IL TERZO NUMERO DI MAGGIO 2015 Contratto, ripresa, disoccupazione tecnologica Quando in banca a comandare sono gli automi BPM: verso fusione a due? In lista Banco Popolare, BPER e Ubi Diritto del Lavoro e sentenze Assegno Nucleo Familiare 2015/2016 Guida Handicap e Legge 104 Contratto, ripresa, disoccupazione tecnologica La crisi ha falciato 27mila posti di lavoro Ripresa è, ripresa sia. Anche, anzi soprattutto, per le banche che sul versante del lavoro hanno un quadro certo, dato dal nuovo contratto firmato da Abi e dai sindacati il primo aprile. Alla tavola rotonda che ieri ha chiuso il forum HR di ABI, tutti gli interlocutori, dal presidente del Casl, Alessandro Profumo, al capo della segreteria tecnica del ministero del Lavoro, Bruno Busacca, al segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, fino all’amministratore delegato di Poste italiane, Francesco Caio, si sono trovati allineati sui segnali chiari di ripresa, per quanto non consolidati. E in questo «clima positivo che aiuta», secondo Profumo, le banche sono agevolate dal fatto di avere un contratto e una cornice certa in cui muoversi fino al 2018. «Se non avessimo fatto il contratto non riusciremmo a cogliere le opportunità che la ripresa ci dà - spiega Profumo -. Oggi c’è un cambiamento di segno e dobbiamo tutti capire come sfruttarlo». I punti di vista sono però diversi e la distanza maggiore è forse quella che si misura con la controparte sindacale rappresentata da quasi tutti i segretari generali: tra gli altri c’erano Agostino Megale (Fisac), Giulio Romani (First), Massimo Masi (Uilca), Emilio Contrasto (Unisin). Le assemblee dei lavoratori stanno promuovendo con percentuali bulgare il contratto: finiranno la prossima settimana e in media i sì sono oltre il 96%. Sileoni, e il voto delle assemblee lo certifica, riconosce che «non si discute l’utilità e l’efficacia politica di avere un contratto. Senza, la categoria sarebbe allo sbando». Ma nel settore c’è molto da lavorare per evitare che le perdite di posti di lavoro del passato possano verificarsi anche in futuro. Secondo un’indagine della Fabi «dal 2009 a oggi sono stati quasi 27mila i posti di lavoro persi e le regioni più ricche, quelle del nord, sono anche quelle ad aver pagato di più. La sola Lombardia ha perso 8mila posti», spiega. Due spettri inquietano oggi i sindacati. La tecnologia e le fusioni che si prospettano per l’autunno. Il titolo che lancia Sileoni è «esuberi zero», ma Profumo lo frena subito: «Non possiamo pensare che il processo di riorganizzazione sia a impatto zero». Sileoni però rilancia e propone l’istituzione di una commissione paritetica Abi-sindacati sulle nuove tecnologie per gestire l’innovazione e mantenere posti di lavoro. Il compito sarebbe individuare percorsi di riqualificazione professionale, per evitare che lo sviluppo dei canali online comporti una nuova ondata di esuberi. Profumo non si sbilancia: «Il cambiamento non si può gestire in modo unilaterale a patto però che si voglia gestire il cambiamento». Certamente nel credito sono sparite una serie di professionalità che Sileoni racconta in un lungo elenco: la guardiania, il trasporto valori, i servizi di spedizione, il recupero crediti. Per Profumo però incaponirsi sulle professionalità che sono finite o esternalizzate è una strategia perdente. Semmai serve «focalizzarsi sul vero lavoro a valore aggiunto alla clientela in cui le banche possono differenziarsi ed essere differenti». Caio ne fa una questione di sfida che deve essere anche cognitiva e dal suo osservatorio suggerisce di seguire tre direttrici. Rafforzare il triangolo tra capitale, università e impresa, avere una consapevolezza politica più alta e infine farsene una ragione: siamo abituati a un progresso lineare dei percorsi di vita, che prevede studio, lavoro, pensione. «Non è più così, dice Caio. Sileoni però non ci sta e ribatte che «serve una politica equilibrata perché non possiamo buttare fuori a migliaia i meno giovani. Questa dirigenza sindacale del credito non lo permetterà». Fonte: Il Sole 24 Ore Quando in banca a comandare sono gli automi Qui in America quando entrate in un’agenzia di Banca, ne sono sicuro, la prima cosa che mi viene in mente è: ”Ora sto per incontrare un povero”. Lo dicono gli ultimi rilevamenti sulla povertà a New York. Tra coloro che cadono sotto la soglia del reddito di sussistenza ci sono molti lavoratori dipendenti. Compresa una quota di addetti alle agenzie di banca. Vigilantes privati, personale delle pulizie, certo. Ma anche bancari veri e propri. Mentre gli stipendi dei loro chief executive schizzano verso la stratosfera, mentre guadagnano milioni anche le star che operano come trader, operatori della finanza speculativa, chi sta allo sportello non ce la fa più a mantenere una famiglia, con i costi della vita di Manhattan. Eppure, vi confesso, questo non attenua la mia esasperazione nei loro confronti. Non quando il bancomat si mangia per la seconda volta consecutiva un assegno circolare. La prima, era stato l’assegno con lo stipendio di mia moglie. Pochi giorni dopo è toccato un assegno dell’Internal Revenue Service, L’agenzia delle entrate Usa, un rimborso per alcune centinaia di dollari di tasse pagate in eccesso. Stesso bancomat, stesso di servizio. La macchina che normalmente legge gli assegni mi risponde che ”non è in grado” di farlo. Neppure è in grado di restituirmelo, però. Che fine faranno i nostri soldi? Vado a reclamare dall’essere umano che sta dietro lo sportello. Mi risponde come sono addestrate rispondere questi derelitti. Che lui non ha potere sulle macchine. Non ha neppure, il poveretto, l’autorità per disattivare il bancomat, metterlo fuori servizio, perché almeno non infligga lo stesso scherzo ad altri clienti. Il