In data 20 maggio è stata raggiunta l’intesa, tra ANIA, AISA (l’Associazione datoriale che rappresenta le Società di Assistenza – ramo 18) e OO.SS., per l’adeguamento del Fondo di Solidarietà del nostro settore alle disposizioni della legge Fornero, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’accordo è particolarmente significativo anche in quanto inserisce nel Fondo di solidarietà tutte le società che esercitano l’assistenza e che costituiscono un importante segmento del settore assicurativo. L’accordo segue, coerentemente, l’inserimento di AISA nel Fondo Long Term Care che eroga assistenza ai dipendenti e ai pensionati del comparto.
L’intesa raggiunta potrà consentire a Enti di settore o Associazioni di categoria che applicano i CCNL ANIA e AISA di chiedere l’adesione al Fondo per i propri dipendenti.
Innanzitutto, è importante rilevare che è stata pienamente confermata la struttura attuale del Fondo che, ricordiamo, può intervenire solo dopo accordo, sottoscritto tra Rappresentanze Sindacali Aziendali ed Azienda, secondo quanto segue:
– per quanto riguarda la parte straordinaria (assegno di accompagnamento alla pensione e versamento dei contributi previdenziali), potrà applicarsi alle/ai lavoratrici/tori entro i 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici; è stata mantenuta la cosiddetta “clausola di salvaguardia” nel caso di spostamento dei requisiti per modifiche normative (non potrà verificarsi, nel nostro settore, il dramma dei c.d. “esodati”) ed anche nel caso di semplici nuove disposizioni attuative (ci sarà, quindi, piena copertura anche dei mesi di prolungamento già previsti dagli adeguamenti periodici alle nuove aspettative di vita).
E’ stata confermata l’attuale impostazione del fondo contenuta nell’allegato 10 del CCNL, trasformato in regolamento con accordo del 9/10/2009 e recepito dal decreto ministeriale 21 gennaio 2011, n. 33 che prevede una prima fase, non superiore a 12 mesi, con risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. Qualora al termine della prima fase permangano esuberi, verrà avviata una seconda fase che effettuerà una verifica complessiva dei risultati e ricercherà ulteriori soluzioni condivise.
Negli accordi aziendali verranno regolamentati gli istituti di cui godranno coloro che decidessero di aderire al Fondo, quali la previdenza integrativa e le coperture sanitarie.
– per quanto riguarda la parte ordinaria (finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e trattamenti specifici a favore di personale interessato a riduzione d’orario o sospensione temporanea dell’attività lavorativa) è stata aumentata la percentuale di copertura dell’assegno ordinario (dal 60% all’80% della retribuzione).
Si è infine proceduto alla firma di una dichiarazione congiunta in cui ANIA e OO.SS. si impegnano ad esaminare, in tempi brevi, la problematica del sostegno al reddito dei dipendenti di aziende poste in liquidazione coatta amministrativa (il relativo Fondo è scaduto il 31/12/2012), con la possibilità di inserirli nelle misure previste dal Fondo di Solidarietà di settore.
A tal proposito, vi informiamo che in questi mesi le aziende procederanno alla trattenuta in busta paga della quota di contributo relativa all’ultimo anno di vigenza del Fondo delle Aziende poste in liquidazione coatta amministrativa (2012).
In conclusione, si tratta di un accordo che consolida l’impianto originario del Fondo di Solidarietà di settore e conferma le tutele esistenti: tutto ciò non era scontato in un contesto generale che insidia fortemente i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.
Ci auguriamo che ciò costituisca un buon auspicio per la riaffermazione di un sistema di relazioni sindacali positive anche in vista del confronto che avverrà in occasione del rinnovo del prossimo contratto nazionale di lavoro delle imprese di assicurazione.
Roma, 21 maggio 2013
Le Segreterie Nazionali
FIBA/CISL – FISAC/CGIL – F.N.A. – SNFIA – UILCA