Bper: salute e sicurezza. Quali sono gli obblighi del Titolare di Filiale o del Responsabile dell’Ufficio?


 

Nei giorni scorsi sono stati finalmente accesi i riscaldamenti in molte filiali ed uffici Bper.

L’accensione è avvenuta – in diversi casi – con colpevole ritardo. Ferme restando le indiscutibili esigenze di risparmio energetico, è bene ricordare che in Italia esistono comuni montani, per i quali l’accensione era concessa senza limitazioni di date, ed altri comunque freddi, dove l’accensione era consentita fin dal 22 ottobre.

Da diversi colleghi avevamo ricevuto segnalazioni di disagio dovute a temperature assolutamente inadatte a chi doveva trascorrere l’intera giornata in quei locali; eppure, nel momento in cui ci offrivamo di porre la questione e chiedere un intervento immediato, ci venivano opposte forti riserve causate da una sorta di timore reverenziale che nel caso specifico non ha ragione di esistere.

Per questo riteniamo necessario fornire alcuni importanti chiarimenti.

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA?

Volendo riassumere in parole semplici gli obblighi che il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) pone a carico dei Preposti (che nelle aziende bancarie coincidono con i Titolari di Filiale ed i Responsabili degli Uffici), potremmo dire che la loro principale funzione è quella di rilevare qualsiasi situazione di pericolo e segnalarla tempestivamente al Datore di Lavoro. Non si tratta di una raccomandazione, ma di un preciso obbligo di legge, che prevede sanzioni anche pesanti in caso di inosservanza.

I reati contravvenzionali previsti dal T.U. prevedono:

  • l’arresto da uno a tre mesi
  • multe che possono variare, a seconda della violazione, da € 300 a € 2.000.

A questo si aggiunge il rischio concreto di essere considerato corresponsabile in caso di incidenti dovuti a pericoli non segnalati. Chiaramente l’obbligo di segnalazione riguarda situazioni di cui il Preposto sia venuto a conoscenza: non gli si potranno attribuire colpe per situazioni di cui non poteva ragionevolmente accorgersi.

Nella maggior parte dei casi, l’aver effettuato una segnalazione scritta esonera il Preposto da ogni responsabilità, lasciando ai competenti organi aziendali il compito di intervenire per rimuovere eventuali pericoli.
A titolo esemplificativo, se in filiale fossero presenti cavi elettrici logori o scoperti, tali da poter causare un corto circuito, il Titolare non dovrà nella maniera più assoluta improvvisarsi elettricista, ed avrà il preciso dovere di impedire che lo faccia uno dei suoi collaboratori. Dovrà invece segnalare per iscritto la situazione di pericolo all’RSPP. Questo lo libererà totalmente da responsabilità legate a quella specifica situazione.

Tra gli altri doveri del Preposto  c’è quello di vigilare affinché i suoi collaboratori evitino comportamenti non idonei (è il caso, ad esempio, dell’osservanza del divieto di fumare negli ambienti di lavoro).

Il Preposto, inoltre, ha l‘obbligo di interrompere l’attività lavorativa sua e dei suoi collaboratori in presenza di situazioni di pericolo immediato: immaginiamo ad esempio un locale invaso da una forte puzza di gas.

Gli obblighi di segnalazione, e nei casi più gravi di interruzione dell’attività, riguardano anche le situazioni di inidoneità come temperature troppo basse o troppo alte. Anche in questi casi, la segnalazione non rappresenta una facoltà, né un dispetto all’azienda, ma un adempimento da svolgere necessariamente ai sensi della normativa vigente.

Il nostro consiglio, davanti a problematiche del genere, è di non affrontarle da soli ma farlo con l’appoggio di un RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) o di un rappresentante Sindacale RSA. In tal modo, oltre a coinvolgere soggetti che hanno come ruolo specifico quello di fare da tramite tra lavoratori e azienda, si delega a loro il compito di trasmettere la segnalazione.
L’intervento dell’RLS o dell’RSA può essere richiesto anche oralmente, ma è consigliabile farlo per email in modo da lasciare traccia dell’attività svolta. Ovviamente all’RLS o all’RSA può rivolgersi qualsiasi collega, indipendentemente dal suo incarico in azienda o dall’essere iscritto o meno ad un sindacato. Tutti i rappresentanti sindacali Fisac/Cgil sono a disposizione anche per questo tipo di situazioni.

Se tuttavia si preferisse inoltrare la segnalazione senza avvalersi di tramiti, si può fare utilizzando il modello allegato

Facsimile segnalazione di pericolo

 

SEGNALARE I PERICOLI “DISTURBA” L’AZIENDA?

Le banche rappresentano per fortuna un ambiente di lavoro molto meno insidioso rispetto ad una fabbrica o uno stabilimento artigianale, ma ciò non vuol dire che non ci siano pericoli.

Pensiamo ad un armadio fissato male al muro, che cade addosso ad un impiegato o ad un cliente.
Un incidente del genere comporterebbe conseguenze importanti dal punto di vista patrimoniale, visto che l’azienda si troverebbe costretta a risarcire i danni, e potrebbe comportarne sul piano penale, qualora si accerti che l’incidente è stato dovuto ad un comportamento negligente.
Davvero qualcuno pensa che segnalare tempestivamente il possibile pericolo, dando modo all’azienda di venirne a conoscenza e di intervenire prima di un eventuale incidente, rappresenti un “disturbo”?

Lo stesso discorso può essere esteso anche a pericoli meno immediati, ma comunque presenti. Un lavoratore che operi a lungo in un ambiente con temperature non adeguate potrebbe alla lunga ammalarsi e chiedere i danni all’azienda in caso di postumi invalidanti.
Stessa considerazione vale per un ambiente di lavoro con illuminazione non idonea, che alla lunga potrebbe causare danni alla vista di un dipendente, portandolo anche in questo caso a richiedere i danni.

In ognuna di queste situazioni, un Preposto inadempiente rispetto al suo dovere di segnalazione potrebbe essere considerato corresponsabile, venendo chiamato in causa anche ai fini di un eventuale risarcimento.

Per questo ribadiamo l’importanza di segnalare prontamente ogni situazione di disagio o di pericolo, ricordando che in questo modo non si fa un dispetto all’azienda; al contrario, la segnalazione tempestiva di una situazione di pericolo o di disagio è il modo migliore per tutelare i lavoratori e l’azienda stessa.

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