Crédit Agricole: 1 giugno 2022, scatta la prima finestra per l’accesso al Fondo di Solidarietà

ESODANDI: prima finestra

Il prossimo 1’ giugno 2022 scatta la prima finestra per l’accesso al Fondo di Solidarietà che interesserà 250 colleghi del Gruppo. Il passaggio formale che determinerà l’accesso al Fondo Esodi sarà la firma del verbale di conciliazione. Di seguito riepiloghiamo alcuni punti di attenzione, i delegati della FISAC/CGIL sono a disposizione per consulenza e supporto.

VERBALE DI CONCILIAZIONE

è l’atto formale che determina l’accesso al Fondo Esodi. Siamo ancora in attesa di sapere se, data la situazione pandemica, il percorso verrà effettuato in virtuale o convocando personalmente gli interessati. In proposito segnaliamo che il testo del Verbale, con i relativi contenuti, è già stato definito e condiviso in sede di accordo.

CALCOLO ASSEGNO ESODO

L’assegno erogato al lavoratore esodato è pari all’importo netto della pensione che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. I criteri per il calcolo dell’assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS. La retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato. Per questo motivo rinnoviamo il suggerimento di evitare assenze non retribuite nell’ultimo mese di servizio.

PART TIME

l’accordo siglato consente al personale con contratto a tempo parziale che accede al Fondo di Solidarietà, di formulare richiesta di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
A questo proposito consigliamo agli interessati di inviare per tempo una richiesta via mail al proprio HR come da facsimile di seguito:

Buongiorno,

con riferimento agli accordi siglati lo scorso 1/10/2021 in merito all’accesso alle prestazioni straordinarie Fondo Solidarietà del personale con contratto a tempo parziale chiedo il ripristino del mio contratto a tempo pieno per l’ultimo mese di adibizione precedente alla interruzione del rapporto.

Distinti saluti.

Ricordiamo che ai fini dell’erogazione degli incentivi verrà considerata quale base di calcolo la retribuzione annua lorda percepita fino al mese precedente alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro full time.

FONDO PENSIONE

vanno distinti due diversi aspetti:

1. IMPORTO EROGATO IN SEDE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Ricordiamo che l’esodato, in qualità di iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, riceverà un importo pari al contributo aziendale mensile percepito all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo verrà erogato all’atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR o destinato volontariamente sulla propria posizione pensionistica

2. POSIZIONE FONDO PENSIONE:
Per quanto riguarda i Fondi a contribuzione definita, sarà mantenuta l’iscrizione durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà e anche dopo la maturazione dl requisito pensionistico.
Questo consente di procedere con calma per valutare le azioni da intraprendere anche in fase successiva all’accesso al Fondo Esodi. Tra l’altro diverse possono essere le casistiche da valutare (es. colleghi con due posizioni diverse di Fondo Pensione).

Ricordiamo brevemente a questo proposito che, per quanto riguarda i Fondi a contribuzione definita l’esodato potrà esercitare le seguenti opzioni:

  • RISCATTO PRIMO 50% riscattare il 50% della posizione individuale senza alcuna penalizzazione fiscale in quanto viene applicata la stessa tassazione agevolata prevista al momento del pensionamento (la domanda va presentata almeno dopo 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro);
  • RISCATTO TOTALE ANTICIPATO richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il riscatto del rimanente 50% con la tassazione ordinaria Irpef prevista per il riscatto per “cause diverse”, quindi con una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe al momento del pensionamento;
  • OPZIONE RITA richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata “RITA”, cioè l’erogazione di tutto o parte della posizione individuale in rate trimestrali fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia, con una tassazione molto favorevole.
    Possono richiedere la RITA coloro che hanno 62 anni o coloro che hanno un periodo nel Fondo di Solidarietà di almeno 24 mesi e 57 anni (in questo caso occorre avere maturato una permanenza di almeno 24 mesi nel Fondo di Solidarietà prima di poter richiedere la RITA).
  • SOSPENDERE IL RISCATTO è possibile mantenere la posizione individuale presso il Fondo Pensione, maturandone gli eventuali rendimenti. In questo caso la posizione potrà comunque essere riscattata in qualsiasi momento;
  • TRASFERIMENTO/UNIFICAZIONE POSIZIONE è possibile in qualsiasi momento procedere al ricongiungimento di due diverse posizioni di Fondo pensione e/o trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione.

La delegazione FISAC di Gruppo è disponibile, successivamente all’ingresso in esodo, per approfondire l’argomento Fondo Pensione e ottimizzarne per quanto possibile le prestazioni

TFR

per il TFR maturato fino al 2007 segnaliamo la possibilità di procedere con la richiesta di trasferimento al Fondo Pensione. Su questo invece è opportuno procedere con le valutazioni prima di arrivare alla conciliazione. A questo proposito possono essere di supporto anche i colleghi del Fondo Pensione che, ricordiamo, forniscono consulenza in modo personalizzato su appuntamento che è possibile fissare accedendo direttamente alla piattaforma del Fondo

https://www.ca-fondopensione.it/

FESTIVITÀ – FERIE – PERMESSI

’accordo di esodo prevede la fruizione della dotazione di ferie maturate, festività soppresse e banca Ore residue.

A questo proposito occorre però procedere con alcune avvertenze rispetto a quanto attualmente caricato in HR:

  • FERIE occorre riproporzionare le ferie dell’anno in relazione ai mesi di effettivo servizio secondo il seguente calcolo: 5/12 del maturato annuo, rilevabile dalla procedura HR Access, arrotondato per difetto alla mezza giornata (es. risultato 10,4 le ferie spettanti sono 10, risultato 10,6 le ferie spettanti sono 10,5).
  • FESTIVITÀ occorre prevedere solo le festività che maturano prima della data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso specifico sono due, il 26 maggio ed il 1’maggio che cade di domenica pertanto sarà data la possibilità di fruire di un giorno di permesso alternativamente al pagamento in busta paga. A questo proposito ricordiamo che le festività del 2022 sono Giovedì 26 maggio (ex Ascensione 39° giorno dopo Pasqua), Giovedì 16 giugno (ex Corpus Domini 60° giorno dopo Pasqua, Mercoledì 29 giugno (San Pietro e Paolo), Venerdì 4 novembre (Festa dell’unità nazionale).
  • BANCA ORE la dotazione iniziale di 15,30 ore va riproporzionata su dodicesimi come per le ferie.
  • PERMESSI come le ferie occorre riproporzionare i permessi caricati per il 2022 in relazione ai mesi di effettivo servizio.

Tutto quanto sopra in relazione alla fase di avvicinamento al Fondo Esodi ma
NON PERDIAMO OCCASIONE PER RICORDARE CHE
alla fine del periodo di erogazione dell’assegno
GLI ESODATI DEVONO FARE DOMANDA DI PENSIONE ALL’INPS ENTRO IL MESE PRECEDENTE ALLA DATA DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE STESSA. NON È PREVISTO, IN PROPOSITO, ALCUN AUTOMATISMO.

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a contattare due mesi prima il nostro Patronato INCA-CGIL per fare la domanda di pensione.

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