Inform@fisac settembre 2015 n.1

Congedo parentale nel lavoro dipendente: il testo unico 151/2001 e le modifiche apportate dal DLGS 80/2015

 

La scheda tiene conto delle seguenti prassi Inps: Circolare INPS 139/2015, messaggio Inps 4805/2015, messaggio Inps 4576/2015. Le novità si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015, dal 25 giugno 2015 ( entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2015.

Norme

Prima (T.U. 151/2001)

Dopo (DLgs 80/2015)

Aventi diritto

Per ogni bambino ciascun genitore ha diritto:

  • La madre- dopo il congedo obbligatorio, per un massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati

  • Il padre (diritto autonomo anche se la madre non e lavoratrice) dopo la nascita del figlio, per un massimo di 6 mesi, continuativi o frazionati, elevabili a 7 mesi a condizione che ne usufruisca almeno per tre mesi.

  • Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Nessuna modifica

Periodo massimo usufruibile

Il periodo massimo usufruibile tra i due genitori è di 10 o 11 mesi nel caso il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Nessuna modifica

Arco temporale di utilizzo del periodo massimo usufruibile

Entro gli 8 anni di vita del figlio

Entro i 12 anni di vita del figlio

Periodi indennizzati al 30%

Periodo complessivo massimo indennizzato pari 6 mesi.

  • Entro i primi tre anni di vita del figlio

Periodo complessivo massimo indennizzato pari 6 mesi.

  • Entro i primi 6 anni di vita del figlio

Periodi indennizzati al 30% a condizione del reddito

Per gli ulteriori periodi successivi ai sei mesi entro i tre anni del bambino e per i periodi usufruiti dai tre agli otto anni di età del figlio/a

(compreso i primi 6 mesi), l’indennità spetta se il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. 2015= 16.327,67

Nessuna modifica

Periodi non indennizzati

Periodi di cui al punto precedente se il reddito individuale è superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Nessuna modifica se i periodi sono usufruiti entro gli 8 anni di età del figlio/a.

Non sono indennizzati i periodi fruiti nell’arco temporale dagli 8 ai 12 anni di età del figlio/a.

Modalità di utilizzo del congedo

  • Giornaliera

  • Oraria solo se lo prevede la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale

  • Preavviso di 15 gg

  • Giornaliera

  • Oraria anche se non prevista dalla contrattazione collettiva, e/o aziendale e in misura pari al 50% del normale orario giornaliero di lavoro. Non è cumulabile con altri permessi previsti dal TU151/2001

  • Preavviso al datore di lavoro di 5 giorni per la fruizione giornaliera e di 2 giorni per quella oraria

Il congedo parentale orario non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa, e a quello dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Adozione e affidamento

Il congedo parentale può essere fruito entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età.

L’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per il periodo complessivo di sei mesi tra i genitori, è erogata fino a tre anni dall’ingresso in famiglia del minore.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso in famiglia, e fino al raggiungimento della maggiore età.

L’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per il periodo complessivo di sei mesi tra i genitori, è erogata fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore

Prolungamento congedo per figli disabili gravi naturali, adottati (adozione, nazionale e internazionale) e affidati.

La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo fino al compimento degli 8 anni del figlio/a o di ingresso in famiglia del minore disabile in situazione di gravità, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo anche del congedo parentale ordinario, non superiore a 36 mesi.

Durante tale periodo, il lavoratore riceverà una indennità pari al 30 per cento della retribuzione così come per il congedo parentale retribuito.

La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo fino al compimento dei 12 anni del figlio/a o di ingresso in famiglia del minore disabile in situazione di gravità, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo anche del congedo parentale ordinario, non superiore a 36 mesi.

Durante tale periodo, il lavoratore riceverà una indennità pari al 30 per cento della retribuzione così come per il congedo parentale retribuito.

Part-time e congedo parentale :

non è disciplinato dal decreto 80, ma dall’ art. 8, comma 7, decreto 81/2015. 7.

“Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.”

Questo comma dovrà essere approfondito con successive circolari applicative.

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