Inform@fisac settembre 2015 n.1

 

RICHIESTA DEL CONGEDO PARENTALE IN MODALITA’ ORARIA

 

Il congedo parentale in modalità oraria, se non diversamente stabilito dalla contrattazione, è pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello di inizio del congedo stesso.

Con l’introduzione della nuova modalità, non si modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa

Il decreto prevede che il congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico maternità/paternità.

Pertanto il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. 151/2001 per assistenza ai figli disabili che sono i riposi e permessi per figli con handicap che i genitori possono usufruire in alternativa al prolungamento del congedo parentale.

E’ compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

La domanda è on line ed è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. se il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria nello stesso arco di tempo dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

Di seguito le indicazioni che trovate sul portale dell’Inps:

… Il sistema permette di acquisire domande di congedo parentale su base oraria per i genitori lavoratori dipendenti. In particolare il/la richiedente nella domanda dovrà:

  • specificare il numero di giorni di congedo parentale da fruire ad ore; esempio: voglio fruire di ore di congedo parentale nelle seguenti 4 giornate: 20, 22, 24 e 28 luglio 2015, per un totale di 2 giorni di congedo parentale. Nella domanda devo indicare n. 2 giorni di congedo parentale; non va invece indicato il numero delle giornate di calendario (nell’esempio 4 giornate) in cui si verifica l’assenza oraria.
  • indicare il periodo entro il quale intende fruire del congedo parentale frazionato ad ore; nell’esempio quindi il periodo da indicare è dal 20 al 28 luglio 2015. Per ogni mese solare occorre presentare apposita domanda; quindi se si vuole fruire di congedo parentale orario in due mesi, esempio nel mese di luglio e nel mese di agosto, è necessario presentare una domanda per luglio ed una per agosto…

 

Laura Cavicchi PATRONATO INCA CGIL

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