La comunicazione che riportiamo sottostante, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione. La nota è di natura prevalentemente giuridica e, forse, di non facile lettura. Riteniamo sia comunque utile la sua trascrizione come ulteriore ricerca sulla materia. Rimaniamo, ovviamente, come Ufficio Nazionale a disposizione di coloro che fossero interessati ad approfondire la questione.
Se il denaro che proviene da un reato viene ripulito in attività economiche e finanziarie, scatta l’art.648ter del Codice penale (che sanziona l’impiego di denaro o utilità di provenienza illecita). Se invece sostituisce il denaro frutto di un reato con altro denaro o utilità che poi sono impiegate in attività economiche o finanziarie allora la condotta è punita per riciclaggio (art. 648bis del Codice. In ogni caso , per contestare il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita non è necessaria la condotta dissimulatoria , che punta a far perdere le traccie della matrice illecita del denaro e delle utilità.
A mettere i paletti e delimitare le condotte illecite, fissando il perimetro di un reato “scivoloso” è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16434 della Seconda sezione penale. La Cassazione ha puntualizzato le condizioni per l’applicazione di un illecito, perché parte dalla ratio della norma che è quello di “evitare l’inquinamento delle operazioni economico-finanziarie e la conseguenza alterazione del mercato, eliminando l’utilizzo del denaro proveniente da reato anche nell’ipotesi che non siano state compiute operazioni indirizzate a mascherarne l’origine illecita”. Per la sua collocazione sistematica il divieto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si pone come norma di chiusura volta a sanzionare quelle residue condotte che non siano riuscite a superare lo sbarramento frapposto dalla punibilità del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio.
Un carattere sussidiario che ne ha di fatto impedito un’applicazione diffusa. Tuttavia la Cassazione precisa che, rispetto al riciclaggio, la linea di confine passa attraverso il criterio della pluralità oppure dell’unicità di azioni. Nel primo caso si risponde di riciclaggio con l’esclusione del 648ter, nel secondo, invece, si risponde solo di quest’ultimo che vede assorbita la precedente attività di sostituzione o ricezione.