Inform@fisac settembre 2015 n.1

Congedo di maternità nel lavoro dipendente: il T.U. 151/2001 e le modifiche apportate dal Dlgs 80/2015

 

Le novità si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 (salvo le eccezioni indicate) e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015, dal 25 giugno 2015 ( entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2015.

Norme

Prima (T.U. 151/2001)

Dopo (DLgs 80/2015)

Aventi diritto

Per ogni figlia/o la madre ha diritto :

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto

  • In caso di parto ritardato anche il periodo che intercorre fra la data presunta e quella effettiva

  • 3 mesi successivi al parto

In caso di parto prematuro l’ulteriore periodo corrispondente ai giorni non fruiti prima del parto (max. sempre 5 mesi e 1 giorno)

  • 2 mesi precedenti la data presunta del parto

  • In caso di parto ritardato anche il periodo che intercorre fra la data presunta e quella effettiva

  • 3 mesi successivi al parto

  • In caso di parto prematuro, i giorni non utilizzati prima del parto vanno aggiunti al periodo dopo il parto anche superando il limite di 5 mesi e 1 giorno

Periodo massimo usufruibile

Il periodo massimo usufruibile è di 5 mesi e 1 giorno .

Non è previsto un limite ? da definire

Sospensione congedo di maternità

non prevista nel T.U.

Sentenza CC 116/2011 ha permesso la sospensione del congedo solo per ricovero del neonato in caso di parto prematuro

Il congedo è ripristinato per la parte residua dalla data delle dimissioni del neonato.

La madre deve presentare certificazione medica che ne attesti l’idoneità lavorativa.

Introduce l’art.16 bis al T.U.

La madre ha il diritto di sospendere e rinviare il congedo nel caso il figlio/a, sia ricoverato in struttura pubblica o privata riprendendo l’attività lavorativa. Il congedo è ripristinato per la parte residua dalla data delle dimissioni del neonato.

Può essere esercitato una sola volta per figlio.

Il ricovero non deve essere necessariamente collegato al parto prematuro.

La madre deve presentare certificazione medica che ne attesti l’idoneità lavorativa.

Adozione e affidamento

La madre che adotta un minore ha diritto a 5 mesi di congedo dall’ingresso in famiglia del figlio/a.

Se è adozione internazionale il congedo può essere usufruito anche prima dell’ingresso in Italia del minore, nei casi in cui la lavoratrice si rechi all’estero per espletare le pratiche relative all’adozione.

La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo per maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

In caso di affidamento la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità per un periodo complessivo pari a tre mesi da usufruire entro i cinque mesi dalla data di affidamento del minore.

Nessuna modifica

Sospensione congedo di maternità in caso di adozione e affidamento

Non prevista

Introduce il comma 6bis all’art. 26 del T.U.

La madre ha il diritto di sospendere e rinviare il congedo nel caso il figlio/a, sia ricoverato in struttura pubblica o privata riprendendo l’attività lavorativa. Il congedo è ripristinato per la parte residua dalla data delle dimissioni del minore.

Può essere esercitato una sola volta per figlio.

Il ricovero può essere previsto per patologie varie oltre che per parto prematuro ( casi molto rari)

Risoluzione del rapporto di lavoro

non prevista nel T.U.

Con Sentenza CC 405/2001 viene riconosciuto il diritto all’indennità di maternità nel caso di licenziamento per giusta causa durante il periodo di divieto di licenziamento.

(300 gg precedenti la data presunta fino ad un anno di età del bambino)

Assorbe il testo della sentenza modificando l’art. 24 del TU:

L’indennità è corrisposta alle lavoratrici, in regime di divieto di licenziamento, anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuto a:

  • cessazione dell’attività dell’azienda

  • ultimazione della prestazione

  • scadenza del contratto a termine

  • licenziamento per giusta causa dovuto per colpa grave

 

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