L’ Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato un Provvedimento con 34 Indicatori di anomalia che sostituiranno gli Indicatori e gli Schemi di comportamenti anomali pubblicati nei Provvedimenti e nelle Comunicazioni emessi fino ad oggi dalla Banca d’Italia e dall’Uif stesso.
E’ un documento dinamico, che verrà aggiornato di volta in volta con lo scopo di integrare gli Indicatori di anomalia, tenendo conto dell’esperienza dell’analisi finanziaria e investigativa delle Segnalazioni di operazioni sospette. Il Provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1.1.24.
Gli Indicatori di anomalia, gli Schemi ed i Modelli di comportamenti anomali sono gli strumenti di ausilio, previsti dal Decreto antiriciclaggio per la rilevazione delle Operazioni sospette di riciclaggio. Questi Atti rientrano nelle prerogative dell’Uif allo scopo di agevolare l’individuazione delle Operazioni sospette, emanando ed aggiornando periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, gli Schemi e gli Indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed in una apposita Sezione del Sito istituzionale Uif.
Gli Indicatori di anomalia, indicati nell’art.6,comma4,lettera e, Dlgs.231/07, consistono in una elencazione, a carattere esemplificativo, di connotazioni di operatività (ovvero di comportamenti della clientela) da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio.
Essi hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono al contenimento degli oneri ed al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di Operazioni sospette da parte dei Soggetti obbligati. I Modelli e gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla Uif, integrano gli Indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l’individuazione delle Operazioni sospette da parte dei Soggetti obbligati, fornendo un feedback generalizzato relativamente a specifiche fattispecie di operatività.
Il Provvedimento si rivolge agli Intermediari bancari e finanziari, agli altri Operatori finanziari, ai Professionisti, agli Operatori non finanziari, ai Prestatori di servizi di gioco ed ai Soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, fornendo validi strumenti per una più efficace individuazione di Operazioni sospette di riciclaggio. Il Documento si struttura come segue:
- gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamentoo alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività;
- gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
- gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismoed a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Nella fase applicativa, i Soggetti obbligati selezionano gli Indicatori rilevanti sulla base della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificano i Sub-indici ad essi applicabili, in modo da ritenere sospetto qualsiasi circostanza che non sia giustificata da specifiche esigenze, rappresentate dallo stesso Soggetto cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi.
Ai fini della selezione, nel Provvedimento si evidenzia che gli indicatori della Sezione A e gli Indicatori da 9 a 14 della Sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i Destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutare caso per caso. Infine, taluni Indicatori possono essere rilevanti nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai Destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
L’Indicatore 26 in materia di crypto-assets può essere applicato anche da Intermediari bancari, finanziari o Professionisti che, alla luce dell’attività svolta, intercettino Operazioni sospette basate sull’utilizzo di tali strumenti; invece gli Indicatori da 28 a 30 in materia di mandati fiduciari e trust possono essere presi in considerazione da Società fiduciarie, Intermediari bancari e finanziari, Professionisti e Prestatori di servizi relativi a Società e trust.
L’elenco degli Indicatori e dei Sub-indici non è esaustiva né vincolante; è possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. In più, le fattispecie sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di circostanze anomale di natura soggettiva e/o oggettiva, non giustificate dalla Controparte, individuate dal Destinatario sulla base di tutte le informazioni disponibili, fermo restando che non sono richieste indagini estranee alla concreta attività svolta.