L’ANGOLO LEGALE: L’imponibile contributivo ai fini previdenziali
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Il nostro ordinamento prevede che il finanziamento delle prestazioni previdenziali si realizzi mediante un prelievo contributivo sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore. L’importo della retribuzione sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro costituiscono il cosiddetto imponibile contributivo. In altre parole, l’imponibile contributivo si calcola tenendo conto di tutte quelle somme che vengono corrisposte al lavoratore quale compenso della sua attività lavorativa. Per fare degli esempi possiamo ritenere tali: la paga tabellare, l’indennità di contingenza, gli scatti di anzianità, la paga per il lavoro straordinario, le somme percepite a titolo di provvigione, gli incentivi economici, la partecipazione agli utili.
Nell’imponibile contributivo in linea di massima non rientrano le somme erogate al lavoratore a titolo di rimborsi spese per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Anche se è opportuno distinguere tra attività lavorativa svolta nel Comune della sede di lavoro e attività svolta all’esterno del territorio comunale. Nel primo caso i rimborsi delle spese di trasporto concorrono a formare la retribuzione imponibile, nel secondo caso no.
Fatta questa breve premessa, andiamo ad analizzare quali sono le retribuzioni percepite dal Produttore che concorrono a formare l’imponibile contributivo.
Per comprendere meglio l’argomento è opportuna una brevissima sintesi sulle disposizioni attuali dettate dal CCNL Ania sottoscritto tra le parti il 22 Febbraio 2017; l’art. 20 del CCNL, prevede una serie di oneri che l’azienda deve rispettare nel momento dell’atto di assunzione del Produttore dipendente. Tra gli oneri previsti vi sono quelli afferenti al trattamento economico, nello specifico l’azienda deve comunicare al lavoratore la misura dei compensi provvigionali (provvigioni, premi produzione, compensi variabili, ecc.).
L’art. 145 CCNL, nella lettera b, prevede l’osservanza di una norma ulteriore in merito alla cosiddetta retribuzione variabile: i compensi provvigionali (previsti dall’art. 20 CCNL) sono considerati retribuzione solo per la quota del 75%, mentre la restante quota del 25% è riconosciuta a titolo di rimborso spese e di conseguenza esclusa dall’imponibile contributivo.
Detto ciò, non è chiaro il criterio in base al quale il 25% della retribuzione dovuta a provvigioni e premi produzione debba essere esclusa ai fini contributivi al pari dei rimborsi delle spese rese necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa esterna (spese chilometriche, piccole spese, pasti, pernottamenti, spese di trasferta).
Queste disposizioni normative contenute nel CCNL Ania sono state in questo ultimo periodo oggetto di analisi da parte delle OO.SS. La piattaforma per il rinnovo del CCNL Ania, prevede una sostanziale modifica delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dell’Organizzazione Produttiva dipendente. Oltre ai miglioramenti normativi sul tema della media provvigionale ferie (art.33) e malattia (art.34), e alla revisione integrale dell’art. 143 sui doveri del Produttore, si è richiesto il riconoscimento del 100% ai fini contributivi degli incentivi e dei compensi provvigionali.
La modifica di questa parte normativa consentirebbe al Produttore una più ampia tutela ai fini previdenziali; in questo modo tutta la retribuzione variabile, così come quella fissa, verrebbe interamente calcolata ai fini contributivi.
Il rinnovo in tal senso del CCNL andrebbe ad aumentare l’imponibile contributivo su cui calcolare la futura prestazione previdenziale, equiparando tutte le retribuzioni percepite dal produttore comprese quelle attinenti alle provvigioni e premi variabili.
Ricupito Gian Luigi