Con Sentenza n.7503/22 la Corte di Cassazione stabilisce che deve essere confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita e non l’importo corrispondente al vantaggio tratto dal riciclatore. Il Soggetto imputato era imputato di azioni volte ad ostacolare l’origine di una somma derivante dal reato di evasione fiscale, pur non avendo avuto alcun beneficio economico. Malgrado questo veniva disposta, oltre alla condanna, anche la confisca per equivalente della somma. La Sentenza ha originato due differenti orientamenti nella Corte stessa:
- In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza illegale, in quanto, senza quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte in modo definitivo perché provento del reato presupposto sentenze n.37120/19-34218/20
- La confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, superando, altrimenti, il confine della pena illegale sentenza 37590/19. In pratica, la confisca per equivalente è applicabile solo al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito da colui che ricicla e non all’intera somma derivante delle operazioni compiute dall’autore del reato presupposto. Non potendo ipotizzare alcun concorso tra i due responsabili dei diversi reati non è invocabile il principio solidaristico per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall’autore del reato presupposto sentenza 30899/20.
La Sentenza, dunque, aderisce al primo rigoroso orientamento considerandolo più in linea con le finalità ed i principi dei provvedimenti comunitari rivolti al contrasto del riciclaggio decisione 2001/500/Gai, direttiva 2005/60/Ce. Il profitto del reato, nella specie, sarebbe costituito dall’intero ammontare delle somme che sono state ripulite attraverso le azioni di riciclaggio.
In conclusione, il profitto coincide con il denaro derivante dal reato presupposto, cioè con la ricchezza illegalmente conseguita dal reato stesso indipendentemente se il soggetto imputato di riciclaggio abbia goduto solo in minima parte della somma.