Unicredit: contributo figli studenti

Con la riapertura delle scuole, vogliamo ricordare a tutte e a tutti che il nostro CCNL prevede il riconoscimento di un contributo per figlie e figli studenti, compresi i figli adottivi e i minori in affido, nonché per gli altri soggetti equiparati a carico del Dipendente in servizio e per prassi nel Gruppo UniCredit del Pensionato percettore di pensione/rendita da parte del Fondo Pensione di Gruppo (comprese le pensioni/rendite riferite ai fondi confluiti nello stesso). Per quanto riguarda gli esodati, gli stessi possono richiedere il contributo solo nel caso siano percettori di pensione/rendita del Fondo Pensione di Gruppo (comprese le pensioni/rendite riferite ai fondi confluiti nello stesso).

TIPOLOGIE DI STUDI E LIMITE DI ETÀ

Il contributo è rivolto agli studenti che frequentano regolarmente i seguenti corsi di studio:

  • Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e scuole Professionali, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
  • Facoltà universitarie legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di lauree valide a ogni effetto di legge.

Studenti di scuola Secondaria di Secondo Grado o Apprendisti

Fino a 21 anni

Universitari (limitatamente agli anni del corso legale di laurea)

Fino a 26 anni

Agli studenti inabili il contributo spetta senza limiti d’età.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI ALLA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo spetta a condizione che lo studente:

  • abbia superato l’anno scolastico (scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e scuole Professionali) o se universitario abbia conseguito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento;
  • non possieda redditi superiori a un determinato limite mensile (limite che viene aggiornato ogni anno ed indicato nella dichiarazione in calce al modulo di domanda del contributo: “Il/la sottoscritto/a dichiara di concorrere in via continuativa al mantenimento dello studente, che lo stesso non possiede redditi imponibili superiori a € 737,73 mensili”
  • non sia beneficiario di borse di studio e il dipendente o il coniuge non siano beneficiari di qualsiasi altra forma di concorso alle spese di studio (rientrano fra le forme di concorso i contributi concessi da Enti pubblici o privati alle rette di frequenza delle scuole private).

E che il dipendente o il pensionato percettore di rendita del Fondo Pensione:

  • concorra stabilmente al mantenimento del figlio o equiparato.

CONDIZIONI REDDITUALI DELLO STUDENTE

Cosa non concorre al calcolo del reddito in possesso dello studente:

  • i redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi,
  • le pensioni dirette e indirette per causa di guerra e terrorismo,
  • le indennità di accompagnamento ex Legge 11/2/80 n. 18
  • le pensioni ai ciechi civili,
  • le indennità di invalidità e accompagnamento,
  • i compensi ai componenti dei seggi elettorali.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

DIPENDENTI IN SERVIZIO: La richiesta di contributo si effettua tramite l’apposito modulo Self-Service disponibile in People Focus al seguente percorso: People Focus > Self-service > I miei documenti > Immissione borsa di studio familiare.

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