Congedo parentale nel lavoro dipendente: il testo unico 151/2001 e le modifiche apportate dal DLGS 80/2015
La scheda tiene conto delle seguenti prassi Inps: Circolare INPS 139/2015, messaggio Inps 4805/2015, messaggio Inps 4576/2015. Le novità si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015, dal 25 giugno 2015 ( entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2015.
Norme |
Prima (T.U. 151/2001) |
Dopo (DLgs 80/2015) |
Aventi diritto |
Per ogni bambino ciascun genitore ha diritto:
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Nessuna modifica |
Periodo massimo usufruibile |
Il periodo massimo usufruibile tra i due genitori è di 10 o 11 mesi nel caso il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi. |
Nessuna modifica |
Arco temporale di utilizzo del periodo massimo usufruibile |
Entro gli 8 anni di vita del figlio |
Entro i 12 anni di vita del figlio |
Periodi indennizzati al 30% |
Periodo complessivo massimo indennizzato pari 6 mesi.
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Periodo complessivo massimo indennizzato pari 6 mesi.
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Periodi indennizzati al 30% a condizione del reddito |
Per gli ulteriori periodi successivi ai sei mesi entro i tre anni del bambino e per i periodi usufruiti dai tre agli otto anni di età del figlio/a (compreso i primi 6 mesi), l’indennità spetta se il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. 2015= 16.327,67 |
Nessuna modifica |
Periodi non indennizzati |
Periodi di cui al punto precedente se il reddito individuale è superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. |
Nessuna modifica se i periodi sono usufruiti entro gli 8 anni di età del figlio/a. Non sono indennizzati i periodi fruiti nell’arco temporale dagli 8 ai 12 anni di età del figlio/a. |
Modalità di utilizzo del congedo |
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Il congedo parentale orario non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa, e a quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. |
Adozione e affidamento |
Il congedo parentale può essere fruito entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età. L’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per il periodo complessivo di sei mesi tra i genitori, è erogata fino a tre anni dall’ingresso in famiglia del minore. |
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso in famiglia, e fino al raggiungimento della maggiore età. L’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per il periodo complessivo di sei mesi tra i genitori, è erogata fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore |
Prolungamento congedo per figli disabili gravi naturali, adottati (adozione, nazionale e internazionale) e affidati. |
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo fino al compimento degli 8 anni del figlio/a o di ingresso in famiglia del minore disabile in situazione di gravità, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo anche del congedo parentale ordinario, non superiore a 36 mesi. Durante tale periodo, il lavoratore riceverà una indennità pari al 30 per cento della retribuzione così come per il congedo parentale retribuito. |
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo fino al compimento dei 12 anni del figlio/a o di ingresso in famiglia del minore disabile in situazione di gravità, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo anche del congedo parentale ordinario, non superiore a 36 mesi. Durante tale periodo, il lavoratore riceverà una indennità pari al 30 per cento della retribuzione così come per il congedo parentale retribuito. |
Part-time e congedo parentale :
non è disciplinato dal decreto 80, ma dall’ art. 8, comma 7, decreto 81/2015. 7.
“Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.”
Questo comma dovrà essere approfondito con successive circolari applicative.