Con la riapertura delle scuole, vogliamo ricordare a tutte e a tutti che il nostro CCNL prevede il riconoscimento di un contributo per figlie e figli studenti, compresi i figli adottivi e i minori in affido, nonché per gli altri soggetti equiparati a carico del Dipendente in servizio e per prassi nel Gruppo UniCredit del Pensionato percettore di pensione/rendita da parte del Fondo Pensione di Gruppo (comprese le pensioni/rendite riferite ai fondi confluiti nello stesso). Per quanto riguarda gli esodati, gli stessi possono richiedere il contributo solo nel caso siano percettori di pensione/rendita del Fondo Pensione di Gruppo (comprese le pensioni/rendite riferite ai fondi confluiti nello stesso).
TIPOLOGIE DI STUDI E LIMITE DI ETÀ
Il contributo è rivolto agli studenti che frequentano regolarmente i seguenti corsi di studio:
- Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e scuole Professionali, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- Facoltà universitarie legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di lauree valide a ogni effetto di legge.
Studenti di scuola Secondaria di Secondo Grado o Apprendisti |
Fino a 21 anni |
Universitari (limitatamente agli anni del corso legale di laurea) |
Fino a 26 anni |
Agli studenti inabili il contributo spetta senza limiti d’età.
CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo spetta a condizione che lo studente:
- abbia superato l’anno scolastico (scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e scuole Professionali) o se universitario abbia conseguito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento;
- non possieda redditi superiori a un determinato limite mensile (limite che viene aggiornato ogni anno ed indicato nella dichiarazione in calce al modulo di domanda del contributo: “Il/la sottoscritto/a dichiara di concorrere in via continuativa al mantenimento dello studente, che lo stesso non possiede redditi imponibili superiori a € 737,73 mensili”
- non sia beneficiario di borse di studio e il dipendente o il coniuge non siano beneficiari di qualsiasi altra forma di concorso alle spese di studio (rientrano fra le forme di concorso i contributi concessi da Enti pubblici o privati alle rette di frequenza delle scuole private).
E che il dipendente o il pensionato percettore di rendita del Fondo Pensione:
- concorra stabilmente al mantenimento del figlio o equiparato.
CONDIZIONI REDDITUALI DELLO STUDENTE
Cosa non concorre al calcolo del reddito in possesso dello studente:
- i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi,
- le pensioni dirette e indirette per causa di guerra e terrorismo,
- le indennità di accompagnamento ex Legge 11/2/80 n. 18
- le pensioni ai ciechi civili,
- le indennità di invalidità e accompagnamento,
- i compensi ai componenti dei seggi elettorali.
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
DIPENDENTI IN SERVIZIO: La richiesta di contributo si effettua tramite l’apposito modulo Self-Service disponibile in People Focus al seguente percorso: People Focus > Self-service > I miei documenti > Immissione borsa di studio familiare.