dal sito Fisac Intesa Sanpaolo
10 febbraio 2022
COVID-19. Aggiornamenti per accesso over 50, patologie per vulnerabilità e rientro contatti stretti
Come anticipato ieri sera qui, l’azienda ha emanato oggi le nuove disposizioni in tema prevenzione Covid.
Come d’uso, riportiamo di seguito le novità pubblicate in intranet.
Disponibili le nuove norme relativi agli accessi sui luoghi di lavoro, le patologie comportanti vulnerabilità e il rientro dei contatti stretti
< Dalla Direzione Centrale Tutela Aziendale >
AGGIORNAMENTO 10 febbraio 2022
A seguito delle modifiche normative intervenute nei giorni scorsi, si riportano di seguito le nuove disposizioni interne relative a:
1. Accesso lavoratori ultracinquantenni dal 15 febbraio 2022
2. Specificazione delle patologie comportanti vulnerabilità che abilitano allo smart working
3. Rientro dei contatti stretti
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1. Accesso lavoratori ultracinquantenni dal 15 febbraio 2022
Quadro normativo
In attuazione delle misure introdotte dal decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, sono definite le nuove modalità di verifica del Green Pass “rafforzato” per l’accesso ai luoghi di lavoro dei dipendenti del Gruppo residenti in Italia o ivi soggiornanti, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Tali norme, in vigore dal 15 febbraio 2022, integrano le Disposizioni del 15 ottobre 2021, disponibili nella Intranet aziendale nella sezione Covid-19/Green pass dipendenti.
Ambito di applicazione
Il citato d.l. n. 1 del 7 gennaio 2022 stabilisce, tra l’altro, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Co V-2 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fatti salvi i casi accertati di esenzione (1).
Il decreto prevede, inoltre, che, dalla data del 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età devono possedere ed esibire il c.d. Green pass “rafforzato” – conseguente cioè a vaccinazione o avvenuta guarigione –. La disposizione si applica anche a coloro che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva all’entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
In particolare, la certificazione “rafforzata” attesta una delle seguenti condizioni:
- esecuzione della vaccinazione: il Green pass viene rilasciato a seguito di ogni somministrazione ed è valido: i) dal 15° giorno successivo all’effettuazione della prima dose del vaccino o di un vaccino monodose oppure ii) dal giorno successivo alla somministrazione delle ulteriori dosi;
- guarigione da Covid-19 (2).
In ottemperanza alle disposizioni di legge per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, come sopra precisato, sarà pertanto escluso l’accesso ai luoghi di lavoro con il Green Pass “base” ottenuto a seguito di tampone antigenico o molecolare negativo.
Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni sull’impiego del Green Pass “rafforzato”
I controlli continuano ad essere eseguiti secondo le modalità e con gli strumenti e le tempistiche definiti dalle Disposizioni in vigore dal 15 ottobre 2021.
In particolare, per le strutture direzionali e palazzi uffici, è stato realizzato l’aggiornamento della funzionalità del lettore di QR Code dei dispositivi già in essere (termoscanner e lettori badge collegati al tornello ovvero dispositivi autonomi a piantana) che consentirà allo stesso lettore di QR Code di impostare automaticamente – in base alla data di nascita risultante dallo stesso Green Pass – la verifica del certificato nella configurazione “base” o “rafforzata”, senza alcuna memorizzazione o trasferimento a terzi dei dati del lavoratore, nel rispetto della normativa di tutela della privacy.
In caso di utilizzo di altri device (smartphone e tablet aziendali) per l’esecuzione del controllo, qualora dalla data di nascita presente sulla Certificazione verde risulti che la persona abbia già compiuto cinquant’anni di età, occorre controllare che la App ministeriale sia impostata su “Tipologia verifica Rafforzata” ed eventualmente ripetere la scansione.
In sede di prima applicazione la verifica del Green Pass rafforzato nelle filiali dovrà essere effettuata su tutti i colleghi presenti nella giornata del 15 febbraio e successivamente reiterata secondo le tempistiche già in atto.
Soggetti incaricati
Per quanto concerne l’individuazione dei soggetti cui è demandata la verifica del possesso e della validità della suddetta certificazione “rafforzata”, valgono le disposizioni contenute nella Circolare interna n. 805/2021 per il conferimento dei relativi poteri.
È sempre facoltà per i suddetti soggetti incaricare propri collaboratori, in qualità di sostituti, per lo svolgimento delle medesime attività, utilizzando a tal fine il modello di delega disponibile nella sezione intranet “Covid-19/Green Pass dipendenti”.
Le deleghe già conferite e quelle che verranno rilasciate sono valide fino al 15 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe.
Soggetti esenti
Per le persone ultracinquantenni la vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale e valutate dall’azienda sanitaria territorialmente competente che, nel caso, rilascia una Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-Cov2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia (3).
Si conferma che tali soggetti, per la prosecuzione in via continuativa dell’attività lavorativa in modalità agile ovvero per accedere nei luoghi di lavoro, dovranno trasmettere la certificazione di esenzione alla casella di posta dei Medici Competenti del Gruppo (ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com), specificando l’opzione prescelta.
