CICLI DI CURE E COMPORTO
D Cosa devi fare in caso di cicli di cura ricorrenti?
R L’art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede che ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni (aggiuntivi alle assenze per malattia), a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante accertata.
Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico.
Successivamente alla fruizione, il dipendente deve produrre idonea giustificazione delle cure effettuate rilasciata dall’istituto ove le ha svolte che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure. Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.
L’art. 7 – comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto.
D Quanta malattia si può fare prima di essere licenziati?
R Con riferimento a quanto disposto dall’art. 44 del CCNL , in caso di assenza per malattia accertata, l’impresa conserverà il posto di lavoro al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:
- a) Mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti
- b) Mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni
I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso a) e di sei mesi nel caso b) esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato.
Sono escluse dal computo dei predetti periodi le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Per l’intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico. Trascorso il suddetto periodo durante il quale l’impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto cessa di diritto, e l’impresa provvederà a darne comunicazione scritta all’interessato. A tale riguardo, l’Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Ai fini della conservazione del posto i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un’altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.
Agli effetti di tale somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.