Certificato di malattia per il dipendente: riepilogo delle regole
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per rendere possibili i successivi controlli medici; la comunicazione è cosa distinta, e di norma deve avvenire prima, rispetto all’invio della certificazione da parte del medico curante (il cosiddetto certificato medico). La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza dal lavoro, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.
In tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dall’INPS al datore di lavoro. La consultazione e la ristampa delle proprie attestazioni di malattia telematiche sono sempre possibili accedendo al sito internet www.inps.it.
Per i certificati spediti o consegnati oltre il limite dei due giorni lavorativi successivi al rilascio si perde il diritto al rimborso per i giorni di ritardo. È possibile inviare il certificato via fax o posta elettronica, ma solo allo scopo di rispettare il termine di consegna: la certificazione originale deve comunque pervenire al più presto all’INPS, e comunque nel termine di un anno, pena la perdita del diritto all’intera indennità.
I certificati attestanti periodi di ricovero possono essere spediti o recapitati anche oltre il 2° giorno dal rilascio, purché siano rispettati i termini prescrizionali di un anno.
Chi rilascia il certificato di malattia?
Di regola il certificato di malattia è rilasciato dal medico curante, ossia quello di famiglia. Ma nulla esclude che possano farlo anche medici differenti cui il lavoratore si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze legate alle specificità della patologia sofferta, come pure nel caso dei certificati rilasciati all’atto della dimissione da ospedali o strutture di pronto soccorso.
Come ottenere il certificato di malattia?
Per ottenere il certificato di malattia occorre rivolgersi:
- al medico curante nei giorni feriali;
- alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi;
- alle strutture ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stato eseguita la prestazione di pronto soccorso.
Per le giornate successive è necessario rivolgersi al medico curante, a meno che l’eventuale certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera contenga una prognosi di incapacità lavorativa.
È valido il certificato rilasciato dal pronto soccorso?
Il lavoratore può assentarsi dal lavoro supportando la propria malattia con il certificato del pronto soccorso purché questo non sia generico e non si limiti a indicare solo la patologia, ma precisi anche lo stato di incapacità lavorativa. Se mancano tali indicazioni, il certificato non viene automaticamente respinto ma valutato dal centro medico legale dell’INPS (INPS, messaggio 7
novembre 2003, n. 968).
Poiché il certificato di pronto soccorso non è equiparabile al ricovero, esso va inviato al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio (INPS, circolare 25 luglio 2003, n. 136).
E in caso di ricovero ospedaliero?
In tale ipotesi il certificato rilasciato dall’ospedale deve essere redatto su carta intestata e deve indicare le generalità del lavoratore, la data, la firma leggibile del medico e la diagnosi (senza quest’ultima il certificato non vale). Va spedito entro 2 giorni dal rilascio e il lavoratore deve indicare il proprio recapito. Tuttavia, in caso di invio in ritardo del certificato il lavoratore resta comunque giustificato finché permane il ricovero e comunque non oltre il termine annuale di prescrizione (INPS, circolare 25 luglio 2003, n. 136).
Il day hospital è equiparato al ricovero, ma vale solo per il giorno di effettuazione della cura; per quelli successivi è necessario produrre altro certificato medico di continuazione, compilato in ogni sua parte (INPS, circolare 25 luglio 2003, n. 136).
Che succede se viene fornito un indirizzo di reperibilità errato?
Il lavoratore è responsabile personalmente se il certificato medico indica un indirizzo non corretto presso cui effettuare le visite di controllo. In tal caso, deve subito provvedere alla comunicazione dell’indirizzo giusto (Cass. S.U. sent. n. 1283/1993) altrimenti perde l’indennizzo. Se invece l’INPS è già a conoscenza dei dati corretti – per esempio, perché sono state fatte in precedenza altre visite – l’omessa indicazione dell’indirizzo non ha alcuna conseguenza sul piano economico (INPS, circolare 4 agosto 1997, n. 182).
Che succede in caso di ritardo nell’invio del certificato medico?
L’indennità di malattia non spetta per i giorni non coperti dalla certificazione. Ne consegue che, in caso di ritardo, sono indennizzabili i primi 2 giorni e non lo sono quelli successivi fino all’effettivo adempimento (INPS, circ. 27 gennaio 1983, n. 134399 e 8 agosto 1985, n. 179).
Il datore di lavoro può contattare personalmente il medico fiscale che ha redatto il certificato telematico di malattia, per sincerarsi della sua veridicità e chiedere notizie sul rientro in servizio del dipendente?
Certamente no. Il datore di lavoro non può certo svolgere indagini sulla veridicità della certificazione di malattia del dipendente, né il medico curante è tenuto a fornire alcuna indicazione in tal senso. Ove l’azienda avesse dei concreti dubbi in merito, potrebbe eventualmente promuovere ogni azione giudiziaria – anche in sede penale – per addivenire ad una pronuncia che sancisca o meno la veridicità del certificato di malattia, o la eventuale falsità dello stato di malattia del dipendente. Anche il rientro del dipendente sul posto di lavoro dipende dalla patologia riscontrata dal medico curante e qualsiasi informazione sullo stato della predetta malattia, resa all’amministrazione datrice di lavoro, costituirebbe certo un comportamento illegittimo del medico, che non può certo divulgare informazioni sullo stato di salute dei suoi pazienti.
In cosa consiste la nuova certificazione telematica?
Tutti i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono ormai tenuti ad adottare esclusivamente la procedura telematica. Restano ferme le modalità di trasmissione cartacea solo nei casi di impossibilità di rilascio o acquisizione del certificato telematico per disfunzioni o malfunzionamenti dei sistemi informatici ovvero perché trattasi di documentazione rilasciata da un medico non convenzionato. Nel caso di malattia insorta durante un temporaneo soggiorno in un paese extra UE non si applica la procedura di certificazione telematica tramite l’INPS. Il lavoratore deve quindi presentare all’INPS la certificazione medica legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente sul luogo.
Che succede se fallisce l’invio online del certificato medico?
Il 20 luglio 2011, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo in virtù del quale “in caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo (…) il lavoratore, previo avviso al datore, adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza inviando in azienda, nei tempi e con le modalità previsti dal contratto collettivo che disciplina il suo rapporto di lavoro, il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Pertanto, laddove il lavoratore abbia adempiuto come descritto, nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al suo rapporto di lavoro ovvero, in assenza di quelli, dalla legge (due giorni) pare lecito ritenere che il lettore abbia diritto all’indennità di malattia. Laddove, tuttavia, l’Istituto erogatore non dovesse accogliere siffatta domanda, è verosimile che il lettore debba valutare l’opportunità di sollecitare, per via legale, l’adempimento dell’obbligo in questione.