I Medici Competenti provvederanno a verificare la validità della certificazione sottoposta e:
- in caso di richiesta di prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile, a comunicare il proprio riscontro al Responsabile di struttura e alla competente gestione del personale;
- in caso di richiesta di accesso nei luoghi di lavoro, a rilasciare specifico nulla osta all’interessato per l’esibizione in sede di accesso (4).
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2. Specificazione delle patologie comportanti vulnerabilità che abilitano allo smart working
Con decreto ministeriale del 3 febbraio 2022 sono state individuate le condizioni e le patologie per cui è prevista, di norma, la prestazione lavorativa in smart working. Tali condizioni devono essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore ed inviate unicamente alla casella di posta dei Medici Competenti del Gruppo ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com.
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3. Rientro dei contatti stretti
La circolare del Ministero della salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 ha introdotto nuove indicazioni relativamente al regime della quarantena e dell’isolamento dei contatti stretti, modulando i tempi di rientro in relazione allo stato vaccinale della persona interessata.
Le istruzioni richiamate nella news di pari oggetto del 24/1 u.s., vengono quindi modificate come di seguito indicato.
Se sei un contatto stretto di un caso positivo PUOI rientrare al lavoro se:
- sei asintomatico e hai ricevuto la dose booster
- hai completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni
- sei guarito dall’infezione nei 120 giorni precedenti
- sei guarito dopo il completamento del ciclo primario
In tutti questi casi ti è fatto obbligo di indossare una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e effettuare per 5 giorni l’auto-sorveglianza quotidiana di insorgenza di sintomi e misurandosi la temperatura.
Sempre se sei un contatto stretto di un caso positivo NON PUOI rientrare al lavoro e devi osservare una quarantena di 5 giorni se:
– hai completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni
– non sei vaccinato o non hai completato il ciclo vaccinale primario o lo hai completato da meno di 14 giorni
– hai completato il ciclo vaccinale primario o sei guarito da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.
In questi ultimi tre casi dovrai produrre, al termine del periodo, un test molecolare o antigenico con risultato negativo effettuato a cura di una struttura accreditata (che provvede all’inserimento del risultato nella piattaforma nazionale) e indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è infine raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Se il contatto è con convivente e non è possibile mantenere la condizione di isolamento, il rientro può avvenire solo se si è asintomatici e in questo caso i termini si computano a decorrere dalla data di negativizzazione del Caso convivente.
Ai fini del rientro dovrai:
- verificare in quale condizione vaccinale ti trovi leggendo l’allegato Modello B,
- compilare immediatamente dopo il ricevimento di una comunicazione specifica da parte del tuo responsabile o da parte della Direzione Centrale Tutela Aziendale, l’allegato Modello C, inviandolo UNICAMENTE alla casella di posta ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com, dando conferma al tuo responsabile dell’avvenuto invio
Le presenti regole sostituiscono temporaneamente quelle che dovessero arrivare automaticamente a fronte di segnalazioni tramite #People > COVID-19 > Segnalazioni a Medicina del Lavoro. In questa fase i colleghi dovranno pertanto tener conto esclusivamente delle regole qui riportate.
Seguendo queste indicazioni, per il rientro non sarà più necessario attendere il “nulla osta” del Medico Competente.
Solo coloro che rientrano dopo 14 giorni dovranno compilare il Questionario per il rientro in #People > COVID-19 > Questionario per il rientro.
In caso di disposizione di quarantena disposta dall’Autorità Sanitaria (Dipartimento dell’ASL/ATS o Medico di base), sarà necessario attendere la scadenza del provvedimento di questa e, al termine del periodo, in assenza di sintomi, sarà necessario inviare copia della suddetta documentazione unicamente alla casella di posta ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com.
Si ricorda infine che l’accesso presso le sedi di lavoro è consentito solo in possesso di un Green Pass in corso di validità.
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(1) Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (vedi infra).
(2) Per chi ha contratto il virus, è previsto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle Circolari del Ministero della salute.
(3) Per le specifiche delle certificazioni di esenzione si rimanda al contenuto delle FAQ pubblicate nella sezione intranet “Green Pass dipendenti”
(4) Tale iter è previsto provvisoriamente in mancanza della certificazione di esenzione in forma digitale rilasciata tramite la Piattaforma nazionale-DGC (Digital green certificate). Dal 7 febbraio 2022, gli interessati possono richiedere il rilascio delle certificazioni di esenzione in forma digitale al medico certificatore (medico di medicina generale o altro medico aderenti alla campagna di vaccinazione anti Covid-19). Decorso il termine di 20 giorni dalla suddetta data, le certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea non saranno più valide.
ALLEGATI
Mod_B_ISTRUZIONI_RIENTRO_CONTATTI
Modello C_Mod. C_ATTESTAZIONE PER IL RIENTRO DI CONTATTI STRETTI |
Elenco patologie |