PER SOPRAVVIVERE AL FRONTE
28/11/2015 | Alle lavoratrici, ai lavoratori del credito |
“Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”
– (art. 5 codice penale)“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
– (art. 3 co. 1 L. 689 del 24.11.1981)“Il personale non può addurre a scusante della illecita condotta l’ignoranza delle disposizioni”
– (ABI, commento al dlgs 231/01 – 2002)“Non è tollerabile che l’obiettivo del profitto possa essere disgiunto dalla correttezza dei comportamenti. (…) E’ sempre in agguato il rischio che, per il proprio tornaconto o per malintese convenienze aziendali, taluni operatori, a diversi livelli decisionali, possano indursi ad accettare o addirittura ricercare fondi di dubbia provenienza”.
– (Mario Draghi, Commissione Parlamentare Antimafia – 22.7.2009)“Perfino il soldato ha una coscienza e deve saperla usare quando è l’ora”.
– (Don Lorenzo Milani – 1965)
Viviamo in un mondo di regole; la società, a tutte le latitudini, per poter funzionare ha bisogno di norme che ne vincolino gli appartenenti al totale rispetto.
Nel nostro mondo professionale sappiamo tutti come questa attività sia estremamente delicata, avendo a che fare quotidianamente con i danari dei clienti, i quali si aspettano da noi che adempiamo correttamente a quanto da loro stessi richiesto compilando e firmandoci una disposizione.
La mancata aderenza alle norme può farci incorrere in sanzioni, risvolti di carattere penale, e/o procedimenti e conseguenti provvedimenti di natura disciplinare che, ricordiamo, possono arrivare anche al licenziamento, come peraltro già successo anche nella nostra realtà regionale; facciamo notare anche come in tali casi le normative attuali (legge Fornero e cd. job act), in caso di ricorso al giudice, qualora si prevalga nel giudizio, non prevedano più la reintegra nel posto di lavoro come succedeva un tempo ma, eventualmente, solo un risarcimento danni di natura economica pari ad alcune mensilità.
Ci preme far rilevare che sta ritornando pericolosamente in auge la tendenza a sacrificare sull’altare “del risultato a tutti costi” l’etica e il rispetto delle regole. Se tale “sacrificio” rientrasse nell’ottica di strategie aziendali, non sarebbe accettabile; se dovesse essere, invece, frutto dell’iniziativa di quei colleghi che per mera soddisfazione della loro egolatria oppure perché “affetti” da personalità ansiogena, sentendo il loro “ruolo” messo in discussione intendessero riversare sul collega l’onere delle loro frustrazioni, allora tutto ciò sarebbe deprecabile, andrebbe denunciato senza esitazione anche da parte delle aziende stesse.
Occorre, quindi, porre la massima attenzione a tutte le nostre azioni in ambito lavorativo, essendo difficile anche solo affrontare un procedimento disciplinare.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE, OBBLIGO E OPPORTUNITA’
Facciamo ricorso alla funzione informativa/formativa propria del sindacato per ricordare a tutti, in termini di esempi certamente non esaustivi ma sicuramente rientranti nella maggior parte della casistica dell’operatività quotidiana che:
– in linea generale, nell’espletamento del lavoro quotidiano, qualunque esso sia, devono essere rispettate tutte le normative di legge primarie e secondarie, le norme interne ai singoli Istituti, quali codice etico, regolamenti, testi unici, circolari, informative, istruzioni a vario titolo emanate; disposizioni diverse possono esclusivamente essere contemplate nella stessa forma dall’alta direzione. Nessuno può disporre diversamente, né verbalmente né per iscritto, da quanto stabilito dall’azienda;
– le disposizioni rilasciate dalla clientela devono avere forma scritta, facendo compilare il modello previsto caso per caso di pugno dal cliente; detta disposizione dev’essere riempita per intero (data, descrizione, importo, modalità di pagamento, firma di chi ne abbia titolo) e non deve presentare abrasioni, cancellature, pasticci di vario genere;
– le operazioni, ancorché raccolte da un collega nel proprio ufficio, devono sempre essere ricondotte, dall’operatore di sportello/cassiere, ad un cliente/esecutore presente fisicamente in filiale, quando non si possa configurare come operazione per corrispondenza nei soli casi previsti dalla vigente normativa (spedizione, utilizzo di un fattorino); la responsabilità dell’esecuzione è del collega cui è riconducibile a posteriori la matricola in fase di lavorazione informatica; chi non la pensasse in tal modo dovrà essere invitato ad eseguire l’operazione sul proprio terminale con la propria matricola, assumendosene tutte le responsabilità;
– occorre sempre prestare molta attenzione alla rispondenza delle firme sulle disposizioni della clientela o su titoli di credito rispetto a quelle depositate sullo specimen anche quando dette diposizioni/titoli di credito dovessero arrivare all’operatore a mani di altri colleghi d’ufficio; anche in questo caso la responsabilità è riconducibile alla matricola che ha posto in lavorazione l’operazione;
