Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 novembre ’22 numero 176 è operativa l’annunciata novità dell’aumento a 3.000,00 euro della soglia di fringe benefit erogabili da parte dei datori di lavoro a favore lavoratori e dei collaboratori.
Si innalza quindi, ulteriormente, il tetto di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2022 che era già stato adeguato a 600,00 euro, con l’articolo 12 del DL n. 115/2022.
Si ricorda che i fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, e che gli stessi resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022, se erogati entro il 12 gennaio 2023.
Per un approfondimento sui fringe benefit si rimanda alla nota pubblicata su questo sito in data 6 dicembre 2022
Leggi l’intervista de “La Repubblica” al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini.
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