STATUTO CMA PRIMA E DOPO
Vi spieghiamo cosa accadrà:
- Art. 1 – Le OO.SS. erano d’accordo alla variazione dell’articolo riscrivendolo in maniera più corretta mantenendo anche il ruolo delle organizzazioni sindacali. A tutt’oggi è stata fatta una fusione con il Banco Popolare e la CMA ha continuato ad esistere. Non c’è all’interno del nostro gruppo ‘NESSUN ISTINTO PREDATORIO’ e NESSUNO vuole distruggere una realtà che sta funzionando. Non è eliminando qualsiasi riferimento agli accordi che vengono sottoscritti che si mette in sicurezza la Cassa anzi la si mette nelle mani di pochi che tante volte non hanno a cuore i lavoratori. Ricordiamoci che solo stando uniti siamo più forti e la forza viene da un Gruppo di 20.000 persone.
- Art 8 – 1.1 terzo capoverso: gli accordi con le modifiche proposte saranno stipulati solo fra CMA e BancoBpm, le OO.SS. che fanno parte insieme all’azienda delle fonti istitutive non vengono più coinvolte. Ricordiamo che le OOSS hanno sempre svolto un ruolo di garanzia in ambito welfare. Da accordo con le organizzazioni vengono definite le contribuzioni aziendali non dovute a priori.
- Art. 24 – Nella versione precedente l’assemblea discute e delibera sui bilanci e sugli argomenti posti all’ordine del giorno; con le modifiche proposte potrà solo deliberare. Se non c’è confronto non c’è democrazia.
- Art. 29 – Perché viene tolta la frase che chi è nel Fondo di Solidarietà non può avere cariche di Presidenza o Vice Presidenza? Si vuole dare la possibilità a chi è uscito dalla porta di rientrare dalla finestra?
- Art. 30 – Lo Statuto in essere prevede il meccanismo della cooptazione consistente nel sostituire un componente uscente con altro designato che resterà in carica fino alla fine del mandato consigliare. La proposta di modifica prevede l’eliminazione di tale possibilità. Ma allora perché nell’ultimo consiglio, anticipando l’approvazione della modifica, l’azienda ha cooptato un proprio componente in consiglio? FATTA LA LEGGE TROVATO L’INGANNO ? Volevamo fosse inserita la clausola che avrebbe stabilito un massimo di 3 mandati per garantire un ricambio e non la permanenza a vita nei ruoli. Scompaiono tutti i controlli sulle attività in generale ed in particolare su quelle del direttore.
- Regolamento elettorale: viene eliminato il riferimento all’art.74 del T.U. della banca dove era indicata la composizione del consiglio direttivo con riferimento ai componenti designati dalle OOSS, dalla banca e dai pensionati e proposti in lista all’assemblea
Ultimo ma non ultimo, esiste un principio ormai consolidato in giurisprudenza e confermato dalla Cassazione che il consiglio direttivo, che ricordiamo a tutti stava operando in regime di prorogatio a causa della pandemia, doveva attenersi esclusivamente alla sola attività di gestione ordinaria quindi sono illegittime proposte di modifiche statutarie.
Per queste ragioni le scriventi OOSS. si dichiarano contrarie.
Milano, 05 maggio 2023
COORDINAMENTI GRUPPO BANCO BPM
FABI – FIRST CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN
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