ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2015/2016
L’assegno per il nucleo familiare (L.153/88) spetta:
- ai lavoratori dipendenti,
- ai lavoratori dipendenti agricoli,
- ai lavoratori domestici,
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata,
- ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF vengono rivalutati annualmente, con decorrenza 1 luglio, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, calcolato dall’ISTAT e intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione
Per i lavoratori l’assegno al nucleo familiare va richiesto al datore di lavoro e viene corrisposto mensilmente. Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo non ha percepito alcun reddito l’assegno viene comunque erogato.
Sono rilevanti tutti i redditi percepiti dal nucleo familiare dell’anno precedente (2014) e nel dettaglio:
- tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a
€ 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva come:
- Borse di studio
- Pensioni sociali o assegno sociale
- Pensioni erogate ad invalidi civili
- Interessi di conti correnti, depositi, BOT, CCT etc.
- Proventi da quote di investimento
- tutti i redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione,
con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi, nonché gli arretrati
percepiti per integrazione salariale.
REDDITI DA NON DICHIARARE
Non vanno invece dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, i seguenti redditi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
- l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
- l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
- l’indennità per ciechi parziali;
- l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
- le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
- le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
- gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell’erogazione.
Non è stabilito un termine per la presentazione della domanda, esiste però il termine prescrizionale di 5 anni, oltre il quale decade il diritto alla prestazione.
A tal proposito, si ricorda che la prescrizione sull’ANF opera nel seguente modo:
- cinque anni dal primo giorno successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale l’ANF si riferisce (diritto dell’ANF);
- cinque anni dalla scadenza del periodo di paga al quale l’ANF si riferisce o nel quale è stato corrisposto in caso di arretrati (diritto del datore di lavoro al rimborso).
Le domande vanno presentate:
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello “ANF/DIP”. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
- all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
L’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro. E’ necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili
a proficuo lavoro) - nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria
(ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
- Patronati INCA CGIL – attraverso i propri servizi telematici;
- Contact – Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
La richiesta avrà validità un anno a meno che non intervengano variazioni nella composizione del nucleo familiare, in tal caso andrà presentato entro 30gg, il modello “ANF/VAR”.
- Con riferimento alle tempistiche di erogazione dell’ANF si precisa che esso va pagato:
dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione; - direttamente dall’ Inps, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o a richiesta, mediante accredito su c/c bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Come precisato in premessa, sono stati rivalutati i livelli di reddito e i relativi importi, in vigore per il seguente periodo: “1° luglio 2015 – 30 giugno 2016”.