Benvenuti esodati
Quel passaggio, definito esodo, pur rappresentando un allontanamento dal luogo di lavoro e da tutte le dinamiche connesse, può tenerci ancora legati a ciò che più è caro : i diritti economici e sociali e soprattutto lo spirito di appartenenza ad un’organizzazione.
Queste sono le motivazioni che hanno spinto la FISAC CGIL a seguire i lavoratrici ed i lavoratori dall’assunzione al pensionamento, passando dall’assistenza sull’ingresso nel fondo e sulla domanda di dimissioni e di pensionamento.
Mantenere il legame con il sindacato è tutto questo e anche di più.
In questa sezione potrai approfondire una serie di questioni inerenti il fondo di solidarietà ma puoi sempre fissare un appuntamento con i nostri esperti scrivendo a fisactutele.bo@er.cgil.it .
Per accedere al Fondo di Solidarietà sono utili solo i contributi maturati in Azienda o anche quelli maturati diversamente?
Ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi sono valide le contribuzioni versate all’estero o in altre gestioni previdenziali?
Da che data decorre l’assegno straordinario e per quanto tempo viene erogato?
In caso di adesione al Fondo, fino a quando avviene il versamento della contribuzione previdenziale?
Durante il periodo di permanenza nel fondo l’Azienda continua a versare i contributi?
L’assegno straordinario è reversibile?
Cosa cambia dal punto di vista fiscale?
- La somma dell’assegno è percepita in regime di tassazione separata. Pertanto, in assenza di altri redditi, NON è necessario presentare il modello 730.
- La percezione di un reddito assoggettato a un regime fiscale agevolato, impedisce di operare le detrazioni/deduzioni fiscali. Pertanto, a meno che non si percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, NON possono essere portati in detrazione/deduzione gli oneri eventualmente sostenuti (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, etc.).
- È possibile che l’esodato, in assenza di altri e ulteriori redditi personali superiori a € 2.840,51, possa essere considerato a carico fiscale del coniuge percettore di reddito assoggettato IRPEF.
- La tassazione separata non assoggetta i redditi cui si riferisce alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.”
È possibile cumulare assegno con redditi da lavoro?
- Attività in concorrenza: Per i redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro, l’assegno è INCOMPATIBILE; ciò comporta che con l’acquisizione di tali redditi cessa l’erogazione degli assegni e della contribuzione.
- Lavoro dipendente non in concorrenza: Per i redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro L’assegno è CUMULABILE nella misura massima
dell’ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall’interessato in servizio.
Se l’importo dell’assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite,
la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione. - Lavoro autonomo non in concorrenza: Per i redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro L’assegno è CUMULABILE per l’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione (nel 2022 pari a euro 6.816,55 annui) più il 50%
dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo. Se il reddito ricavato dall’attività autonoma è
superiore a tale limite, l’assegno e la contribuzione sono ridotti in misura corrispondente alla quota
eccedente.