⏳ 12 – Flessibilità orarie
Le previsioni che seguono integrano quanto normato dal vigente CCNL.
Utilizzo ad ore dei permessi ex festività
Dall’1/01/2023 le giornate di permesso per ex festività potranno essere utilizzate anche in maniera frazionata, con frazione minima di un’ora.
Flessibilità strutturali
- Dall’1/10/2022 i colleghi che lavorano in strutture di centro e semicentro potranno chiedere una riduzione fino a un massimo di un’ora al giorno. La riduzione di ogni giornata andrà recuperata durante la settimana, in altre giornate, fermo restando che l’orario giornaliero non potrà superare le 9 ore.
Es. : riduzione di 1/2 ora il Lunedì e il Venerdì e correlato recupero di un’ora complessiva il martedì con 8 ore e 30 minuti di lavoro. - Dall’1/10/2022 i colleghi che lavorano in strutture di centro, semicentro e rete potranno chiedere:
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- un posticipo dell’orario di entrata fino a 30 minuti, una modifica della durata della pausa pranzo fino a un minimo di mezz’ora, con relativo spostamento dell’orario di pausa pranzo o dell’orario di uscita;
- una riduzione della pausa pranzo, fino a una durata minima di mezz’ora, con relativo anticipo dell’orario di uscita.
Flessibilità orarie non strutturali o occasionali
I lavoratori delle strutture di centro e semicentro appartenenti alle Aree Professionali potranno chiedere le seguenti flessibilità:
- Ingresso al mattino anticipo fino a 15 minuti o posticipo fino a 45 minuti rispetto all’orario dell’unità organizzativa;
- Pausa pranzo, modifica della durata, fermo restando il minimo di 30 minuti anche in base all’ora di ingresso;
- Uscita serale dopo 7 ore e 30 minuti di lavoro. L’orario di uscita serale potrà essere rimodulato secondo anticipo o posticipo dell’ingresso e la durata della pausa pranzo.
Norme comuni
La platea dei lavoratori potenziali beneficiari è quella che svolge un orario standard e di 7 ore e 30 minuti giornalieri.
Le richieste sono soggette ad approvazione e sono subordinate all’esigenze tecniche organizzative e produttive dell’Azienda (es. rispetto delle norme di sicurezza, presidio delle attività della propria struttura, presidio continuativo dei modelli di servizio).
Non si potrà variare l’orario di lavoro della struttura.
La flessibilità avrà una durata fino a 12 mesi, prorogabili.
In caso di più richieste si considererà di norma un rapporto di una richiesta ogni 5 dipendenti, con il seguente ordine di priorità:
- titolari di L 104 per sé stessi in situazione di gravità;
- titolari di L 104 per assistenza a famigliari in situazione di gravità o familiari per i quali venga richiesta provvidenza economica quali portatori di handicap;
- con figli di età inferiore ai 3 anni;
- con figli di età compresa tra i 3 e inferiore agli 8 anni;
- con figli di età compresa tra gli 8 e 12 anni;
- con figli di età superiore ai 12 anni;
- con un pendolarismo superiore a 40 km a tratta;
- titolari di L 104 per se stessi non in situazione di gravità;
- restanti dipendenti considerando la situazione familiare e l’anzianità di servizio.
Ulteriori dettagli e modalità operative saranno comunicate anche tramite apposite circolari.