bancario dello sportello mi allunga un numero. È il numero verde del servizio clienti. Ahi. Il servizio clienti è una replica grande dell’agenzia bancaria. Anche il servizio clienti comandano le macchine. Al telefono mi risponde una automa, chiamatelo computer parlante o robot. Ma non usiamo l’espressione intelligenza artificiale, che è eccessiva. Mi elenca un’infinita serie di opzioni. Devo digitare il numero, inserire informazioni, conto corrente, codice fiscale, data di nascita, la tipologia della mia chiamata, insomma la ragione per cui sto perdendo il mio tempo a parlare con questo idiota di automa. Alla fine di questa trafila arrivo a un essere umano. Un altro derelitto come il bancario dell’agenzia. Si fa ripetere – vi assicuro – tutte le informazioni che mi aveva chiesto un automa (e che, non si parlano tra loro? Si tengono il muso? ) mi chiede se ricordo a memoria l’esatta cifra dell’assegno, centesimi inclusi. No, rispondo, perché ci avete addestrato a credere nei vostri bancomat, sicché non imparo a memoria fino all’ultimo centesimo l’ammontare di un assegno prestampato dal fisco. Infine l’essere umano inserisce dentro un computer il mio reclamo sull’assegno sottratto. Sarò contattato, mi dice, quando avranno recuperato quel pezzetto di carta. Contattato da chi? Da un automa, o da un umano sottopagato, in un call center delle Filippine o del Bangladesh? Avendo perso un paio d’ore del mio tempo tra l’agenzia e la telefonata, provo un’irrefrenabile voglia di sfogarmi. E ho un’idea. Un’idea moderna, cioè balorda. Mi dico che nell’era dei social media anche la mia Bank of America avrà la sua pagina Facebook. E infatti ce l’ha. Mi butto a raccontare lì la mia disavventura, lamentando i disservizi. Che ingenuo. Una volta concluso il mio sfogo, comincio a scorrere i vari messaggi sulla pagina Facebook the Bank of America. Sono tutti simili al mio. Clienti furibondi, inviperiti, esasperati, avviliti. Proteste vibrate, alcune sconfinano negli insulti. Chissà quanto turbano i sogni del Chief executive… Questa dei social media e la beffa finale, la ciliegina sulla torta. Ci lasciano sfogare in una sorta di discarica del malcontento, che lascia il tempo che trova. E in fondo noi siamo solo utenti vittime di errori, inefficienze, disservizi. Depositata la mia inutile protesta su Facebook, la mia giornata prosegue per fortuna in altro modo. La storia più triste a me sembra quella del bancario allo sportello. Relegato un gradino sotto la macchina, e una macchina stupida, per di più. Articolo di Federico Rampini su Repubblica BPM: verso fusione a due? In lista Banco Popolare, BPER e Ubi La Banca Popolare di Milano molto difficilmente sarà parte attiva di fusioni a tre con altre due banche popolari poiché questa maxi aggregazione, per poter essere realizzata, presupporrebbe una serie di condizioni che sono sono oggettivamente “molto difficili”. E’ partendo da questa considerazione che il numero uno dell’istituto milanese, Giuseppe Castagna, ha affermato che al 90% BPM darà vita ad una aggregazione a due con una sola altra banca popolare. Sui nomi del possibile partner il manager non si è sbilanciato. Rumors degli ultimi mesi però, indicano, in Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Ubi Banca e la veronese Banco Popolare come i tre soggetti potenzialmente propensi ad una fusione con BPM. Scendono invece le quotazioni di Monte dei Paschi, alle prese in questi giorni con l’aumento di capitale da 3 miliardi di euro, che viene vista sempre più lontana dal cerchio di interesse della Popolare di Milano. Se Castagna ha fornito quindi una precisa indicazione su quello che c’è da attendersi nel futuro (una fusione a due e non a tre), il manager ha invece preferito restare abbottonato sui tempi di realizzazione di questa operazione anche perché essi, come è logico, non dipendono solo da BPM. Quindi potrebbero volerci tre mesi ma anche diciotto mesi, ha specificato il banchiere. Diritto del Lavoro e Sentenze Infortunio sul lavoro, carenze nella formazione Con sentenza n. 18444/2015, la Corte di Cassazione ha stabilito l’imputabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per un infortunio occorso ad un lavoratore, a fronte dell’accertamento di come il lavoratore stesso avesse ricevuto esclusivamente formazione ed informazione sulla sicurezza di natura generica, ma non una formazione specifica sull’uso dei macchinari realmente utilizzati. MOBBING – qualificazione Alcune recenti sentenze – Corte di Cassazione, n. 1258/2015; Corte di Cassazione, n. 1262/2015; Consiglio di Stato, n. 549/2015 – hanno affrontato il problema dell’identificazione degli elementi costitutivo del mobbing. Dalle sentenze, emerge come il mobbing debba intendersi come una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti o incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto di lavoro, espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione e vessazione del lavoratore. Da tali comportamenti consegue un effetto lesivo della salute psicofisica del lavoratore e consegue altresì la dequalificazione, svalutazione ed emarginazione del lavoratore stesso dal contesto organizzativo nel quale è inserito. