Scade oggi, 5 giugno, il termine entro il quale si può decidere di convertire il VAP in pagamento nel mese di luglio in welfare aziendale.
Seppur a ridosso della scadenza, alla luce delle tante richieste di colleghi che chiedevano di essere supportati nella scelta, riteniamo opportuno riprendere parte di un articolo pubblicato lo scorso anno, ovviamente adeguandolo alle novità dell’anno corrente.
CONVIENE UTILIZZARE IL WELFARE AZIENDALE?
Per una scelta consapevole in merito alle somme da destinare al welfare aziendale, riportiamo alcune considerazioni.
Come si alimenta il welfare?
Esistono tre diverse modalità.
1. Per i colleghi che beneficiavano della vecchia partecipazione agli utili Bper
A seguito dell’accordo siglato il 4/10/2016 una quota della vecchia partecipazione agli utili, per un importo medio compreso tra € 500 ed € 600, verrà corrisposta sotto forma di accantonamento al welfare in due rate di pari importo, nei mesi di luglio dell’anno di riferimento e gennaio dell’anno successivo.
Questi accantonamenti non vengono tassati, con un beneficio per i lavoratori che di norma è pari al 35%, ma può arrivare al 43% per i redditi lordi superiori ad € 50/mila. Le somme così corrisposte beneficiano anche della decontribuzione, argomento che sarà approfondito nel prossimo paragrafo.
2. Per i percettori di reddito lordo inferiore ad € 80.000 annui
Si può decidere di destinare al welfare aziendale il VAP, in tutto o in parte, con un massimo di € 3.000 annui. Trattandosi di una scelta lasciata al singolo lavoratore, è bene valutarne con consapevolezza l’effettiva convenienza.
Vediamo prima di tutto quali sono i benefici di questa scelta.
Le somme accantonate non vengono tassate, ma trattandosi di premi variabili assoggettati ad un’aliquota agevolata il beneficio fiscale è sensibilmente inferiore. Per il 2023 l’aliquota è stata ulteriormente ridotta rispetto agli anni precedenti, scendendo al 5%
Chi accantona le somme sotto forma di welfare aziendale beneficia inoltre, rispetto a chi sceglie il pagamento in busta paga, di una maggiorazione del 15%.
Sugli accantonamenti a welfare non si pagano contributi previdenziali, quindi il beneficio per i lavoratori che scelgono questa forma di pagamento è pari alla quota di loro competenza: di norma il 9,19% (elevata al 10,19% per redditi superiori ad € 46.123). Si tratta, come vedremo, di un beneficio solo apparente.
Facciamo un esempio, prendendo una somma di € 1.000 e confrontando le due opzioni.
DESTINAZIONE VAP | BUSTA PAGA | WELFARE |
IMPORTO LORDO | € 1.000 | € 1.150 |
– CONTRIBUTI INPS | € -91,9 | |
– IMPOSTE | € -45,4 | |
TOTALE NETTO | € 862,7 | € 1.150 |
MAGGIOR VALORE WELFARE | € 287,3 |
Apparentemente la scelta del welfare è assolutamente conveniente, ma come spesso accade non è tutt’oro quel che luccica.
Intanto le somme accantonate a welfare, se utilizzate per il pagamento di spese che potrebbero essere portate in detrazione (spese mediche, rette per asili nido ecc…), non sono ulteriormente detraibili avendo già beneficiato di agevolazioni fiscali. Quindi a fronte di un 15% di maggiorazione e di un ulteriore 5% di detassazione si perde una possibile detrazione fiscale del 19%, che ne ridimensiona l’effetto.
Ma l’aspetto più importante da considerare è quello contributivo.
L’accantonamento previdenziale sulle retribuzioni è del 33% così suddiviso: 9,19% a carico del lavoratore e 23,81% a carico dell’azienda (in caso di redditi superiori ad € 46.123 la quota a carico del lavoratore aumenta al 10,19%). Le somme accantonate a welfare non sono assoggettate a contribuzione, né da parte del lavoratore, né da parte dell’Azienda.
Per questa ragione, il mancato versamento della quota a carico del lavoratore è un beneficio solo apparente perché, pur non vedendosi applicata la ritenuta del 9,19%, ci si ritrova con minori contributi per il 33%, perdendo la quota di contribuzione aziendale.
In estrema sintesi: convertendo il VAP in welfare si ottiene una somma maggiore da spendere nell’immediato ma si perde qualcosa sulla futura pensione. E’ molto difficile quantificare tale differenza, che è sicuramente minima se riferita ad un singolo anno ma può diventare significativa se il premio aziendale viene convertito tutti gli anni .
La tabella precedente va quindi integrata con questi dati
DESTINAZIONE VAP | BUSTA PAGA | WELFARE |
IMPORTO LORDO | € 1.000 | € 1.150 |
– CONTRIBUTI INPS | € -91,9 | |
– IMPOSTE | € -45,4 | |
TOTALE NETTO | € 862,7 | € 1.150 |
MAGGIOR VALORE WELFARE (IMMEDIATO) | € 287.3 | |
RECUPERI: | ||
MAGGIOR ACCANTONAMENTO INPS | € 330 | |
POSSIBILI DETRAZIONI (19% SUL NETTO) | € 164 | |
MASSIMO BENEFICI DIFFERITI | € 494 |
Si tratta di numeri dei quali è bene tenere conto prima di effettuare la scelta, che comunque va valutata caso per caso.
3. Per i percettori di reddito lordo pari ad almeno € 80.000 annui
In questo caso non è possibile scegliere di destinare il VAP a welfare aziendale, non essendo previste agevolazioni fiscali.
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