REPERIBILITA’
D L’azienda può controllare lo stato di malattia del lavoratore?
R La legge (D.L. 463 del 12/9/83 convertito nella L. 638 del 11/11/83) prevede che l’azienda possa controllare lo stato di malattia del lavoratore, attraverso visite domiciliari del medico dell’ASL o dell’INPS.
Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile, presso il domicilio indicato nel certificato medico, per sottoporsi all’eventuale visita fiscale. Con la recente riforma egli può ricevere anche due visite fiscali nello stesso giorno; quindi il fatto che sia passato il medico non giustifica un’uscita di casa prima della fine della reperibilità.
D Quali sono le fasce orarie di reperibilità?
R Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Inps o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.
Per i dipendenti privati, le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono:
10.00 – 12.00 /17.00 – 19.00 anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.
Non ci si può assentare durante le fasce orarie di reperibilità in cui viene effettuato il controllo se non per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
D E’ possibile essere esonerati dalla reperibilità?
R Il medico certificatore può segnalare “l’agevolazione” che esonera dalla reperibilità nei casi previsti e secondo le regole stabilite nella circolare n. 95/2016 dell’Inps:
- una patologia grave che richieda terapie salvavita;
- stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%;
Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.
È bene sapere che può essere disposta comunque una visita di controllo previo appuntamento.
D Può essere disposta dall’Inps una visita di controllo se l’evento è stato determinato da infortunio sul lavoro o malattia professionale?
R Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell’Inps per non interferire nell’attività di competenza esclusiva dell’Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988).
D Cosa succede se il lavoratore è trovato assente a visita medica di controllo domiciliare?
R In caso di assenza in occasione della visita medica di controllo domiciliare, si viene invitati, con apposito avviso, a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza. Si può essere soggetti a sanzioni in termine di giorni di malattia non riconosciuta e persino a provvedimento disciplinare da parte aziendale. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale hai ripreso l’attività lavorativa, non sei tenuto a sottoporti a quella visita, ma devi comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps. In ogni caso, devi presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
D Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità?
R Se devi variare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia avverti preventivamente la Struttura territoriale di competenza utilizzando direttamente i canali indicati nel sito web www.inps.it.
Avvisa immediatamente anche il tuo datore di lavoro e attieniti alle disposizioni del tuo contratto di lavoro in materia di assenze per malattia.
È opportuno accertarsi che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il giusto nominativo, per permettere al medico fiscale l’eventuale visita di controllo.