 giorni. I 20 giorni sono da intendersi lavorativi se discontinui: in caso di continuità il calcolo delle giornate deve seguire il criterio dei giorni di calendario, fatta salva (come previsto dall’accordo) la possibilità di eccezioni in caso di particolari esigenze personali e/o familiari. Questo meccanismo è determinato dall’incertezza di ottenere dal fondo il rimborso di più di 20 giornate. Il contributo calcolato dal fondo, come sopra descritto, prevede comunque dei massimali mensili: – 1.107,11 Euro se il reddito mensile lordo è minore di 2.037,57 Euro – 1.275,53 Euro se il reddito mensile lordo è compreso fra 2.037,57 e 3.221,70 Euro – 1.611,36 Euro se il reddito mensile lordo è maggiore di 3.221,70 Euro Questi massimali sono riferiti all’effettivo contributo erogato nel mese solare, corrispondente alle giornate fruite nel mese: pertanto è improbabile che vengano superati scaglionando su più mesi le giornate di fruizione volontaria. Al contrario, chi fruisse di tutti i 20 giorni nello stesso mese solare sicuramente limiterà il contributo del fondo al massimale relativo al proprio reddito, che potrebbe risultare anche inferiore al 60%. Altre precisazioni: – Malattia: in caso ci si ammali durante le giornate di solidarietà, contrariamente a quanto accade quando si è in ferie non sarà possibile far scattare la malattia; – Maturazione ferie: soltanto se la fruizione delle giornate di solidarietà copre l’intero mese solare, si avrà la decurtazione di 1/12 delle ferie annuali spettanti; – Fruizione permessi ex legge 104: i 3 giorni di permesso mensili vengono decurtati in proporzione alle giornate di solidarietà fruite nel mese; – TFR: nessuna ricaduta, accantonamento pieno; – Contribuzione INPS e assistenza sanitaria: contribuzione piena, le giornate di solidarietà fruite non comporteranno nessun effetto; – Previdenza complementare: il contributo aziendale con base imponibile TFR sarà decurtato in proporzione alle giornate di solidarietà fruite; – VAP e tredicesima: i giorni di solidarietà andranno a decurtare in proporzione Vap e tredicesima 2013 da erogarsi nel 2014; – Part time misti (con rientri pomeridiani): la trattenuta ed il contributo del fondo saranno calcolati in 1/360 del reddito annuo a prescindere dal fatto che la giornata di assenza preveda il rientro o meno. Verona, 4 luglio 2013 COORDINAMENTO DI GRUPPO BANCO POPOLARE FISAC-CGIL

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