Banco BPM – Fringe Benefit: evitare salasso in busta paga per bancari

FRINGE BENEFIT: EVITARE SALASSO IN BUSTA PAGA PER BANCARI
INTERVENTO DELLA SEGRETARIA GENERALE DELLA FISAC-CGIL E 
EMENDAMENTI AL DL LAVORO PRESENTATI DALLA CGIL

Care colleghe e cari colleghi, 

nel tenere sempre ben focalizzato il tema e alla ricerca di tutte le soluzioni possibili, di seguito trovate l’intervento di ieri, 21 giugno, della Segretaria Generale della Fisac-CGIL, Susy Esposito, sul tema dei Fringe Benefit:

”È urgente che il Parlamento intervenga, nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto lavoro, sul tema dei Fringe Benefit dei dipendenti bancari, che stanno subendo delle decurtazioni in busta paga non sostenibili in ragione del rialzo del costo del denaro e di una norma fiscale irrazionale. Parliamo di migliaia di dipendenti che stanno subendo detrazioni che vanno anche all’80% dello stipendio, spesso azzerando di fatto le buste paga”. 

”Sui Fringe Benefit abbiamo avanzato misure concrete. In estrema sintesi proponiamo che si elevi la soglia del Fringe Benefit non tassabile fino a 3 mila euro nel caso in sui sia previsto da contratti, che siano nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni rappresentative. Così come di rendere strutturale la quota di Fringe Benefit esente da imposizione per tutti i lavoratori, alzando il tetto a 600 euro. E infine introdurre garanzie che sterilizzino gli effetti dell’andamento del Tasso Ufficiale di Riferimento sulla tassazione del reddito dei dipendenti che abbiano come benefit l’accesso a mutui o prestiti”. 

”Serve interrompere questo salasso fiscale che sta falcidiando le buste paga di migliaia di lavoratrici e lavoratori bancari. Per queste ragioni chiediamo che il Parlamento, a dispetto di quanto registrato nei lavori in commissione, intervenga sul disegno di legge di conversione del decreto lavoro per mettere fine a questa spirale fiscale che sta falcidiando le buste paga di tanti dipendenti bancari”.

Di seguito, inviamo il testo degli emendamenti al DL Lavoro, presentati ieri dalla CGIL:

Emendamento n. 26 

Obiettivo:  Elevare la soglia del fringe benefit non tassabile fino a 3.000 euro nel caso in cui siano previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

L’articolo 40 è sostituito dal seguente: “1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”

Emendamento n. 27

Obiettivo: Elevare il limite di detassazione a 600 euro, in caso di superamento la tassazione verrà applicata solo per la parte eccedente (e non sull’intero importo). 

Dopo l’articolo 40 sono aggiunti i seguenti: “Articolo 40 bis) 1. All’articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600». 2. All’articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»” 

Emendamento n. 28 

Obiettivo: pervenire ad una formulazione dell’attuale articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR che, indipendentemente dall’andamento del Tur e dal momento in cui il dipendente abbia acceso il finanziamento, sterilizzi eventuali impatti negativi e imprevedibili legati a innalzamenti del TUR che intervengano dopo la stipula o la rinegoziazione del prestito/mutuo.

Dopo l’art. 40 inserire il seguente: “40 ter 1. All’articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo: -la parola “sconto” è sostituita con la parola “riferimento”; -dopo la parola “vigente”, sostituire le parole: “al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” con le seguenti: “al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.” 

Ben consapevoli dell’importanza e dell’impatto di questo tema sulla nostra categoria, continueremo a tenervi informati.

Milano, 22 giugno 2023

Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM

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