Festività Soppresse 2016
Ricordiamo a tutti che in base agli accordi sottoscritti in BpER le Festività Soppresse 2016 (N°3 per la piazza di Roma e N°4 per il resto della Banca) vanno obbligatoriamente pianificate e fruite.
Il CCNL prevede che ai lavoratori spetti annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali
per successive disposizioni legislative. Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì) con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con scioperi, aspettative e congedi parentali non retribuiti. Le ex festività nel 2016 cadono nei seguenti giorni:
- sabato 19 marzo – San Giuseppe
- giovedì 05 maggio – Ascensione
- giovedì 26 maggio – Corpus Domini
- mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo (festivo per il Comune di Roma)
- venerdì 04 novembre – Unità Nazionale
Pertanto le giornate di permesso per ex festività per l’anno 2016 sono 3 per i lavoratori nel Comune di Roma e 4 per i lavoratori in tutti gli altri Comuni.
Anche per il 2016 (e fino al 2018 come stabilito nel CCNL rinnovato il 31 marzo scorso) prosegue il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Tale contributo si realizza attraverso la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti attraverso la rinuncia ad una giornata di ex festività.
Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso ex festività per il 2016 sono le seguenti:
- 4 per le Aree Professionali (3 se lavorano nel Comune di Roma)
- 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (2 se lavorano nel Comune di Roma)
Per effetto degli accordi di gruppo del 23 luglio scorso, i permessi per ex festività sono da fruire nell’anno di competenza, cioè tra il 1° gennaio e il 31 dicembre: se non fruiti verranno persi, senza alcun riconoscimento economico.