Antiriciclaggio: istruzioni Bankitalia

Adeguata verifica rafforzata anche per i politici italiani, controlli stringenti su conti aperti di Società operanti nel settore degli appalti, sanità, rifiuti ed energie rinnovabili; consultazioni delle relazioni delle Autorità Investigative Nazionali per acquistare informazioni sulle clientela. Queste sono alcune delle novità contenute nel provvedimento della Banca d’Italia per quanto riguarda l’adeguata verifica antiriciclaggio. Le istruzioni vanno ad impattare in misura significativa sui sistemi, le procedure ed i rapporti con la Clientela delle Banche e degli Intermediari Finanziari italiani od operanti in Italia. L’utilità del provvedimento risiede, in particolare, nell’elencazione di una serie di criteri di valutazione e di esemplificazioni pratiche riguardanti i singoli elementi che vanno a comporre il mosaico dell’adeguata verifica e della conoscenza del cliente. Ad esempio: la circostanza che questi abbia relazioni d’affari con soggetti residenti in Paesi non cooperativi; che abbia difficoltà economiche e/o finanziarie; che persone a lui legate da vincoli familiari o di affari utilizzino i suoi conti o altri rapporti a questi connessi. Molta attenzione viene posta sui servizi di private banking quando la gestione riguarda ingenti patrimoni ovvero operazioni di cospicuo ammontare. Il problema più delicato, e sul quale gli spunti di Bankitalia erano particolarmente attesi, è quello dell’identificazione dei titolari effettivi dei rapporti con gli Intermediari. Viene precisato che tale figura coinciderà con la persona o le persone fisica che possiedono od esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente, seguendo le definizioni di “controllo” del Codice Civile e del Testo Unico della finanza. Tale controllo verrà ritenuto in ogni caso riferibile alle persone in possesso del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella Società-cliente, risalendo a persone fisiche nel caso in cui detta percentuale sia in mano a persone giuridiche. Potrà essere considerato titolare effettivo anche un Amministratore di Società, contrariamente a quanto fino ad oggi ritenuto, qualora non si individui un socio di riferimento e l’Amministratore in questione eserciti un’influenza dominante sulle decisioni societarie. Viene concessa la possibilità, novità assoluta, di astenersi dalla ricerca del titolare effettivo quando viene individuato, nella catena di comando, un soggetto controllante diverso da persona fisica che beneficerebbe, se fosse cliente, del regime semplificato. E’ il caso, ad esempio, delle Società possedute da Enti Pubblici o Intermediari Finanziari. Il problema, molto delicato, delle Fiduciarie viene risolto individuando come titolare effettivo i Fiducianti (nel caso di mandato con rappresentanza), mentre si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della Fiduciaria stessa quando questa agisca in nome e per conto proprio. Viene anche introdotto l’obbligo di individuazione dei titolari effettivi nei Consorzi, nelle Cooperative, nelle Reti d’Impresa, nei Geie o altre Associazioni di qualsiasi natura; tutti casi, questi, non previsti nella legge antiriciclaggio. Qui si considerano titolari effettivi coloro che detengano più del 25%del Fondo o del patrimonio dell’Organizzazione. Le istruzioni della Banca d’Italia si compongono di una parte generale e di parti speciali molto dettagliate. La loro applicazione decorrerà dal 1° Gennaio 2014, per tutti i rapporti continuativi che saranno presenti nelle anagrafiche degli Intermediari in quella data precisa. ADEGUATA VERIFICA Il procedimento di adeguata verifica è mirato all’acquisizione di informazioni dalla clientela e alla creazione del profilo di rischio di riciclaggio della stessa. Esso si compone di cinque fasi: A) Identificazione del cliente e dell’esecutore B) Identificazione del titolare effettivo C) Verifica delle identità di tali soggetti D) Acquisizione di informazioni su scopo e natura dei rapporti e delle operazioni avviate E) Monitoraggio costante del rapporto continuativo

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