Banco BPM: Fringe Benefits 2022 – ultimi aggiornamenti

MUTUI E PRESTITI

Facciamo seguito al comunicato Banco BPM: Fringe Benefits 2022 e Interessi Mutuo.

In attesa di ricevere chiarimenti da parte dell’Azienda sul conteggio del Benefit Mutui e Prestiti, invitiamo coloro che hanno prestiti concessi dall’Azienda a valutare con prudenza la richiesta di ulteriori “Buoni Acquisto” sulla piattaforma di Welfare Aziendale.

Quanto indicato nella busta paga di Settembre 2022 è il conteggio relativo al singolo mese, deve essere ancora aggiornato il valore progressivo dal 1° gennaio 2022. Inoltre, andrebbe stimato quello degli ultimi mesi dell’anno, per poter avere un’idea più chiara sulle eventuali disponibilità residue rispetto all’agevolazione dei Fringe Benefits.

Come si fa a quantificare l’ammontare del beneficio?

L’importo da considerare come benefit si determina partendo dalla differenza tra il Tasso di Riferimento BCE in vigore alla fine di ciascun anno d’imposta ed il tasso pagato sul mutuo o sul prestito ogni singolo mese. Il fatto che il tasso di riferimento possa essere valorizzato con certezza solo alla fine dell’anno rende ogni aggiornamento sulla posizione personale di ogni lavoratore una mera ipotesi in costanza di tasso.
Non tutta la differenza rappresenta un benefit: l’importo da prendere in considerazione è pari al 50% di tale differenza.

Ipotizzando che: 

  • il tasso BCE resti invariato, al 31/12/2022 sarà pari all’1,25%;
  • il tasso applicato nel mese da prendere a riferimento è stato pari allo 0,25%;
  • debito residuo 165.000€.

Il conteggio del Benefit, relativo al singolo mese, dovrebbe essere il seguente:

165.000 € (debito residuo) x 0,5%  (50% della differenza di tasso) : 12 (mesi) = 68,75 €

Ovviamente va poi ricostruita la situazione di tutto l’anno.


ESONERO FISCALE POST CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO AIUTI BIS

A seguito della disponibilità dei testi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale dopo la conversione in legge del Decreto, sta emergendo un importate cambiamento rispetto al passato sulla tassazione dei Fringe Benefit.

La vecchia dicitura del TUIR prevedeva che:

“…Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000…”

Mentre nell’art. 12 della nuova Legge ora viene riportato:

“…non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00. …”

Questo potrebbe indicare che , solo per l’anno 2022, la tassazione per un eventuale superamento del valore soglia dell’agevolazione sui Fringe Benefits (600 euro), sarebbe applicata solo sulla parte eccedente e non su tutto  l’importo.

Questa interpretazione tuttavia, per quanto già avvalorata da esperti di fiscalità, necessita ancora di conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Milano, 4  ottobre 2022

Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM

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