Art. 1 comma 292. Legge 197/2022
Circolare INPS 25/2023
Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile, o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
Grado | Parenti in linea retta | Collaterali | Affini |
I° | Padre, Madre e Figli | Suoceri, Generi, Nuore | |
II° | Nonni e Nipoti (figli dei figli) | Fratelli e Sorelle | Cognati |
Con circolare n. 34 del 23.02.2018 punto 3 l’INPS ha specificato che:
“ per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed i nipoti.
In linea collaterale , i fratelli e sorelle”
“per affini di primo grado , intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonchè il coniuge e i figli dell’altro coniuge derivante da un precedente legame”
“per affini di secondo grado si intendono i cognati”
- Il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza.
- I 6 mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi;
- La condizione di caregiver non è correlata all’autorizzazione da parte dell’INPS a godere di permessi e congedi
In coerenza con l’orientamento espresso con la circolare del Ministero Del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per le lavoratrici di cui alla lettera c), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli” ovvero possono accedere alla pensione c.d opzione donna con 58 anni di età e 35 anni di contributi, maturati entro il 31.12.2022
Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l’accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tutte le condizioni sopra specificate, devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Le lavoratrici caregiver e invalide almeno al 74% possono accedere ,al trattamento pensionistico, con la maturazione entro il 31.12.2022 di 35 anni di contributi e l’età anagrafica di almeno:
- 60 anni se senza figli
- 59 anni se con 1 figlio
- 58 anni se almeno 2 figli
Le lavoratrici dipendenti o licenziate da aziende in crisi , devono aver perfezionato , entro il 1.12.2022, 35 anni di contribuzioni e 58 anni di età , indipendentemente dal numero di figli
N.B.
Per le lavoratrici dipendenti il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda
Per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato
N.B. le lavoratrici licenziate da aziende in crisi il cui tavolo di confronto sia stato chiuso alla data del 31.12.2022, non potranno accedere al trattamento pensionistico opzione donna.
FINESTRA MOBILE
Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguiranno la pensione decorsi:
a) 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
N.B.
- il trattamento pensionistico viene liquidato interamente con il Sistema di calcolo contributivo
- per le iscritte AGO e forme sostitutive, nella determinazione dell’anzianità contributiva, ai fini del diritto non concorrono i contributi figurativi di malattia e disoccupazione, Aspi, mini AspI e NASpI
- se le lavoratrici raggiungono il requisito contributivo con il riscatto laurea agevolato, non potranno accedere all’Opzione Donna, se nel passaggio al Sistema Contributivo non sia stata fatta contestualmente la richiesta di pensione per Opzione Donna
- coloro che avessero perfezionato il requisito entro il 31.12 2021 potranno accedere ad Opzione Donna con le regole previgenti.
TAVOLO DI CONFRONTO CON IL GOVERNO
Il 19 gennaio si è aperto un tavolo di confronto con il Governo sul tema delle pensioni, dove è stato ribadito il giudizio negativo rispetto ai recenti provvedimenti inseriti nella legge di Bilancio, che hanno peggiorato ulteriormente la situazione
Sono stati chiesti correttivi rispetto a scelte sbagliate fatte con la Legge di Bilancio, a partire da Opzione Donna
Pur essendo una misura parziale e particolarmente penalizzante , per via del passaggio totalmente al Sistema contributivo, ma va detto che nei prossimi anni le nostre coorti di lavoratrici saranno totalmente contributive, la nostra richiesta di un intervento correttivo , oltre a dare una risposta alle oltre ventimila lavoratrici che ne fanno richiesta ogni anno, avrebbe rappresentato un primo passo a dare credibilità al confronto complessivo sulla Previdenza.
Anche l’incontro tecnico tenutosi il 13 febbraio con il Ministero del Lavoro, non ha indicato nessuna soluzione concreta, ma solo una disponibilità generica ad un intervento migliorativo della misura
Ad oggi si è ancora in attesa di una nuova convocazione del Tavolo di confronto, e unico elemento di avanzamento è quello che il Governo ha richiesto all’INPS diverse relazioni tecniche per aumentare l’attuale platea di riferimento per questa misura.
Le ipotesi in campo sono ferme al MEF visto il nodo delle risorse con il quale dobbiamo sempre confrontarci
Il nostro DIPARTIMENTO PREVIDENZA DELLA FISAC CGIL è a disposizione per eventuali verifiche o approfondimenti.
FISAC-CGIL
Dipartimento Previdenza