Antiriciclaggio: i commercialisti

Dopo i Notai, la nostra ricerca e studio sull’Antiriciclaggio prosegue esaminando le problematiche che investono il mondo dei Commercialisti. Ovviamente le nostre comunicazioni hanno solo lo scopo di offrire un ventaglio, il più ampio possibile, su tutto quanto concerne la Materia. Questo significa che non necessariamente ciò che viene riportato esprime considerazioni condivise dall’Ufficio Nazionale Antiriciclaggio, che si prefigge il  compito di riportare pareri e giudizi anche da parte delle Categorie Professionali e che non impegnano l’Ufficio stesso.

 Alla vigilia dell’adozione della Quarta Direttiva Antiriciclaggio , in via di definizione a Bruxelles, i Commercialisti degli Ordini di cinque grandi città (Roma, Torino, Milano, Bologna e Firenze) lanciano un loro manifesto per un aggiornamento della Direttiva 2005/60 Ce. Un manifesto ché puòriassumersi  in un “Antiriciclaggio più efficace che passi per regole semplici –uniformi in tutta la UE- per una selezione più mirata dei bersagli e per una collaborazione orizzontale (es. scambi dati) tra gli Intermediati Finanziari ed i Professionisti.

La Direttiva sopracitata ha mostrato qualche difficoltà di funzionamento (almeno sotto l’aspetto della “traduzione” in Italia cioè il Dlgs 231/07) e di efficienza, almeno secondo i Commercialisti che lamentano anche qualche preoccupazione. Infatti mentre è chiaro e condiviso l’obbiettivo, la lotta al riciclaggio di denaro passando dal reato presupposto di evasione fiscale (come abbiamo appena visto nella nostra ultima comunicazione), le scelte del Legislatore italiano e le Circolari applicative degli ultimi anni hanno creato un “gap” tra ciò che è richiesto ai Professionisti italiani ed i loro Colleghi dell’UE. Uno di questi è, per es., il perimetro del reato presupposto, che essendo vincolato a limiti-soglia, sconta differenze consistenti tra Stato e Stato. L’idea sarebbe quella di definire uno standard comune di “evasione fiscale” che valga anche solo ai fini dell’antiriciclaggio ma su tutto il territorio UE. La Direttiva in fase di elaborazione recepisce i reati fiscali dei vari Paesi quali reati presupposto, rendendo di fatto più urgente una omogeneizzazione “dall’alto”.

 Le proposte dei Commercialisti “metropolitani” mettono sotto osservazione l’obbligo di registrazione delle operazioni sospette, ché è una caratteristica tutta del nostro Paese utile sotto l’aspetto dell’utilizzo ai fini fiscali (art. 36, comma 6 del Dlgs 231/07). Questa è un’anomalia considerando che i dati oggetto della registrazione possono essere rintracciati utilizzando l’Anagrafe Fiscale dei Conti Correnti.        

Un’altra  “rivendicazione” dei Professionisti italiani riguarda gli adempimenti richiesti: si vorrebbe infatti siano direttamente collegati alla specifica attività svolta, a prescindere dal nomen iuris  della categoria (p.es. l’Assistenza e Rappresentanza Tributaria che non sono soggette all’obbligo dell’adeguata verifica se svolte da un avvocato, “controllate se invece la presta un commercialista. Su questo punto, però, la Quarta Direttiva parla di “prestazioni” da segnalare e non più del professionista obbligato”.

Fondamentale, infine, secondo il Coordinamento dei Commercialisti dei cinque grandi Ordini, è l’introduzione della collaborazione e dello scambio di informazioni fra tutti i soggetti coinvolti nella lotta al riciclaggio. In pratica utilizzare i dati dei grandi Intermediari per evitare duplicazioni,  a volte ardue per i Professionisti con strutture di studi molto leggeri o periferici.

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