Le limitazioni all’uso del contante (a prescindere dalla soglia di utilizzo) non vanno confuse con gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai fini della Normativa antiriciclaggio degli Istituti di credito e Postali.
Per l’art.49 Dlgs.231/07 è vietato il trasferimento di denaro contante e/o di Titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra Soggetti diversi (persone fisiche/giuridiche) qualora il valore del trasferimento è superiore alla soglia massima prevista, anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori alla stessa ma che appaiono frazionari in modo artificioso.
Il divieto, invece, non si realizza quando il trasferimento superiore alla soglia di Legge sia effettuato tramite Banche, Poste italiane, Istituti di moneta elettronica ed Istituti di pagamento. Ovviamente si possono versare/prelevare delle somme che siano superiori alla soglia massima in quanto il divieto opera esclusivamente se l’operazione avviene tra Soggetti diversi da quelli sopra elencati.
Va evidenziato, però, che eventuali versamenti/prelievi di contanti in Banca potrebbero essere segnalati all’Unità di informazione finanziaria da parte dell’Intermediario: cioè o la Segnalazione di operazione sospetta oppure la Comunicazione oggettiva. Questo perché tra le ipotesi che integrano il sospetto che impone la segnalazione all’Uif (art.35) vi è, tra gli altri, il ricorso frequente od ingiustificato ad operazioni in contanti anche non eccedenti la soglia massima prevista, ed in particolare operazioni in contanti non coerenti con il profilo di rischio del cliente.
Tra le Comunicazioni oggettive che gli Intermediari sono obbligati a trasmettere all’Uif, ed individuate in base a criteri oggettivi per operazioni a rischio riciclaggio, vi sono anche i dati relativi ad ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro, compiute nel mese solare precedente, a valere su rapporti di conto oppure mediante operazioni occasionali anche se realizzate con più transazioni (Provvedimento Uif 29.3.19).
Ricordiamo che vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo Soggetto in qualità di esecutore o di cliente e che le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. Nota Bene: per individuare l’importo delle operazioni da comunicare non bisogna effettuare compensazioni di movimentazioni di segno opposto ma bensì vanno sommate.