A seguito di numerose richieste di nostri colleghi impegnati in Sportelli Turistici, riportiamo aggiornata la normativa in essere riguardante i pagamenti a mezzo denaro contante effettuati da turisti stranieri in visita nel nostro Paese.
Lo straniero che paga in contanti più di mille euro a un ristoratore non corre alcun rischio in quanto usufruisce delle deroghe previste dal divieto.
Il contesto normativo è il Dl 2 marzo 2012 n.16 , convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44, che ha disposto (con l’art.3, comma 1) che per l’acquisto di beni e per prestazioni di servizi legate al “turismo” effettuati presso commercianti al minuto (e soggetti assimilabili per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura) da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella dello Spazio Economico Europeo, il limite di mille europeo per il trasferimento di denaro contante fra soggetti diversi da quelli dello 49 comma 1, Dlgs 231/07 è elevato a 15.000 euro.
L’operatore turistico deve però provvedere ai seguenti adempimenti:
A) al momento di effettuazione dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario (in caso di acquisto di beni) o del committente (in caso di prestazione di servizi), nonché autocertificazione da parte di quest’ultimo che attesti che non è cittadino di uno dei Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo è che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato
B) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione , versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato presso un operatore finanziario (generalmente una Banca), consegnando una copia della ricevuta della comunicazione preventivamente effettuata all’Agenzia delle Entrate (con gli estremi del conto corrente bancario o postale intestato al commerciante e che questi intende utilizzare per il versamento del denaro incassato nelle operazioni interessate al regime di deroga).
E’ importante segnalare che dal luglio 2012, grazie all’utilizzo di un nuovo software, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità, per i soggetti che svolgono attività legate al turismo, di comunicare una pluralità di conti correnti utilizzati per il versamento del denaro contante incassato. Il cedente del bene o il prestatore del servizio è ora tenuto a trasmettere tante comunicazioni quanti sono i conti correnti che intende utilizzare, barrando al momento di compilare una nuova comunicazione, la casella “Utilizzo di più conti correnti per il versamento del contante”, attribuendo a ciascun conto un numero progressivo e un riferimento identificativo. Se, invece, è già stata inviata una comunicazione senza barrare l’apposita casella, l’invio di un differente modello con l’indicazione di un diverso conto corrente comporta la sostituzione dei dati trasmessi in precedenza.
Ricordiamo che la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione della normativa sul limite al denaro contante, va dall’uno al quaranta % dell’importo pagato (cosa che accadrebbe nel caso un turista straniero effettuasse un pagamento in contanti sopra la soglia dei mille euro presso un esercizio non annoverato nell’elenco di quelli interessati dalla deroga.