Antiriciclaggio: i nuovi indici di anomalia – (parte 2 di 2)

A livello globale, lo scambio automatico internazionale rende i conti bancari, ovunque collocati, trasparenti e visibili direttamente da parte delle Autorità del Pese di residenza dei rispettivi Titolari effettivi, rendendo inutili Strutture societarie o Fiduciarie per nascondere informazioni.

Nel livello interno, invece, la non opponibilità del segreto bancario alle Autorità, l’Anagrafe dei rapporti bancari ed il Registro dei titolari effettivi permettono di ottenere le informazioni sulla titolarità effettiva dei beni in possesso delle strutture di pianificazione patrimoniale, verificabili, sia in sede penale che in sede fiscale.

Con la Sentenza n.34 22.11.22 Corte di Giustizia Europea viene affermato che bisogna ricercare un giusto equilibrio tra il pubblico interesse alla prevenzione del riciclaggio ed i diritti fondamentali delle persone interessate. L’applicazione di questa sentenza potrebbe far desumere che, in via normale, l’utilizzo di trust, strutture societarie ed istituti analoghi rappresenterebbe un diritto fondamentale delle persone (che per la Corte europea per i Diritti dell’Uomo sono il rispetto della vita privata, familiare e dei rispettivi beni.

L’High Court inglese dichiara che l’impiego di strutture societarie o trust non è, in quanto tale, sufficiente per dedurre che queste siano state create, od usate, per fini illeciti, quali il riciclaggio di denaro (National Crime Agency. 8 aprile2020 n.97).

Il Provvedimento dell’Uif mantiene le strutture sopraindicate attenzionate, aprendo a queste nuove interpretazioni. L’Uif, infatti, afferma che nell’applicare gli indicatori di anomalia sia opportuno verificare che le circostanze descritte negli stessi, sono rilevanti ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l’operatività, anche attraverso idonea documentazione, o da altri ragionevoli motivi.

Ne risulta, dunque, che nei singoli Indicatori e sub-indici il riferimento alla giustificazione dell’operatività posta in essere, rimane implicito; di conseguenza le fattispecie qui descritte, allorché giustificate, non sono da considerare sospette. Ovviamente si conserva l’inversione dell’onere della prova.

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