Ex festività, festività civili cadenti di domenica, semifestivi per il 2023
EX FESTIVITA’
Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festività dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
Nel 2023 le ex festività cadono nei seguenti giorni:
- domenica 19 marzo – San Giuseppe;
- giovedì 18 maggio – Ascensione;
- giovedì 8 giugno – Corpus Domini;
- giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il comune di Roma);
- sabato 4 novembre – Unità Nazionale.
Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è quindi pari a 3 giornate (2 per il solo comune di Roma).
I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative o congedi parentali non retribuiti. Diventa pertanto importante prendere nota delle date soprariportate ed evitare di farle coincidere con permessi non retribuiti.
Analoga attenzione dovrà essere posta in occasione della programmazione delle Giornate di sospensione volontaria previste dall’accordo di armonizzazione sottoscritto lo scorso 1° luglio, per le quali siamo in attesa dell’emanazione di apposite normative aziendali.
Il CCNL in scadenza prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno all’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle aree professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario, e per i quadri direttivi e i dirigenti di una giornata di ex festività. Il meccanismo è stato prorogato, ma dovrà comunque essere confermato in sede di rinnovo del CCNL).
Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2023 saranno:
- 3 per le aree professionali;
- 2 per i quadri direttivi e i dirigenti (a meno di modifiche rispetto all’attuale normativa.)
A partire dal 2023 (da aprile per colleghe e colleghi ex Gruppo Carige, da gennaio per tutti gli altri) sarà possibile l’utilizzo frazionato delle festività soppresse, che si potranno fruire anche sotto forma di permessi orari. Anche per questa opportunità siamo in attesa dell’emanazione di circolare aziendale.
Ricordiamo che le disposizioni impartite dal Gruppo BPER prevedono che i permessi per ex festività debbano essere fruiti nell’anno di competenza. Tuttavia, qualora non si riesca a beneficiare di tutti i permessi e si determini un residuo alla fine dell’anno, le giornate di ex festività non godute saranno monetizzate come previsto dal vigente CCNL.
FESTIVITA’ CIVILI CADENTI DI DOMENICA
In aggiunta alle giornate che spettano a titolo di recupero per le ex festività, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuito qualora la ricorrenza delle festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) cada di domenica. Questo determinerebbe il diritto ad un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico. Per il 2023 nessuna di queste festività cadrà di domenica.
GIORNATE SEMIFESTIVE
Sono considerati giorni semifestivi:
- la Vigilia di Ferragosto
- la Vigilia di Natale
- il 31 dicembre
- la festa patronale di ogni singola località
- per i soli colleghi con orario spalmato su 6 giorni: la vigilia di Pasqua.
In queste giornate l’orario di lavoro sarà ridotto al 66,67% rispetto all’orario di lavoro ordinario; la riduzione sarà applicata in ugual misura anche ai lavoratori in part-time.