• Conversione da tasso variabile a tasso fisso
• Fringe Benefit
Considerando l’evoluzione della curva dei tassi è innegabile che l’argomento mutui e prestiti meriti particolare attenzione.
Per questo torniamo sulla materia con un focus in merito centrato in particolare sulla possibilità di procedere alla conversione da tasso variabile al tasso fisso e sul Fringe Benefit.
CONVERSIONE DA TASSO VARIABILE IN TASSO FISSO: Il comma 322 della Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) ha stabilito le condizioni per rinegoziare i mutui ipotecari per tutta la durata del contratto, concedendo di fatto l’applicazione del tasso fisso in luogo del tasso variabile.
I MUTUATARI BENEFICIARI di questa agevolazione sono coloro che per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione, hanno acceso mutui ipotecari con le seguenti caratteristiche:
- stipula o accollo prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, 01.01.2023;
- importo originario non superiore a 200 mila euro;
- tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto.
Sono ulteriormente specificati i seguenti requisiti soggettivi: - ISEE, al momento della richiesta di rinegoziazione, non superiore a 35 mila euro;
- non avere avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
LE CONDIZIONI E DISPOSIZIONI OPERATIVE: le condizioni di rinegoziazione consistono nell’applicazione del tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.
Più in dettaglio il nuovo tasso si calcola sommando allo spread originariamente previsto nel contratto di mutuo, il minore tra l’IRS (Interest Rate Swap) a 10 anni e l’IRS pari alla durata residua del mutuo.
Inoltre, si potrà concordare sia l’applicazione del nuovo tasso fisso per un periodo inferiore alla vita residua del finanziamento, sia un allungamento del piano di rimborso per massimo 5 anni sempre che, al momento della rinegoziazione, la durata residua del mutuo non superi i 25 anni.
Si rammenta che la procedura di rinegoziazione deve essere necessariamente richiesta entro il 31 dicembre 2023.
Il Crédit Agricole, con Circolare 23/044 del 14/2/2023, ha descritto i requisiti per accedere all’agevolazione e le modalità operative da seguire per la richiesta e la formalizzazione della rinegoziazione, validi anche per i dipendenti del Gruppo CA, tramite il proprio gestore di riferimento. Il tasso applicato sarà quello definito alla data di richiesta di rinegoziazione.
FRINGE BENEFIT: per il 2023 l’importo massimo del Fringe Benefit non è stato modificato rispetto a quanto previsto nella norma di legge di riferimento per cui al momento resta fissato nel limite di 258,23 euro.
I prestiti ai dipendenti del settore bancario incidono sul Fringe Benefit ma al momento solo in misura assolutamente ipotetica perché la norma di legge stabilisce che il tasso di riferimento per determinare se e quanto incidono è il tasso BCE al 31/12 dell’anno corrente.
Pertanto, per capire se e quanto i nostri prestiti impattano, occorrerà aspettare la fine del 2023.
Ricordiamo anche che la normativa di legge prevede che al superamento della soglia Fringe Benefit anche di un solo centesimo l’importo complessivo è da assoggettare ad aliquota marginale IRPEF e aliquota contributiva INPS, comportando pertanto un consistente recupero fiscale a carico.