L’ANGOLO LEGALE: Il diritto irrinunciabile alle ferie: Riferimenti normativi
Torna all’indice Anche quest’anno i ritmi di lavoro sono stati duri ed intensi, l’estate si avvicina e anche la voglia di godersi il meritato riposo. La finalità delle ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico–fisiche e di tutelare la salute del lavoratore. Il diritto alla fruizione delle ferie è imposto da norme imperative e di rilievo costituzionale, le quali sono finalizzate alla tutela della persona e della dignità del lavoratore.
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo, Cost. , che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Il Codice Civile, all’art. 2109, dispone che: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro…”
I principi che vengono affermati dalle norme sopra citate si possono riassumere come segue: le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro; la durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi; l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie, così come lo stesso prestatore deve indicare il periodo feriale che meglio si adatta alle sue esigenze. Ulteriore norma di riferimento in materia di ferie e delle relative modalità di fruizione è l’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il quale dispone: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione…”
La fruizione delle ferie del produttore dipendente di Generali Italia è disciplinata dagli artt. 33 e 34 del CCNL Ania, vengono quantificati in 20 i giorni di ferie per il produttore con anzianità inferiore a 5 anni e di 25 giorni per il produttore con anzianità superiore ai 5 anni. Inoltre viene specificato come non siano computati come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali. Un altro principio importante ripreso dal nostro CCNL (art. 34) è quello della scelta del periodo feriale; l’azienda, nello stabilire il turno delle ferie deve tenere conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore/trice. E’ onere del produttore comunicare entro il 31 maggio il periodo feriale preferito; mentre per quanto concerne la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie, quest’ultima sarà calcolata dalla media dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente. Le ulteriori disposizioni del CCNL Ania ricalcano i principi previsti dalle norme statali, per semplicità e per evitare ripetizioni rimando alla normativa di riferimento sopra citata (10, D.Lgs. n. 66/2003).
Questa breve sintesi è opportuna per comprendere meglio il diritto alle ferie e, nel contempo, per poterlo esercitare nelle forme previste e nel rispetto dei principi normativi ricordati.
Per molti produttori programmare/concordare liberamente le ferie diventa un vero problema, al punto tale da dover tenere duri confronti con i propri Manager e di trasformare l’esercizio di un diritto con l’inizio di una battaglia ingiustificata e senza alcun senso. Tutto nasce dalla pretesa da parte di alcuni Manager di gestire a proprio piacimento il piano ferie dei produttori della zona di appartenenza; infatti, nella programmazione non vengono rispettate né le esigenze personali, né quella familiari del lavoratore. L’azienda decide la chiusura dell’attività lavorativa nelle due settimane centrali di agosto, decidendo, in base alle proprie esigenze aziendali, il 50% delle ferie del lavoratore. Le altre due settimane di agosto vengono imposte dalla stessa azienda (attraverso alcuni Manager) a prescindere dalla esigenze personali e familiari del produttore, l’unica motivazione data risiede nella convinzione che il mese di agosto non permetta lo svolgimento della normale attività lavorativa.
In virtù della normativa e dei principi di riferimento queste pretese non trovano nessuna giustificazione. Se è vero che il turno delle ferie deve essere deciso dall’azienda in base alle esigenze aziendali e a quelle del lavoratore, non si comprende come possano essere respinte richieste di ferie motivate da esigenze personali e familiari del lavoratore stesso. D’altra parte l’azienda decide unilateralmente il 50% delle ferie (due settimane di agosto), il restante dovrebbe, per deduzione e consuetudine, essere deciso dal lavoratore. Tra l’altro il lavoro del produttore consiste prevalentemente nella vendita dei prodotti assicurativi e viene prestato in autonomia e in buona parte fuori i locali dell’agenzia di appoggio. In pratica la richiesta avanzata dal produttore non necessita di preventivi accordi con i colleghi dell’agenzia, ovvero non incide minimamente sulla loro attività lavorativa. In teoria l’attività di vendita e le iniziative commerciali potrebbero essere svolte durante tutto l’anno al pari di qualsiasi altro lavoro. Anche per questo motivo rifiutare la richiesta ferie del produttore appare del tutto ingiustificabile.
Per essere più preciso occorre aggiungere che la prassi di rifiutare la richiesta ferie è seguita da alcuni Manager ed è rivolta alle risorse più giovani, quelle con minore esperienza e operanti in realtà regionali poco sindacalizzate. L’invito e il consiglio che mi sento di dare a questi colleghi è quello di far valere sempre i propri diritti, di non avere paura di avanzare richieste arbitrariamente e preventivamente osteggiate dai propri Manager.
Lo scopo degli approfondimenti inseriti nell’angolo legale di Oplà è sempre quello di trattare le problematiche vissute dai produttori, interpretandole in base delle norme di riferimento e agli orientamenti giurisprudenziali. Solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti è possibile migliorare le condizioni di lavoro e arginare le condotte illegittime e prepotenti di alcuni Manager.
Gian Luigi Ricupito