– il pagamento dei titoli di credito (assegni) deve avere come base, oltre alla verifica della disponibilità economica sul conto corrente del cliente, un attento controllo formale e dei requisiti essenziali (presenza di luogo e data di emissione, correttezza della/e firma/e, intestazione a persona fisica ovvero a persona giuridica secondo una corretta declinazione, presenza della clausola di non trasferibilità ove previsto, girata rispondente al beneficiario, corretta apposizione dei timbri, assenza di cancellature e/o abrasioni);
– le procedure informatiche sono pensate e strutturate per eseguire transazioni in adempimento alle normative, pertanto è importante agire con cognizione di causa quando si selezionano opzioni: schiacciare o non schiacciare un tasto o sceglierne uno piuttosto che un altro può significare adempiere o meno in maniera corretta ad una disposizione di legge o ad una norma interna;
– è necessario evitare leggerezze di qualsiasi tipo durante l’esecuzione di operazioni: il cliente si aspetta da noi assoluta aderenza alle istruzioni indicate sulle disposizioni, chiedendocene conto – legalmente, patrimonialmente– nel caso contrario;
– è obbligatorio astenersi dall’eseguire l’operazione se si nutrono dubbi sulla sua liceità;
– si raccomanda la massima attenzione in particolare a quelle relazioni con il cliente che nel tempo assumono carattere amicale, soprattutto quando esasperatamente ricercato dal cliente medesimo: il condizionamento che subiamo in tali casi è massimo e la netta divisione dei ruoli è basilare per poter lavorare in serenità e correttezza;
– ricordiamoci sempre che non ci troviamo alla cassa o al banco di un supermercato (con tutto il dovuto rispetto per tali attività) ma siamo professionisti in un ambito molto delicato; l’obbligo di adempimento a normative – pilastro del nostro ordinamento ed il relativo impianto sanzionatorio ne sono testimonianza;
Rispetto alla normativa antiriciclaggio si riepilogano brevemente alcuni tra i punti salienti:
a) REGISTRAZIONE: vige l’obbligo di registrazione dei dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione (l’esecutore, vale a dire il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente; l’esecutore è la persona che fisicamente si presenta allo sportello) e del soggetto per conto del quale eventualmente opera; non è assolutamente consentito effettuare operazioni di qualsivoglia natura senza la firma del cliente ovvero raccoglierla sul modello in un momento successivo all’esecuzione;
b) ADEGUATA VERIFICA: è obbligatorio sottoporre il cliente ad adeguata verifica
- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata (da 5000 euro);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. E’ successivamente obbligatorio svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, vale a dire analizzare le operazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che abbiamo del nostro cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario (secondo un approccio basato sul rischio), all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Particolare attenzione dev’essere riservata alla clientela sottoposta a verifica rafforzata; è inoltre necessaria molta attenzione nella determinazione del titolare effettivo, verificando quanto dichiarato dal cliente;
c) SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: le banche hanno l’obbligo di inoltrare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; il legislatore ha quindi stabilito come anche la presenza di motivi ragionevoli per sospettare faccia scattare l’obbligo di comunicazione all’Unita di Informazione Finanziaria; l’obbligo di segnalazione sorge, pertanto, anche se l’ipotesi di riciclaggio non è del tutto acclarata. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte degli operatori, delle informazioni raccolte,
registrate e conservate nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù
dell’attività professionale prestata.
L’operatore pertanto, prima di inoltrare la segnalazione, deve compiere una valutazione globale dell’operazione/operatività sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico.
Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni ritenute sospette. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione.
Pur gravando l’obbligo di segnalazione, legalmente, in capo ai Titolari di dipendenza/ufficio, tutti gli operatori sono comunque tenuti a dare comunicazione scritta (inserimento pratica extra Gianos) al proprio superiore gerarchico delle operazioni sospette di cui eventualmente dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro.
Gli intermediari finanziari devono sempre segnalare le operazioni sospette di riciclaggio anche se in ipotesi il cliente dovesse essere egli stesso sospettato di aver commesso il reato presupposto (cd. autoriciclaggio), qualunque esso sia, ivi compreso un reato tributario in grado di generare profitti, così come previsto dal decreto legislativo n. 74/2000.
d) SANZIONI: ricordiamo infine come in materia antiriciclaggio siano importanti e rilevanti le sanzioni sia di carattere pecuniario che, in alcuni casi, di natura penale.
Si consideri in conclusione che, ove vengano sponsorizzate da parte di colleghi a qualsiasi titolo, operazioni irregolari, è necessario rivolgersi immediatamente agli uffici di Revisione Interna/Auditing/Ispettorato, denunciando l’accaduto, eventualmente anche per il tramite del Vostro rappresentante sindacale Fisac/CGIL di fiducia.
L’Aquila, 28 novembre 2015
Fisac/CGIL Abruzzo