Inform@fisac ottobre 2015 n.1

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Pensioni: Opzione Donna

 

Le lavoratrici dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti per accedere alla pensione con la cosiddetta opzione donna entro il 31 dicembre 2015 potranno fare la richiesta anche nel 2016.

Senza aspettare le decisioni di governo e Ministero dell’Economia, è l’Inps che attraverso la nota n. 145949 del 14 settembre 2015 indirizzata ad alcuni patronati, conferma l’effettiva estensione di opzione donna.
Non varrebbe dunque l’interpretazione secondo cui la data del 31 dicembre 2015 vale per la decorrenza della pensione (i requisiti andavano quindi raggiunti fino a fine 2014). Di conseguenza il beneficio va esteso anche a coloro che maturano i requisiti “a tutto il 31 dicembre 2015” (con decorrenza quindi successiva). Cioè, prima si poteva accedere a opzione donna avendo perfezionato i requisiti, 57 anni 3 mesi (58 anni 3 mesi per le autonome) con 35 anni di contributi, entro il 2014: la precisazione Inps sposta in avanti i termini, perché non considera più l’aggiunta di 12 mesi (18 per le autonome) di finestra mobile.
L’Inps ha precisato che la pensione di anzianità (come è quella del regime sperimentale con opzione), in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge, come la cessazione dell’attività lavorativa e l’apertura della finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda

Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico, che potrà avvenire anche dopo il 2015. In altri termini i requisiti anagrafici, contributivi e di finestra devono essere perfezionati in maniera tale che la prima decorrenza utile della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, ma la lavoratrice potrà decidere di lasciare il lavoro e di “optare” anche dopo tale data.

Corte di cassazione, sentenza 17 settembre 2015 n. 18223

Nelle cause per dequalificazione o demansionamento del lavoratore è il datore di lavoro che deve provare di avergli assegnato mansioni rientranti nella qualifica posseduta e professionalmente equivalenti alle precedenti.

L’assunto è la conseguenza della ritenuta natura contrattuale degli obblighi indicati, gravanti sul datore di lavoro a norma dell’art. 2103 cod. civ., obblighi la cui osservanza (o l’impossibilità della stessa) deve essere pertanto provata, in caso di contestazione, da colui su cui gravano.

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