Antiriciclaggio: le fonti giuridiche (seconda parte)

Normativa europea

Le regole dell‘Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio hanno recepito, nel tempo, l’evoluzione dei principi internazionali, con l’obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri. L’impegno antiriciclaggio europeo risale ai primi anni ’90 e si è riflesso, nel corso del tempo, in cinque Direttive e diversi altri Provvedimenti.

  • La V Direttiva Ue/2018/843, attualmente in vigore, apporta al quadro normativo dell’Unione modifiche mirate su alcune materie specifiche, completando le previsioni introdotte dalla quarta Direttiva UE/2015/849.
  • La IV e la V Direttiva antiriciclaggio potenziano il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del Gafi del 2012 valorizzando l’approccio basato sul rischio (risk-based approach), criterio fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli.

Nella IV Direttiva viene confermata la centralità del ruolo delle Financial Intelligence Unit (Fiu) attraverso una disciplina più articolata che ne rafforza le prerogative e ne amplia le funzioni, con riferimento anche ai reati presupposto del riciclaggio. Le disposizioni enfatizzano i requisiti fondamentali di autonomia e indipendenza e adeguano la stessa definizione di Fiu, precisandone i compiti di ricezione di segnalazioni di operazioni sospette ed altre comunicazioni utili per approfondimenti, analisi (più selettiva e mirata ai casi di effettivo rischio) e disseminazione. Anche le regole sulla collaborazione internazionale sono state riviste e ampliate, prevedendo tra l’altro che il riscontro a richieste di Fiu estere avvenga esercitando i medesimi poteri disponibili per l’analisi domestica, a prescindere da eventuali differenze nelle legislazioni degli Stati membri e nella definizione dei reati presupposto.

La IV Direttiva, inoltre, introduce un obbligo di “scambio automatico” di segnalazioni di operazioni sospette che presentano caratteristiche transfrontaliere: le Fiu sono tenute a inoltrare prontamente alle controparti europee interessate le segnalazioni che riguardano un altro Stato membro (segnalazioni di operazioni sospette “cross-border“).

Nella stessa Direttiva l’approccio basato sul rischio per la definizione dei presidi di prevenzione e contrasto prevede lo svolgimento di valutazioni su diversi livelli tra loro complementari. L’analisi effettuata in ciascuno degli Stati membri attraverso appositi national risk assessment viene affiancata da un esercizio a livello sovranazionale, coordinato dalla Commissione europea. Il Supranational risk assesment mira a individuare e valutare i rischi determinati dalle interrelazioni di minacce e vulnerabilità presenti in diversi Stati membri e da questi singolarmente non osservabili. La prima  relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi è stata pubblicata nel giugno 2017. Essa delinea una vasta mappatura dei rischi per campo di attività ed un elenco dei metodi di riciclaggio maggiormente utilizzati. A corredo, la Commissione ha formulato specifiche Raccomandazioni agli Stati membri indicando le misure e le iniziative da intraprendere per la mitigazione dei rischi.

La V Direttiva antiriciclaggio amplia l’ambito dei Soggetti obbligati, includendovi gli Operatori in valute virtuali; prevede regole più dettagliate per l’Adeguata verifica, a fronte soprattutto dei rischi connessi all’uso di carte prepagate e a controparti di Paesi ad alto rischio; estende le misure di trasparenza della titolarità effettiva di Società e Trust prevedendo l’istituzione di Registri nazionali ampiamente accessibili e interconnessi; rafforza i poteri delle Fiu per l’analisi domestica e la collaborazione. Viene attribuita alla Commissione europea il compito di valutare l’efficacia della cooperazione tra le Fiu dell’Unione e proporre l’istituzione di un Meccanismo di coordinamento e supporto.

In ottemperanza alle previsioni della IV e della V Direttiva antiriciclaggio, il 24.7.19 la Commissione ha approvato e pubblicato quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio.

  • La nuova Valutazione sovranazionale dei rischiriesamina i rischi individuati nel primo esercizio per valutarne la persistenza alla luce delle Raccomandazioni formulate e delle misure applicate dagli Stati membri; la valutazione individua inoltre nuovi fattori di rischio di portata sovranazionale.
  • Il Rapportosulle caratteristiche delle attività e della collaborazione delle Fiu e sul Meccanismo europeo di supporto e coordinamento. L’analisi si articola su quattro temi principali: 1) collaborazione tra Fiu europee e Fiu di Paesi terzi; 2) collaborazione tra le FIU dell’Unione; 3) compiti del Meccanismo europeo; 4) possibile ruolo delle Fiu e del Meccanismo nello svolgimento di controlli. L’azione del Meccanismo dovrebbe sviluppare le competenze già attribuite alla Piattaforma delle Fiu dell’Unione, concentrandosi sulle aree di criticità individuate e sulle conclusioni e proposte formulate nel Mapping exercise (Mapping Exercise and Gap Analysis on Fiu’s Powers and Obstacles for Obtaining and Exchanging Information).
  • Il Rapporto su casi di riciclaggio che hanno coinvolto Banche di alcuni Paesi dell’Unioneesamina le cause dell’inefficacia dei controlli ed elabora proposte per una maggiore armonizzazione delle regole antiriciclaggio e per una migliore collaborazione tra Supervisori e tra questi e le Fiu.
  • Il Rapportosulla interconnessione dei Registri nazionali dei conti bancari è volto a individuare soluzioni per l’accesso integrato in ogni Paese membro alle informazioni contenute nei diversi Registri per l’individuazione di rapporti finanziari nell’intera Unione.

Ulteriori fonti normative europee contribuiscono a delineare un quadro organico di misure antiriciclaggio.

Il Regolamento Ue/2018/1672 amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Nella nuova disciplina le Autorità competenti (di regola le Dogane) sono tenute a trasmettere alla Fiu del rispettivo Paese con cadenza quindicinale le dichiarazioni (relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; la dichiarazione riguarda sia il contante tradizionale sia strumenti ulteriori quali carte di pagamento ed altri mezzi idonei ad incorporare valore liquido. Oltre alle dichiarazioni, vanno trasmesse alla Fiu le informazioni relative a casi di sospetto riciclaggio riscontrati dalle Autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché ad ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

La Direttiva Ue/2019/1153 concernente scambi informativi tra le Fiu, Organi investigativi nazionali ed Europol, prevede che le Fiu possano rendere disponibili proprie informazioni ad Organi investigativi e debbano avere il potere di acquisire informazioni investigative da Autorità di polizia.

Le modifiche al Regolamento Ue/2010/1093 concernente l’European Banking Authorit, pur confermando la competenza nazionale nei controlli antiriciclaggio, affidano all’Eba nuove competenze per lo svolgimento di valutazioni sulle Autorità di vigilanza nazionali, per l’esercizio di azioni di enforcement e sanzione, per l’applicazione di poteri di binding mediation, per l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Supervisori nazionali e, infine, per l’elaborazione di Linee guida per favorire i controlli e sviluppare la collaborazione. L’Eba viene abilitata ad acquisire dalle competenti Autorità nazionali di controllo le informazioni necessarie per i nuovi compiti. È altresì prevista la necessità di un coordinamento stretto tra l’Eba e le Fiu, nel rispetto dello status di queste ultime.

 

 

 

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