GRUPPO UNIPOL: Domande e Risposte, di tutto ma non tutto #53

CONGEDO DI PATERNITA’, PARENTALE E SMART WORKING:

novità dal 13 Agosto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 105/2022, cd. “Conciliazione vita-lavoro”, che prevede numerose novità tese a migliorare l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Le variazioni sono entrate in vigore il 13 agosto 2022.

Congedo obbligatorio di paternità
(Nuovo art. 27bis, D.Lgs. 151/2001 “T.U. Maternità”)

Con il Decreto viene dettata una disciplina al congedo obbligatorio fruito dal padre lavoratore, anche adottivo o affidatario.

Il congedo obbligatorio ha una durata di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore ed utilizzabili anche in via non continuativa, e può essere goduto dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata aumenta a 20 giorni lavorativi.

Viene riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo di godimento del congedo e il periodo viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, assieme al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per l’esercizio di questo diritto, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo di almeno 5 giorni, fatte salve le migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Il congedo obbligatorio di paternità è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

 ➡ Consulta su Futur@  la  Comunicazione aziendale COM/UGH/CHROO/17-2022 Modifiche al congedo di paternità per l’anno 2022 del 07/09/2022

Congedo parentale per i lavoratori autonomi
(Art. 69, D.Lgs 151/2001 “T.U. Maternità”)

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto, viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Infatti, dalla nuova formulazione dell’articolo deriva che spettino 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, lavoratore autonomo, da fruire entro l’anno di vita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento.

Congedo parentale per lavoratori dipendenti
(artt. 32 e seguenti, D.Lgs 151/2001 “T.U. Maternità”)

Alla luce delle modifiche apportate, la disciplina dell’indennità del congedo parentale è così articolata:

  • Alla madre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • Al padre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
  • Ad entrambi spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di 3 mesi, che sommato agli altri comporta un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi.

Si specifica che i limiti massimi della durata del congedo, sia individuali e che di coppia, rimangono invece invariati.

Congedo parentale per lavoratori iscritti alla Gestione separata

Possono fruire del congedo parentale entro il 12° anno (e non più entro il 3°) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro, più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro per un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi (non più 6).

Diritto di precedenza allo smart working

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per il lavoro agile devono riconoscere un canale prioritario per le richieste provenienti da lavoratori e lavoratrici con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Stessa precedenza deve essere accordata alle richieste di accesso allo smart working provenienti da lavoratori con disabilità e caregivers. Questi lavoratori non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure negative per aver chiesto di accedere al lavoro agile, e tali misure, se disposte, sono da considerarsi ritorsive o discriminatorie, e quindi nulle.

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8Pagina successiva
    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!