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi: la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, rappresentato dall’intento persecutorio. LICENZIAMENTO – uso irregolare dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 Con sentenza n. 8784/2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento comminato ad un lavoratore che, durante il periodo di permesso per assistenza a familiare disabile (legge n. 104/1992), è stato trovato in una discoteca. I giudici della Suprema Corte hanno rilevato come a fronte di un permesso dato per assistere un familiare, il lavoratore abbia soddisfatto esigenze personali, compromettendo così il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Licenziamento disciplinare – illegittimità Con la sentenza n. 348/2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento comminato ad una lavoratrice nelle seguenti circostanze. Dapprima, il 10 gennaio 2005, veniva formalizzato alla lavoratrice un licenziamento per scarso rendimento; tale licenziamento era impugnato l’11 gennaio. Il datore di lavoro revocava il primo licenziamento e il 21 gennaio ne formalizzava un secondo motivato da 3 giorni di assenza ingiustificata (nel periodo 10-12 gennaio). I giudici della Suprema Corte hanno confermato la sentenza di appello, che aveva considerato revocato il primo licenziamento ed illegittimo il secondo, disponendo la reintegra in servizio della lavoratrice. Questo per il fatto di assoluta ovvietà che non può considerarsi assenza ingiustificata l’assenza successiva al primo licenziamento. Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, rifiuto della prestazione lavorativa Con sentenza n. 6631/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il datore di lavoro dovesse violare il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro non assicurando condizioni di lavoro idonee ai lavoratori, questi ultimi sono legittimati a non eseguire la prestazione lavorativa, eccependo l’inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 2087 codice civile. Il caso riguardava la fermata dell’attività lavorativa per un’ora e mezza in uno stabilimento nel quale l’impianto di riscaldamento era in avaria. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2015/2016 L'assegno per il nucleo familiare (L.153/88) spetta: ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF vengono rivalutati annualmente, con decorrenza 1 luglio, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'ISTAT e intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da: il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie); i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione; i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione. i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione Per i lavoratori l’assegno al nucleo familiare va richiesto al datore di lavoro e viene corrisposto mensilmente. Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo non ha percepito alcun reddito l’assegno viene comunque erogato. Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare dell'anno precedente (2014) e nel dettaglio: tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva come: Borse di studio Pensioni sociali o assegno sociale Pensioni erogate ad invalidi civili Interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT etc. Proventi da quote di investimento tutti i redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi, nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale. REDDITI DA NON DICHIARARE Non vanno invece dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, i seguenti redditi: i trattamenti di famiglia comunque denominati; i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; le rendite vitalizie erogate dall’INAIL; l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome; l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti; l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali; l'indennità per ciechi parziali; l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili; le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità; le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio; gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; le pensioni di guerra; l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale; le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione. Non è stabilito un termine per la presentazione della domanda, esiste però il termine prescrizionale di 5 anni, oltre il quale decade il diritto alla prestazione. A tal proposito, si ricorda che la prescrizione sull’ANF opera nel seguente modo: cinque anni dal primo giorno successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale l'ANF si riferisce (diritto dell'ANF); cinque anni dalla scadenza del periodo di paga al quale l'ANF si riferisce o nel quale è stato corrisposto in caso di arretrati (diritto del datore di lavoro al rimborso). Le domande vanno presentate: al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello “ANF/DIP”. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni; all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali. L’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro. E' necessaria l’autorizzazione nei casi in cui: venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.) nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.) per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro) nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”; Patronati INCA CGIL – attraverso i propri servizi telematici; Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; La richiesta avrà validità un anno a meno che non intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare, in tal caso andrà presentato entro 30gg, il modello “ANF/VAR”. Con riferimento alle tempistiche di erogazione dell’ANF si precisa che esso va pagato: dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione; direttamente dall’ Inps, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali. Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o a richiesta, mediante accredito su c/c bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN. Come precisato in premessa, sono stati rivalutati i livelli di reddito e i relativi importi, in vigore per il seguente periodo: “1° luglio 2015 – 30 giugno 2016”. Guida Fisac "Handicap e Legge 104" Scarica la guida