Note sugli emendamenti di compromesso alla relazione del Parlamento Europeo sulla proposta di direttiva concernente l’applicazione della direttiva 96/71

Il 21 marzo 2012 è stata approvata dalla Commissione europea la proposta di Direttiva concernente l’applicazione della direttiva n. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale (COM(2012)131 def.). La proposta non apporta modifiche al testo della Direttiva 96/71, ma intende colmare le lacune regolative della Direttiva medesima, superando le incertezze interpretative che hanno accompagnato la sua attuazione negli Stati membri.

Il testo della proposta di Direttiva è attualmente all’esame delle Commissioni del Parlamento Europeo.

Ad una prima lettura degli emendamenti al progetto di relazione parlamentare (relatrice Danuta Jazlowiecka del PPE) in discussione alla Commissione Occupazione e Affari Sociali del PE nella versione del 28 maggio u.s., documento frutto di una riscrittura approfondita realizzata nel corso della procedura di compromesso, le modifiche proposte incidono in particolare sui seguenti profili nevralgici della proposta di Direttiva:

– l’art. 3, che individua una serie di criteri di carattere sostanziale finalizzati a definire la nozione di distacco ed a contrastare il ricorso a società fittizie create in altri Stati membri per praticare il dumping sociale. Gli emendamenti di compromesso intendono rendere più vaghi ed elastici i suddetti criteri sui distacchi genuini e alleggerire gli oneri per le imprese.

Particolarmente allarmanti gli emendamenti con i quali si intende ammettere che un’impresa possa essere considerata stabilita in uno Stato membro anche se non vi svolge parte sostanziale della sua attività e che sia possibile assumere lavoratori al solo fine di distaccarli in un altro Stato membro (art. 3.2);

– Riguardo alla natura “temporanea” della presenza sul territorio di un altro Stato membro, dalla quale dipende a sua volta la genuinità del distacco (art. 3.3), rispetto alla proposta originaria della Commissione si aggiunge il riferimento al possesso del modello A1 attestante l’iscrizione al regime previdenziale dello Stato d’origine: un requisito – come noto – assai facile da acquisire e che nei fatti rappresenta un intralcio ad un’efficace attività ispettiva, dal momento che legittima distacchi fino a 24 mesi (con possibilità di ulteriore prolungamento);

– Ancor più allarmante è il fatto che gli emendamenti rendono i criteri elencati “opzionali” per gli Stati membri, i quali possono (“may”) considerarli per orientare il giudizio delle autorità competenti in merito alla genuinità del distacco; ciò rischia di legittimare distacchi che rispettino solo alcuni dei criteri elencati, con ulteriore indebolimento del potere ispettivo.

D’altra parte si prevede espressamente che la mancanza di uno o più dei criteri elencati non debba comportare di per sé un giudizio di illegittimità del distacco (art. 3.1);

– Sul piano del regime sanzionatorio, si dispone poi che, in caso di accertamento di distacco non genuino, trovino applicazioni le norme generali contenute nel Regolamento Roma I n. 593/08, deputato ad individuare la legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità. Si tratta di un rinvio pilatesco, perché non aggiunge nulla al quadro di regole esistenti che, già adesso, dovrebbe guidare le autorità ispettive e gli organi giurisdizionali degli Stati nazionali e che non permettono di escludere l’applicazione della legge del paese d’origine o, in ipotesi, di quella di un altro Stato con il quale il lavoratore abbia un collegamento significativo (ad esempio, quello dove ha il domicilio o del quale è cittadino).

Ben altra portata avrebbe avuto l’esplicita attribuzione al lavoratore straniero del diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori del paese di destinazione del distacco;

– Sul piano dei poteri di controllo e degli obblighi amministrativi che possono essere imposti alle imprese straniere, gli emendamenti non alterano significativamente la portata della proposta originale, confermandone le debolezze (si rimanda alla nota degli scriventi del 18.5.2012 leggibile all’indirizzo http://www.cgil.it/Archivio/Giuridico %5CNota_su_proposta_di_direttiva_20120518.pdf). Anche dove la migliorano, ciò avviene in una logica compromissoria che finisce per svuotare di efficacia le novità apportate.

Esempio illuminante di ciò è l’art. 9.1, emendato rendendo non più tassativo l’elenco dei documenti che possono (e non devono…) essere richiesti alle imprese straniere dalle autorità di vigilanza degli Stati membri. Ciò sembrerebbe aprire spazi di maggior discrezionalità nell’azione ispettiva, ma così non è perché nello stesso articolo (9.1) si condiziona la previsione di ulteriori vincoli amministrativi al rispetto del test di proporzionalità rispetto alla libertà economica dell’impresa controllata; ovvero si confermano gli stessi limiti che Commissione e Corte di giustizia hanno fino ad oggi imposto all’attività ispettiva delle autorità nazionali.

Gli emendamenti di compromesso dimostrano che evidentemente sono state recepite le richieste delle imprese e svelano la volontà di non introdurre cambiamenti rispetto agli equilibri definiti da vigente quadro delle fonti che regolano il distacco transnazionale: la Direttiva n. 96/71 e le norme del Trattato sul funzionamento dell’UE a presidio della libera prestazione dei servizi, interpretate dalla Corte di giustizia in una logica di massima promozione della mobilità dei fattori economici.

Andrea Allamprese – Giovanni Orlandini

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!