Nel recepimento della V Direttive europea antiriciclaggio, due Norme hanno richiesto, nei confronti del nostro Paese, l’apertura di un pre-contenzioso di infrazione.
Secondo alcuni giornali specializzati, le norme nazionali avrebbero recepito in modo errato l’art.47 Direttiva 849/15 per la parte riguardante i cambiavalute ed i gestori giochi.
- Per i cambiavalute, ci si riferisce all’art.17bis Dlgs.141/2010 (Contratti di credito ai consumatori) che vincola l’esercizio di attività all’iscrizione al Registro degli Intermediari. Essendo una contestazione riguardante la libera prestazione di servizi, è presumibile che si tratti, relativamente alle persone giuridiche, dell’obbligo di sede legale ed amministrativa, o di stabile organizzazione per i soggetti dell’Unione europea, nel territorio italiano.
- Per i gestori di giochi, la norma in discussione è l’art.52 Dlgs.231/2007 riguardante il Registro dei Distributori ed Esercenti gioco, istituito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Evidentemente, per la Commissione, gli adempimenti previsti sono un duplicato per i soggetti comunitari iscritti ai Registri .
Secondo la Commissione l’obbligo di registrazione/licenza/regolamentazione dei prestatori di servizi andrebbe oltre l’art.47 IV Direttiva europea, che prevede solo un obbligo di licenza e di registrazione per i cambia-valute ed una regolamentazione per i prestatori di servizi di gioco e/o scommessa.
Dunque questa Norma, unita al Principio dell’Unione della libera prestazione dei servizi, potrebbe rendere vietata la seconda registrazione nazionale.