Gruppo Bper: come vendere polizze senza rischiare il posto di lavoro


Ci arrivano continuamente racconti di pressioni esercitate in modo estremamente scorretto, finalizzate alla vendita di polizze assicurative a tutti i costi.

Non è nostra intenzione mettere in discussione la necessità di lavorare con il massimo dell’impegno da parte di ognuno dei colleghi: tuttavia, è bene ricordare che la vendita di polizze assicurative prevede limitazioni ben precise, la cui inosservanza potrebbe causare conseguenze anche molto gravi.

Per questo intendiamo richiamare l’attenzione sulla circolare 151 dell’8/7/2021 che, recependo le varie normative esistenti, detta disposizioni inequivocabili.

Facciamo pertanto un riepilogo dei punti salienti della circolare.

  • Bisogna sempre informare il cliente che la sottoscrizione di polizze assicurative abbinate al prestito è facoltativa.
    Come recita il testo della circolare “La polizza deve essere espressamente richiesta dal cliente e non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento”. il riferimento è alle polizze protezione, le uniche che è consentito finanziare con il prestito oltre alle polizze obbligatorie legate ai mutui ipotecari (e che per questo concorrono al calcolo del TAEG).
    Anche per quanto riguarda le polizze scoppio e incendio” è necessario informare il cliente in merito alla facoltà di sottoscrivere la polizza scoppio e incendio collocata da altro intermediario”.
  • Per quanto riguarda le polizze non abbinabili “gli addetti alla rete di vendita offriranno tali tipologie di polizze solo al cliente che le richieda espressamente ovvero manifesti specifiche esigenze assicurative.”
    Ricordiamo che per queste polizze esiste il divieto, sancito da disposizioni Ivass e Bankitalia, di finanziarle con prestiti e mutui.
  • La circolare vieta espressamente di:
    subordinare la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione di una polizza o all’apertura di un conto corrente
    – far sottoscrivere polizze non ricomprese nel calcolo del TAEG nei 7 giorni successivi alla stipula di un contratto di finanziamento
    – concedere un finanziamento a condizioni più favorevoli in caso di sottoscrizione di polizze
    – obbligare il cliente, in caso di surroga attiva, a sottoscrivere polizze incendio e scoppio proposte dalla banca in sostituzione di polizze già in essere.

Sappiamo che tutti questi comportamenti vengono più o meno apertamente suggeriti ai colleghi.
Sappiamo che in tanti si sono sentiti dire: “se i clienti non fanno la polizza, niente finanziamento”.
Sappiamo che tali indicazioni sono state estese persino a pratiche relative al bonus 110%.
Sappiamo, infine, che gli obiettivi sono difficili da raggiungere e chi non ci riesce è spesso fatto oggetto di mortificazioni e minacce di trasferimenti o demansionamenti.

Per questo riteniamo doveroso tornare su alcune considerazioni già fatte in passato.

Intanto dobbiamo ricordare che tutte quelle riportate sono disposizioni ufficiali della banca (oltre a riprendere norme emanate da varie fonti ufficiali). Pertanto ogni violazione espone all’apertura di procedimenti disciplinari, che possono arrivare anche al licenziamento.
Tradotto in termini pratici: basta un reclamo di un cliente, che contesti la violazione di una delle disposizioni riportate, per far correre grossi rischi alla matricola che ha perfezionato la polizza. E il provvedimento disciplinare non è l’ipotesi peggiore. Abbiamo avuto colleghi di altre banche denunciati con l’accusa di aver commesso reati gravissimi: associazione a delinquere, truffa, estorsione.
Vale la pena di rovinarsi la vita pur di vendere una polizza in più?

Quando viene venduta una polizza in modo scorretto, quella vendita contribuisce forse ad alimentare i ricchi premi dei dirigenti, ma lascia tutti i rischi sulle spalle di chi l’operazione l’ha materialmente posta in essere. E questo spiega il perché delle indicazioni che, più o meno esplicitamente, portano a non considerare le normative un limite alla vendita.

Non si può accettare che un’azienda emani da un lato disposizioni rigorose e dall’altro tolleri che suoi esponenti, anche con ruoli apicali, cerchino di spingere i colleghi a vendere prodotti aggirando le regole.

Per contrastare questa situazione c’è un modo: riferire al proprio rappresentante sindacale tutte le pressioni scorrette che arrivano dalle varie riunioni, permettendogli così di segnalarle all’azienda, in forma anonima ma riferendo circostanze precise e che possano ottenere, se possibile, riscontri plurimi.

Solo segnalando in modo sistematico questo tipo di abusi riusciremo a farli cessare.

 

Fisac/Cgil Gruppo Bper


Per approfondire leggi anche:

https://www.fisac-cgil.it/105293/bper-polizze-abbinate-ai-finanziamenti-come-evitare-le-sanzioni


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