Nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio abbiamo incontrato l’Azienda per avere chiarimenti sulle modalità di calcolo e addebito dei cc.dd. fringe benefit sulla busta paga di febbraio 2023.
I fringe benefit erogati dalle aziende ai propri dipendenti sono rappresentati da tutte quelle voci addizionali alla retribuzione, corrisposte sotto forma di beni o servizi.
Per effetto della legge del 1997 art. 51 comma 3 del TUIR, vengono considerati fringe benefit anche i tassi di interesse agevolati su mutui e prestiti concessi dalle aziende bancarie ai propri dipendenti, soggetti a tassazione fiscale e previdenziale – IRPEF, contributi previdenziali e addizionali regionali/comunali – con una soglia di esenzione di 258,23 euro. La norma prevede che in caso di superamento di tale soglia, l’intero ammontare venga assoggettato a tassazione.
Per il 2022 il Decreto Aiuti Ter aveva portato la soglia sul fringe benefit da 258,23 euro a 600,00 euro e, successivamente, il Decreto Aiuti Quater ha ulteriormente innalzato la franchigia da 600,00 euro a 3.000,00 euro.
Per mutui, prestiti agevolati, sovvenzioni, scoperti di conto utilizzati o qualsiasi altro prodotto che genera interessi passivi, la tassazione sopra riportata viene applicata sulla metà della differenza del tasso ufficiale di sconto BCE al 31/12 dell’anno di riferimento ed il tasso di interesse applicato al finanziamento, moltiplicato per il debito residuo. Ciò comporta un effetto retroattivo sulle rate annuali.
Negli ultimi 15 anni, con il tasso BCE in discesa tale problematica non è stata rilevata ma nel 2022 la BCE ha aumentato il parametro in maniera repentina passando in pochi mesi da 0 al 2,50%, per arrivare al 3% con decorrenza 08/02/2023 e preannunciando ulteriori rialzi nell’anno in corso.
COSA ACCADE IN MPS?
ANNO 2022
Per tutti i dipendenti in servizio alla data del 31.12.2022, l’ultimo rialzo del tasso BCE al 2,50% è avvenuto il 21.12.2022, dopo il ruolo stipendi di fine anno, determinando in diversi casi il superamento della soglia dei 3000€. Come detto in precedenza, tale superamento comporta l’assoggettamento dell’intero ammontare della quota fringe benefit dell’anno a tassazione fiscale e previdenziale – con ultima data utile per tale conguaglio a febbraio 2023. Inoltre, per circa 330 colleghi ha comportato un conguaglio superiore alle 300€ con automatica rateizzazione (n.10 rate) dal cedolino di febbraio 2023.
ANNO 2023
Per l’anno 2023 la soglia di esenzione sui fringe benefit è tornata a 258€ e dal 08/02/2023 il tasso BCE è salito al 3%: ciò comporta che per tutti i colleghi con mutui/finanziamenti a tassi agevolati e capitale residuo elevato, con rateizzazione mensile o semestrale al 01.01.2023, con il cedolino di febbraio è stato applicato l’assoggettamento fiscale/previdenziale ex legge che dovrebbe essere contestuale all’addebito della rata, recuperando anche la mensilità di gennaio 2023.
Si precisa, inoltre, che per i prodotti cointestati con un familiare non dipendente, si prende a riferimento l’intero ammontare e che rientrano in tale previsione anche le sovvenzioni di qualsiasi genere, comprese quelle Cassa Mutua, gli scoperti di conto e le auto aziendali.
BUSTA PAGA FEBBRAIO 2023
- V_53025 valore del conguaglio fringe benefit su prestiti agevolati anno precedente.
- V_53051AP Totale benefit assoggettati a conguaglio anno precedente:
- Superiore a 3000€: comporta l’assoggettamento a tassazione;
- Inferiore a 3000€: non comporta nessuna tassazione aggiuntiva.
Su questa voce viene calcolata la quota IRPEF riportata con voce Q_O0115AP, eventualmente rateizzata se superiore a 300€. Per la parte contributiva a carico del lavoratore, tale voce va ad alimentare l’imponibile previdenziale per le relative ritenute.
3. V_53007 Fringe benefit su prestiti agevolati 2023 mese corrente: valorizzata per chi ha rata mensile di mutui e/o finanziamenti. Concorre a formare l’imponibile previdenziale e fiscale.
4. V_53007MP Fringe benefit su prestiti agevolati 2023 mese precedente: valorizzata per chi ha rata mensile o semestrale con scadenza gennaio di mutui e/o finanziamenti. Concorre a formare l’imponibile previdenziale e fiscale.
COSA ACCADRA’ DA MARZO 2023?
I colleghi che hanno scadenza mensile di mutui/finanziamenti troveranno in busta paga la voce V_53007 valorizzata con il relativo valore fringe benefit sulla base del tasso di riferimento BCE tempo per tempo vigente.
Per coloro che hanno solo mutuo con rata semestrale, tale voce non verrà valorizzata fino al prossimo addebito.
COME SI CALCOLA LA QUOTA FRINGE BENEFIT PER I MUTUI/FINANZIAMENTI?
Se Tasso BCE > Tasso dipendente:
(Tasso BCE – Tasso dipendente) / 2 = % benefit
% benefit * debito residuo = ammontare del benefit che diventa reddito imponibile se >3000€ (2022), se >258€ (2023).
Esempio 1
Tasso BCE 2,50% – Tasso dipendente 0,54% = 1,96% / 2 = 0,98%
Capitale residuo 240000€ * 0,98% = 2352€
Essendo sotto la soglia dei 3000€ al 31.12.22 non si genera alcuna trattenuta.
Esempio 2
Tasso BCE 2,50% – Tasso dipendente 0,26% = 2,24% / 2 = 1,12%
Capitale residuo 330000€ * 1,12% = 3696€
Essendo sopra alla soglia dei 3000€ al 31.12.22 deve essere assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali, unitamente ad eventuali altre tipologie di finanziamento in essere, generando il conguaglio nella busta paga di febbraio 2023.
Tale tematica riveste un carattere di assoluta priorità per tutto il settore che stiamo affrontando con le Segreterie Nazionali e che necessiterebbe di un intervento legislativo forte per l’attualizzazione di una norma iniqua e fortemente penalizzante.
Parallelamente, abbiamo richiesto all’Azienda di farsi portavoce presso ABI affinché intervenga presso il MEF per un provvedimento sulla materia fringe benefit, in analogia a quanto fatto nel 2022.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.