Bologna: Fondo di solidarietà e tutela sindacale

Benvenuti esodati

L’adesione al fondo rappresenta un passaggio molto importante nella vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

Quel passaggio, definito esodo, pur rappresentando un allontanamento dal luogo di lavoro e da tutte le dinamiche connesse, può tenerci ancora legati a ciò che più è caro : i diritti economici e sociali e soprattutto lo spirito di appartenenza ad un’organizzazione.

Queste sono le motivazioni che hanno spinto la FISAC CGIL a seguire i lavoratrici ed i lavoratori dall’assunzione al pensionamento, passando dall’assistenza sull’ingresso nel fondo e sulla domanda di dimissioni e di pensionamento.

Mantenere il legame con il sindacato è tutto questo e anche di più.

In questa sezione potrai approfondire una serie di questioni inerenti il fondo di solidarietà ma puoi sempre fissare un appuntamento con i nostri esperti scrivendo a  fisactutele.bo@er.cgil.it .

Per accedere al Fondo di Solidarietà sono utili solo i contributi maturati in Azienda o anche quelli maturati diversamente?

È valida a tal fine ogni tipo di contribuzione considerata utile dall’INPS (o INPDAP) per il diritto alla pensione (lavoro dipendente ed autonomo, riscatti e contributi figurativi quale servizio militare, etc.); pertanto sono utili anche i contributi relativi a periodi diversi rispetto a quelli relativi al lavoro prestato presso la propria azienda.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi sono valide le contribuzioni versate all’estero o in altre gestioni previdenziali?

Per raggiungere l’anzianità contributiva che consente l’accesso al Fondo e la percezione dell’assegno straordinario sono computabili anche i periodi di versamento contributivo effettuati presso i paesi dell’Unione Europea e presso i paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile, etc.). Sono altresì utili anche i periodi di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti).

Da che data decorre l’assegno straordinario e per quanto tempo viene erogato?

L’assegno straordinario decorre dall’inizio del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro ed è erogato, per un massimo di 84 mesi come previsto dal citato accordo sindacale, fino al mese immediatamente precedente a quello di decorrenza della pensione. Detto assegno viene corrisposto all’inizio di ciascun mese di spettanza per tredici mensilità annue.

In caso di adesione al Fondo, fino a quando avviene il versamento della contribuzione previdenziale?

L’Azienda continuerà a versare i contributi fino al perfezionamento dei requisiti utili alla pensione anticipata o, se antecedente, di vecchiaia. La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.

Durante il periodo di permanenza nel fondo l’Azienda continua a versare i contributi?

L’Azienda versa all’INPS la contribuzione correlata per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. L’onere della contribuzione è a carico del datore di lavoro: essa viene calcolata sull’ultima retribuzione tabellare (retribuzione mensile rapportata ad anno) con esclusione delle voci variabili.

L’assegno straordinario è reversibile?

L’assegno straordinario non è reversibile. In caso di premorienza durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, gli eredi avranno diritto a percepire la pensione INPS indiretta che sarà calcolata su tutta la contribuzione versata e su quella figurativa spettante fino al momento del decesso, secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti.

Cosa cambia dal punto di vista fiscale?

  • La somma dell’assegno è percepita in regime di tassazione separata. Pertanto, in assenza di altri redditi, NON è necessario presentare il modello 730.
  • La percezione di un reddito assoggettato a un regime fiscale agevolato, impedisce di operare le detrazioni/deduzioni fiscali. Pertanto, a meno che non si percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, NON possono essere portati in detrazione/deduzione gli oneri eventualmente sostenuti (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, etc.).
  • È possibile che l’esodato, in assenza di altri e ulteriori redditi personali superiori a € 2.840,51, possa essere considerato a carico fiscale del coniuge percettore di reddito assoggettato IRPEF.
  • La tassazione separata non assoggetta i redditi cui si riferisce alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.”

È possibile cumulare assegno con redditi da lavoro?

Le condizioni di cumulabilità dell’assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata.

  • Attività in concorrenza: Per i redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro, l’assegno è INCOMPATIBILE; ciò comporta che con l’acquisizione di tali redditi cessa l’erogazione degli assegni e della contribuzione.
  • Lavoro dipendente non in concorrenza: Per i redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro L’assegno è CUMULABILE nella misura massima
    dell’ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall’interessato in servizio.
    Se l’importo dell’assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite,
    la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione.
  • Lavoro autonomo non in concorrenza: Per i redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro L’assegno è CUMULABILE per l’importo
    corrispondente al trattamento minimo di pensione (nel 2022 pari a euro 6.816,55 annui) più il 50%
    dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo. Se il reddito ricavato dall’attività autonoma è
    superiore a tale limite, l’assegno e la contribuzione sono ridotti in misura corrispondente alla quota
    eccedente.

Al termine del periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, è previsto il passaggio automatico alla pensione INPS?

Il passaggio non è automatico. È necessario rivolgersi alla FISAC CGIL del proprio territorio o al Patronato INCA perché il diritto a percepire la pensione si attiva con la domanda presentata formalmente all’INPS, da 1 a 3 mesi prima della decorrenza della pensione.
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