Congedo di Paternità: il testo unico 151/2001 e le modifiche apportate dal DLGS 80/2015
Le novità si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 (salvo le eccezioni indicate) e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015, dal 25 giugno 2015 ( entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2015.
Norme |
Prima (T.U. 151/2001) |
Dopo (DLgs 80/2015) |
Congedo di paternità Aventi diritto |
Il padre lavoratore dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nei casi di:
La madre può essere lavoratrice dipendente o non lavoratrice. |
Oltre alle condizione già previste, viene esteso (senza più dubbi interpretativi) il diritto di astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma ed avente diritto alla indennità di maternità |
Periodo massimo usufruibile |
Il periodo massimo usufruibile è di 3 mesi . |
Nessuna modifica |
Indennità di paternità Aventi diritto |
Non prevista dal T.U. per i lavoratori autonomi |
Diritto del padre lavoratore autonomo di usufruire della indennità di paternità per il periodo di congedo obbligatorio nei casi previsti dall’art. 28 T.U. se la madre è lavoratrice autonoma |
Periodo massimo usufruibile Indennità di paternità Aventi diritto |
Non previsto Non prevista dal T.U. per i liberi professionisti iscritti ad ente di previdenza obbligatorio |
Il periodo massimo usufruibile è di 3 mesi Diritto del padre libero professionista di usufruire della indennità di paternità in sostituzione di quella spettante alla madre libero professionista in caso di: • morte o grave infermità della madre • abbandono del figlio da parte della madre • affidamento esclusivo al padre |
Adozione e affidamento Congedo di paternità |
Il congedo di paternità può essere richiesto alternativamente al congedo di maternità della madre e alle stesse condizioni (scheda congedo di maternità) Entrambi devono essere lavoratori dipendenti |
In caso di adozione internazionale, il diritto al congedo di paternità non retribuito per il periodo di permanenza all’estero è riconosciuto al padre lavoratore dipendente anche quando la madre non è una lavoratrice. |