Inform@fisac settembre 2015 n.2

 

Infortunio in itinere nel tragitto casa-lavoro

 

Incidenti risarciti dall’Inail avvenuti durante il tragitto casa-lavoro (o viceversa): una sentenza della Cassazione fa il punto della situazione e spiega, a tutti i dipendenti, quando è possibile chiedere il risarcimento del danno. Ma procediamo con ordine e ricordiamo cos’è quello che, dai tecnici del diritto, viene definito infortunio in itinere.

 

Cos’è l’infortunio in itinere

Si tratta dell’infortunio capitato al lavoratore:

  • durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
  • oppure durante il “normale percorso” che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;

– oppure durante il “normale percorso” di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

 

Qual è il normale percorso che il lavoratore deve scegliere per essere risarcito?

Il “normale percorso” casa-lavoro (e viceversa) è considerato quello “più breve e diretto”. Per cui gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti non vengono risarciti. Eccezionalmente è possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (si pensi al traffico, ai lavori in corso in una strada, ecc.).

 

Quando è consentita la deviazione dal normale percorso?

Non è dovuto alcun risarcimento se l’interruzione o la deviazione è del tutto indipendente dal lavoro o, comunque non necessaria. L’infortunio è tutelato in caso di interruzioni o deviazioni effettuate:

  • in attuazione di un ordine impartito dal datore di lavoro;
  • per “necessità” ossia dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato;

 

Il lavoratore può utilizzare la propria automobile?

Il risarcimento scatta anche se il lavoratore ha utilizzato la propria auto privata a condizione che tale scelta sia necessitata: si pensi al caso in cui la zona ove vi è il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla con questi ultimi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo oneroso; è consentito utilizzare il mezzo privato quando:

  • mancano mezzi pubblici
  • esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.

Ovviamente il conducente dovrà rispettare il codice della strada: diversamente, non potrà essere risarcito.

 

Quale tipo di infortunio viene risarcito dall’Inail?

Con la sentenza delle Sezioni Unite cui si faceva riferimento in apertura di articolo, la Suprema Corte ha chiarito che non tutti i tipi di sinistri possono essere risarciti, ma solo quelli che dipendono da vicende collegabili in via diretta con il lavoro. Pertanto, tanto per fare un esempio, se il lavoratore viene aggredito da qualcuno che ce l’ha con lui per motivi personali non c’è alcun collegamento tra l’infortunio e il lavoro e, pertanto, nessun risarcimento è dovuto. Stesso discorso per la donna che venga molestata da uno stalker.

I presupposti per l’infortunio in itinere restano infatti:

  • la causa violenta ­
  • l’occasione di lavoro

Pertanto, l’infortunio è indennizzabile soltanto quando la causa violenta inerisce comunque all’attività di servizio o è almeno occasionata dall’esercizio di un’attività di lavoro. È dunque escluso che possa essere chiamato l’Inail a coprire le spese quando il collegamento fra l’incidente e il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione alla sede di lavoro risulta fondato soltanto su una semplice coincidenza di tempo e di luogo.

Sono esclusi gli infortuni direttamente causati:

  • dall’abuso di alcolici e psicofarmaci;
  • dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
  • dalla mancanza della prescritta abilitazione di guida;
  • dalla violazione del codice della strada da parte del conducente.

 

Fonte: La legge per tutti

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