Antiriciclaggio: l’esecuzione forzata

DATA L’IMPORTANZA DELL’ARGOMENTO, RITORNIAMO CON UNA COMUNICAZIONE FRUTTO DI UNA NOSTRA RIELABORAZIONE DI UN ARTICOLO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE CARAMIA, TRATTO DAL SITO IL CASO.IT APPARSO SULLA RIVISTA IUS CONSULTING SRL.

 

Nell’ambito della riforma dell’Esecuzione forzata è stato chiesto al Legislatore delegato di estendere gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico del cliente dal Dlgs.21.11.07 n.231, a coloro che si siano aggiudicati un immobile in sede esecutiva individuale o concorsuale, subordinando l’emissione del Decreto di trasferimento all’avvenuta verifica del rispetto di tali obblighi.

L’opinione prevalente era per l’inapplicabilità della suddetta disciplina speciale di matrice Ue stante, da un lato, il carattere coattivo e non volontario della vendita esecutiva, dall’altro, il fatto che l’aggiudicatario non è cliente del professionista delegato, il quale agisce in veste di ausiliario del giudice, svolgendo un’attività giurisdizionale e non meramente professionale, con tutte le difficoltà di adattamento alla peculiarità della fattispecie esecutiva.

In giurisprudenza la questione era stata affrontata in relazione alla titolarità effettiva del conto corrente intestato alla procedura esecutiva, per giungere alla conclusione che gli oneri di adeguata verifica introdotti dalla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 21-11-2007 n. 231 e successive modificazioni, non si applicano ai professionisti delegati e, più in generale, agli ausiliari del giudice, non potendo definirsi né clienti né esecutori degli stessi, nel senso indicato dall’art. 1, 2° co., lett. p), d.lgs. 231/2007, né infine effettivi titolari del rapporto bancario acceso quale conto della procedura esecutiva.

La pronuncia del Tribunale argomenta la propria motivazione anche dall’estensione a tutti gli ausiliari del giudice – compresi i Professionisti delegati – delle indicazioni fornite dall’Ufficio Italiano Cambi in risposta al Quesito n. 15 21.6.06 (vedasi in Documenti Aristei n.78) in particolare laddove si afferma che l’attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell’Autorità giudiziaria, quale ad esempio quella di curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale.

A fronte di tale quadro interpretativo, il legislatore delegante ha introdotto gli obblighi informativi antiriciclaggio nelle vendite coattive; tuttavia, nonostante la delega afferisca anche alle vendite concorsuali, la stessa ad oggi ha trovato piena attuazione solo in sede di espropriazione forzata individuale.

Il Dlgs.10.10.22 n.149 ha introdotto, innanzitutto, un ulteriore comma all’Art. 585 c.p.c. ai sensi del quale nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’art. 22 Dlgs.21.11.07 n. 231.

Queste novellate, inizialmente destinate ad entrare in vigore a partire dal 01.07.23, sono divenute pienamente operative in via anticipata il 1° marzo, per effetto della modifica apportata all’Art.35 Dlgs. 10.10.22 n. 149 Legge 29.12.22, n.197; alla stregua di tale disciplina transitoria, le norme afferenti agli adempimenti antiriciclaggio si applicheranno unicamente ai decreti di trasferimento pronunciati all’esito di procedure esecutive immobiliari iniziate con pignoramento perfezionatosi a partire dalla suddetta data, avendo riguardo alla notifica del medesimo atto iniziale dell’esecuzione.

È di tutta evidenza che la finalità perseguita dal Legislatore è quella di evitare che le liquidazioni coattive diventino il terminale di impiego di proventi illeciti, Ed allora dal punto di vista operativo l’adempiere agli obblighi antiriciclaggio si tradurrà nel dovere dell’aggiudicatario di compilare un modello di intervista per l’adeguata verifica, somministrato dal professionista delegato al fine di fornire tutte le informazioni previste dall’Art. 22 Dlgs. 231/2007, auto-dichiarando di essere il titolare effettivo dell’acquisito e la provenienza delle somme a ciò funzionali.

Sul punto la relazione illustrativa del Dlgs.10.10.22, n.149 afferma chiaramente che non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la Legge delega, sia perché il Dlgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine, che la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al Legislatore delegato.

Dalla lettura delle disposizioni e della relazione illustrativa, parrebbe che il Legislatore abbia voluto limitare la verifica antiriciclaggio ad un controllo meramente formale da parte del Giudice dell’esecuzione, escludendo qualsivoglia ulteriore approfondimento, non avendone, peraltro, i mezzi.

Tuttavia, nel tentativo di realizzare l’obiettivo che il Legislatore si è posto ed evitare che la verifica documentale resti fine a sé stessa, è da considerare quanto previsto dall’art. 12, comma7, Dlgs.231/2007 secondo cui l’Autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l’autoriciclaggio o l’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla Uif per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d’ufficio».

Sul punto, inoltre, è da aggiungere che più stringenti e precisi obblighi antiriciclaggio sono posti a carico dei Soggetti bancari che necessariamente vengono chiamati in causa dalle modalità di versamento della cauzione, funzionale all’offerta, e del saldo prezzo per l’aggiudicazione: tutti i movimenti bancari, siano essi fatti mediante bonifico o mediante assegno circolare, impongono agli intermediari vigilati precisi oneri di segnalazione alla Banca d’Italia e per essa all’Uif in caso di Operazioni sospette, dovendo i controlli antiriciclaggio essere effettuati a monte del trasferimento coattivo.

In caso di omessa dichiarazione antiriciclaggio il Legislatore dell’ultima Riforma si è limitato a disciplinare il caso in cui la fattispecie concreta è conforme al dettato normativo nel quale l’aggiudicatario rende la prescritta informativa nel termine previsto per il pagamento del saldo prezzo,
interrogandosi sulla perentorietà o meno del termine indicato per rendere la dichiarazione antiriciclaggio, posto che la norma prevede semplicemente che l’aggiudicatario dovrà renderla nel medesimo termine previsto per il pagamento del saldo/prezzo. .

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