Fringe Benefits 2022
Pubblicata la Circolare AE sulla tassazione da applicare
Il 4 novembre è stata pubblicata la Circolare interpretativa di Agenzia delle Entrate, che ha chiarito l’applicazione della tassazione al superamento del limite di defiscalizzazione dei Fringe Benefits, fissato a 600 euro per il 2022.
Agenzia delle Entrate scrive testualmente (Paragrafo 2.2 della Circolare): “dalla lettura della disposizione in esame, nonché delle relazioni illustrativa e tecnica sopra citate, risulta evidente che la disciplina applicabile è quella dell’articolo 51, comma 3, del TUIR” […] “Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600”
Sebbene solleviamo tutte le nostre perplessità sulla decisione, per la quale abbiamo già interessato le strutture sindacali di riferimento, è evidente che il dettato della Circolare AE prescriva, al superamento del limite di defiscalizzazione, la tassazione dell’intero importo dei Fringe Benefits e non solo della parte eccedente la quota di 600 euro, come già applicato dalla banca per le buste paga di ottobre. |
Poniamo inoltre l’attenzione sull’ulteriore rialzo dei tassi BCE deliberato il 27 ottobre scorso (da 1,25% a 2,00%) che potrebbe portare a ulteriori conguagli entro fine anno.
Milano, 7 novembre 2022
Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM