CONGEDO DI PATERNITA’, PARENTALE E SMART WORKING:
novità dal 13 Agosto
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 105/2022, cd. “Conciliazione vita-lavoro”, che prevede numerose novità tese a migliorare l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.
Le variazioni sono entrate in vigore il 13 agosto 2022.
Congedo obbligatorio di paternità
(Nuovo art. 27bis, D.Lgs. 151/2001 “T.U. Maternità”)
Con il Decreto viene dettata una disciplina al congedo obbligatorio fruito dal padre lavoratore, anche adottivo o affidatario.
Il congedo obbligatorio ha una durata di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore ed utilizzabili anche in via non continuativa, e può essere goduto dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata aumenta a 20 giorni lavorativi.
Viene riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo di godimento del congedo e il periodo viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, assieme al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Per l’esercizio di questo diritto, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo di almeno 5 giorni, fatte salve le migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Il congedo obbligatorio di paternità è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
➡ Consulta su Futur@ la Comunicazione aziendale COM/UGH/CHROO/17-2022 Modifiche al congedo di paternità per l’anno 2022 del 07/09/2022
Congedo parentale per i lavoratori autonomi
(Art. 69, D.Lgs 151/2001 “T.U. Maternità”)
A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto, viene riconosciuto il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Infatti, dalla nuova formulazione dell’articolo deriva che spettino 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, lavoratore autonomo, da fruire entro l’anno di vita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di affidamento.
Congedo parentale per lavoratori dipendenti
(artt. 32 e seguenti, D.Lgs 151/2001 “T.U. Maternità”)
Alla luce delle modifiche apportate, la disciplina dell’indennità del congedo parentale è così articolata:
- Alla madre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- Al padre spetta, fino al 12° anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- Ad entrambi spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di 3 mesi, che sommato agli altri comporta un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi.
Si specifica che i limiti massimi della durata del congedo, sia individuali e che di coppia, rimangono invece invariati.
Congedo parentale per lavoratori iscritti alla Gestione separata
Possono fruire del congedo parentale entro il 12° anno (e non più entro il 3°) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro, più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro per un periodo massimo complessivo indennizzabile di 9 mesi (non più 6).
Diritto di precedenza allo smart working
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per il lavoro agile devono riconoscere un canale prioritario per le richieste provenienti da lavoratori e lavoratrici con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli con disabilità. Stessa precedenza deve essere accordata alle richieste di accesso allo smart working provenienti da lavoratori con disabilità e caregivers. Questi lavoratori non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure negative per aver chiesto di accedere al lavoro agile, e tali misure, se disposte, sono da considerarsi ritorsive o discriminatorie, e quindi nulle.