Entro il prossimo 31/12 va effettuata la segnalazione di eventuali contributi versati al Fondo Pensione e non dedotti dal reddito. La normativa fiscale dei Fondi Pensione è particolarmente complessa, riepiloghiamo di seguito i punti che riguardano i contributi versati.
NORMATIVA FISCALE: La normativa fiscale prevede la possibilità di versare al Fondo Pensione, in regime di DEDUCIBILITÀ FISCALE un importo annuo di contributi non superiore a 5.164,57 €
COSA COMPRENDE IL LIMITE FISCALE: il limite di deducibilità comprende le somme versate a titolo di CONTRIBUZIONE AZIENDA + CONTRIBUZIONE DIPENDENTE + CONTRIBUTI VERSATI A FAVORE DI FAMILIARI A CARICO (vedi precisazioni successive).
COME VERIFICARE SE SI È SUPERATO IL LIMITE: È sufficiente prendere il proprio CUD 2021 e verificare se è valorizzata la casella di riferimento. Nell’esempio indicato di seguito si sono versati € 13,13 di contributi non dedotti per i quali va fatta la segnalazione.
COME FARE LA COMUNICAZIONE è molto semplice, è sufficiente accedere alla propria posizione personale del Fondo Pensioni CAI disponibile da piattaforma intranet aziendale, si seleziona anno 2021 e si inserisce l’importo.
PERCHÉ FARE LA SEGNALAZIONE: poiché sui contributi eccedenti è già stata pagata la tassazione specifica con questo adempimento si eviterà di subire una ulteriore tassazione in sede di erogazione della prestazione finale.
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POSIZIONI APERTE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO
Molti colleghi negli anni hanno fruito della possibilità di aprire anche la posizione a favore dei familiari a carico. Di seguito un breve riepilogo in proposito per riepilogare le specificità.
I contributi versati a favore del familiare a carico possono essere portati in deduzione del reddito dal soggetto cui sono intestati i documenti comprovanti la spesa (bonifico) entro comunque il limite complessivo di deducibilità di 5.164,57 €
Il Fondo Pensione CAI provvede annualmente, entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’avvenuto versamento, a trasmettere la certificazione relativa ai contributi versati a favore del familiare a carico, per gli adempimenti fiscali previsti.
I contributi versati possono anche essere portati in deduzione dall’eventuale reddito dello stesso familiare a carico, fino ad azzerarlo.
Come sopra illustrato, nel caso in cui una parte dei contributi non siano stati dedotti né dal familiare a carico né dal soggetto di cui questi è a carico, dette somme devono essere comunicate al Fondo quali “contributi non dedotti” entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento;
COME FARE LA COMUNICAZIONE IMPORTANTE: come è stato precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, tale informazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale (ossia, a nome dello stesso familiare a carico), precisando però che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico. Pertanto LA SEGNALAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI va fatta accedendo alla posizione Fondo dell’area riservata intestata al familiare fiscalmente a carico.